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PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

 

 Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi  epigei commestibili.

 

 Art. 1  - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei la raccolta e la commercializzazione dei funghi al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi vegetali e di assicurare la tutela, preservando tali risorse naturali da un  eccessivo impatto antropico e salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini degli abitanti residenti nell'area protetta.

 

Art. 2 -  REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi epigei  è disciplinata dal presente regolamento e, per quanto in esso non previsto e per la commercializzazione degli stessi, dalla legge regionale 19 agosto 1996 numero 23, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993 numero 352.

La raccolta deve essere improntata alla tutela dell'ambiente e quindi deve essere fatta

nel rispetto delle altre specie vegetali e della fauna.

 

Art. 3 - MODALITA' DI RACCOLTA PER I RESIDENTI.

Ai cittadini residenti nei comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei è consentita la raccolta di funghi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.

1)      epigei  soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi 2 per di cui non più di un chilogrammo delle seguenti specie:

a)      Agrocybe aegerita  (pioppini);

b)      Amanita caesarea   (ovoli);

c)      Boletus gruppo edulis (porcini);

d)      Calocybe gambosa (prugnolo);

e)      Cantharellus cibarius (finferlo,gallinaccio);

f)        Cantharellus lutescens (finferla);

g)      Clitopilus prunulus (prugnolo);

h)      Clitocybe geotropa (cimballo, agarico geotropo);

i)        Craterellus cornucopioides (trombetta da morto);

j)        Macrolepiota procera (mazza da tamburo);

k)      Morchella tutte le specie compresi i generi  Mitrophora e Verpa (spugnole, morchelle);

l)        Polyporus poes caprae (piede di capra);

m)    Tricholoma gruppo terreum (morette);

n)      Russula virescens (verdone);

 

2 ) Per  tutte le specie non elencate nel precedente comma è vietata la raccolta allo stadio di primordio.

 

 3) I limiti di peso di cui al comma 1 possono essere superati se il  raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

 

4) È vietata la raccolta delle zone a riserva naturale integrale e la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.

 

5) Al  proprietario, all'affittuario, all'usufruttuario, al coltivatore, al conduttore del fondo e ai loro familiari, ai gestori dei boschi a qualsiasi titolo, è consentito di derogare dai limiti giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dal primo comma è dell'art. 3.

 

ART. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA PER I RESIDENTI NEI COMUNI PARCO  COLLI.

Per poter raccogliere i funghi epigei commestibili, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente regolamento, i cittadini residenti nei comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei debbono essere muniti quale titolo autorizzativo, di un tesserino, rilasciato dal Comune di residenza o dall'Ente Parco, su apposito modello.

Il tesserino ha validità per cinque anni, scaduti i quali si può fare domanda di rinnovo agli enti che lo hanno rilasciato.

Il tesserino va vidimato ogni anno con un timbro, presso l'Ente Parco o il comune di residenza.

Per i cittadini  residenti nei comuni del Parco Regionale Colli Euganei, ma al di fuori dei confini dello stesso, il costo del tesserino è di Euro 25 oltre le spese amministrative previste.

 

ART. 5 - FACOLTA' DEL PROPRIETARIO DEL FONDO.

 

Il proprietario, l'affittuario, l'usufruttuario, il coltivatore, il conduttore del fondo o il gestore del bosco a qualsiasi titolo, ha sempre la facoltà di vietare la raccolta dei funghi epigei sui terreni di cui ha la proprietà o la detenzione, mediante la collocazione di apposito cartelli apposti nel rispetto della vigente normativa, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In particolare, tali cartelli dovranno essere del tipo e delle dimensioni specificati nell'allegato "A" e dovranno essere esposti ad una altezza da terra non superiore a metri 2,50 e  a una distanza di circa 100 metri l'uno dall'altro e comunque in modo che i cartelli siano visibili in ogni punto di accesso e da ogni cartello sia visibile di due contigui.

E' fatto comunque divieto agli stessi di costituire riserve a pagamento.

 

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA PER I NON RESIDENTI.

L'Ente Parco Colli Euganei, per il tramite dei comuni il cui territorio è in tutto o in parte ricompreso nel parco, può concedere apposito permesso alle persone non residenti nei comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, per la raccolta dei funghi epigei commestibili, per uso esclusivamente familiare, nel rispetto del presente regolamento e della normativa ivi richiamata.

La raccolta è consentita esclusivamente nelle zone a promozione agricola e a protezione agro forestale, mentre è vietata nelle zone di riserva naturale integrale e di riserva naturale orientata nonché nei terreni per i quali il proprietario ne ha fatto divieto.

 

ART. 7 - PERMESSI INDIVIDUALI PER I NON RESIDENTI NEI COMUNI DEL PARCO REGIONALE.

Il permesso è individuale e  viene rilasciato, sul tesserino, nel limite delle disponibilità, e dai comuni di: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese S.Croce, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Este, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo Torreglia, Vo' Euganeo  a seguito di pagamento delle seguenti somme:

Euro 5,16 per l'autorizzazione giornaliera;

Euro 15,50 per l'autorizzazione settimanale;

Euro 51,65 per l'autorizzazione mensile.

Non sono rilasciati permessi cumulativi a gruppi, coloni o comunità in genere.

I minori di anni 14 possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da un familiare in possesso di permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.

Ogni Comune potrà rilasciare un numero massimo di permessi secondo la disponibilità giornaliera che verrà comunicata dal presidente del parco, tenuto conto della superficie a bosco inclusa nel parco; è comunque consentito un numero minimo di 50 permessi per ciascun comune.

La scadenza dei vari permessi concessi, andrà a ricostruire  la disponibilità di ogni singolo comune.

A partire dal primo gennaio 1998  per l'ottenimento dell'autorizzazione è necessaria la frequenza ad un corso formativo finalizzato alla conoscenza nella specie fungibile le cui modalità organizzative saranno determinati dalle parti ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993 n. 352.

 

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI A CARATTERE SPECIALE

E' riservata al Presidente dell'Ente Parco la facoltà di rilasciare un massimo di 5 autorizzazioni, con modalità diverse dalla normativa di cui al presente regolamento, per scopi scientifici e didattici di rilievo.

Il Presidente inoltre dispone di un pacchetto totale di numero 10 autorizzazione in deroga che, a fronte di richieste motivate, può discrezionalmente rilasciare anche oltre il tetto massimo previsto, con privilegio nei confronti delle associazioni operanti nei comuni del Parco.

L'autorizzazione, avrà carattere personale, sarà gratuita e dovrà indicare la durata, le modalità della quantità della raccolta.

Nel caso ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il Presidente del Parco,  annualmente autorizza le persone residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei, per le quali la raccolta costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza, a raccogliere quantità superiori a quelle stabilite, fino ad un massimo del triplo del quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 3 comma 1).

 

ART. 9 - TEMPI PER LA RACCOLTA

 Per la raccolta dei funghi, per i non residenti nei comuni del parco muniti di autorizzazione è consentita: il lunedì, mercoledì e venerdì nel periodo dal 15 settembre al 15 dicembre. Per i residenti nei comuni del parco regionale è consentita la raccolta in tutti i giorni della settimana nell'arco dell'anno, con esclusione del martedì.

 Nessun limite temporale è imposto ai proprietari, affittuari, usufruttuario e riforma coltivatori, conduttori o gestori dei boschi a qualsiasi titolo e loro familiari.

 

ART. 10 - MODALITA' DI RACCOLTA

1.   Nella raccolta dei funghi e' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

2.      È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

3.      E' fatto obbligo al ricercatore di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati (tipo ceste di vimini o di paglia  atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 comma 4 della legge 23 agosto 1993 numero 352.

 

ART. 11 - VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è demandata, con un coordinamento dell'Ente Parco, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle U.S.L.  aventi qualifica di vigile sanitario od equivalenti, alle Guardie Giurate campestri, agli Agenti delle Aziende Speciali ed al personale indicato all'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974 numero 52 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987 numero 42.

 

ART. 12 -  SANZIONI

 Per le violazioni dei vincoli e dei divieti posti con il presente  regolamento, ferma restando, la applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 10 ottobre 1989 numero 38.

In particolare per quanto riguarda la sanzione della confisca, procede direttamente il personale che accerta l'infrazione alla distruzione del prodotto in loco, innanzi al trasgressore. Nei casi di recidiva delle violazioni al presente regolamento, l'autorizzazione alla  raccolta dei funghi viene revocata.

 

ART. 13 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI   

Le somme riscosse, relative ai permessi, che saranno ripartiti per il 30% all'Ente Parco dei Colli Euganei e per il 70% al comune che rilascia il permesso, devono essere utilizzate per la quota non inferiore al 70% a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le finalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 7  del presente regolamento e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al presente regolamento.

Le somme relative alle sanzioni saranno inoltrate dall'Ente Parco, salvo eventuali rimborsi spettanti ai verbalizzanti ( o per spese relative all'esercizio della delega).

 

 ART. 14 - NORMA TRANSITORIA

 I divieti relativi alle zone di riserva naturale orientata saranno validi solo ad avvenuta tabellazione delle zone.

 

 

 

 

 

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

 

 Regolamento per la disciplina della raccolta della flora spontanea commestibile

 

 Art. 1  - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina nelle territorio dello Parco Regionale dei Colli  Euganei la raccolta della flora spontanea al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi vegetali e di assicurare la tutela, preservando tali risorse naturali da un eccessivo prelievo e salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini e degli abitanti residenti nell'area protetta.

 

Art. 2 -  REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA

La raccolta e l'asportazione della flora spontanea, compresi i muschi, licheni e castagne è disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi tutti gli di interventi in relativi all'attività agricola e silvo-pastorale.

 Nessuna limitazione è posta al proprietario o al conduttore, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti nonché per la flora presente nelle zone a promozione agricola o a protezione agro- forestale individuate dal piano ambientale del parco e comunque in aree a coltura agricola.

Sono fatte salve anche tutte le esigenze collegate ai lavori di utilizzazione e di manutenzione dei boschi.

Gli stessi proprietari o conduttori si dovranno far carico di segnalare e salvaguardare le specie spontanee di particolare interesse ancora presenti in zone soggette  ad attività agricole.

 Per i residenti all'interno del Parco ma non proprietari o conduttori di terreni, la raccolta della flora spontanea in aree a cultura agricola può essere effettuata senza limitazioni, ma solo con il consenso di chi a la disponibilità del terreno.

E' vietato in ogni caso danneggiare la flora spontanea.

Per i non residenti, ai sensi del presente regolamento, è sempre vietata l'asportazione di piante o di parte di esse.

 

ART 3  FLORA SPONTANEA:  FACOLTA' DI RACCOLTA PER I RESIDENTI.

Ai cittadini residenti nei comuni del parco Regionale dei Colli Euganei, previo benestare del proprietario del fondo, è consentita, nelle zone a promozione agricola, in quelle di protezione agro forestale  e in quelle a riserva naturale orientata, al di fuori delle superfici soggette ad attività agricole, già disciplinate dall'articolo 2 del presente regolamento, la raccolta giornaliera delle seguenti specie e nelle seguenti quantità:

NOME VOLGARE

Quantità consentita Kg.

Aglio orsino

0,20

Raperonzolo

0,20

Asparago dei boschi

0,50

Tarassaco, dente di leone

5,00

Tamaro

0,20

Valerianella

0,30

Rosolaccio

5,00

Topinambur

5,00

Cappero

0,10

Ortica

2,00

Robinia

Illimitata

Margheritina

0,20

Favagello

0,20

Aglio delle bisce

0,20

Lattuga selvatica

0,50

Aglio delle vigne

0,20

Biancospino

0,30

Ginepro

0,30

Melissa

0,30

Menta

0,30

Finocchio selvatico

0,30

Lattuga rupestre

0,30

 

 Tutte le specie commestibili non comprese nel precedente elenco posso essere raccolte nella quantità massima giornaliera di un chilogrammo a persona a giorno.

È vietata la raccolta della flora non commestibile e dei licheni.

È permessa la raccolta di kg 5 di muschi a persona per giorno esclusivamente nel periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre e dal 1 marzo al 15 Aprile.

La raccolta delle castagne può essere effettuata solo con il consenso di chi a la disponibilità del terreno. E' severamente vietato il danneggiamento ingiustificato della flora spontanea.

La raccolta è per tutti tassativamente vietata nelle zone a riserva naturale integrale.

 

ART. 4   DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER I RESIDENTI

 Per poter raccogliere le specie di flora spontanea, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente regolamento, i cittadini residenti nei comuni della Parco Colli Euganei debbono essere muniti di un tesserino con validità di cinque anni che va vidimato annualmente, rilasciato dal Comune di residenza o dall'Ente Parco.

Esso è gratuito, verrà distribuito presso i Comuni del Parco, verrà ampiamente pubblicizzata la sua diffusione attraverso i mezzi di promozione del parco e riporterà sul retro l'elenco delle specie protette e delle quantità raccoglibili.

Al fine di consentire una graduale introduzione di tale disciplina, per un anno, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non verrà applicata la sanzione prevista in caso di mancato possesso del tesserino.

 

ART.  5   FACOLTA' DEL PROPRIETARIO DEL FONDO       

Il  proprietario o il conduttore del fondo, ha sempre la facoltà di vietare la raccolta di flora spontanea sui terreni di cui ha la proprietà o la detenzione.

Nei modi previsti dalle leggi vigenti, i proprietari hanno comunque sempre facoltà di allontanare dal proprio fondo tutti coloro che si comportano in modo irrispettoso.

 

 ART. 6  PERMESSI PARTICOLARI

 E'  riservata all'esclusiva facoltà del Presidente dell'Ente Parco di rilasciare un numero massimo di 5 autorizzazioni in deroga alla normativa di cui al presente regolamento per ragioni di interesse generale e per scopi didattici e scientifici di rilievo, nonché per aziende agricole per cui la particolare raccolta costituisca una integrazione del reddito aziendale.

Il Presidente dispone di un pacchetto totale di numero dieci autorizzazioni in deroga che, a  fronte di richieste motivate, può discrezionalmente rilasciare anche oltre il tetto massimo previsto, con privilegio nei confronti delle associazioni operanti nei comuni del Parco

L'autorizzazione in deroga avrà carattere personale e sarà gratuita e dovrà indicare la durata, le modalità e la quantità della raccolta.

 

ART. 7 - MODALITA' DI RACCOLTA

 È vietato, nella raccolta di muschi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti dello stato umifero del terreno, nonché distruggere e danneggiare la zona circostante.

Per la raccolta della flora è consentito l'uso di forbici o cesoie e di coltelli adatti

per l'asportazione delle parti rizomatose. È vietato percuotere le piante o salire su di esse per raccogliere loro parti o frutti commestibili. 

 

ART. 8 - VIGILANZA

Sono incaricarsi dell'osservanza del presente regolamento gli  Organi di sicurezza pubblica, nonché gli Organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli Organi di polizia locale, gli Organi di Polizia dell'ente Parco, gli agenti giurati volontari designati dalle Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, a seguito di convenzione con l'Ente.

 Gli  agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

 

ART. 9 -  SANZIONI

 Per le violazioni dei vincoli e dei divieti posti con il presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato di si applicano le sanzioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 10/10/1989 n.38.

 In particolare per quanto riguarda la sanzione della confisca, procedere direttamente il personale che accerta l'infrazione, e secondo la normativa regionale vigente.

Le sanzioni sono comminate dal Direttore del Parco Regionale dei Colli Euganei con l'applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto dal presente articolo.

 

ART.  10   MODIFICAZIONI

 Il presidente dell'Ente su proposta del Servizio Agricoltura e Boschi, previa delibera del Comitato Esecutivo, può con proprio decreto limitare ulteriormente ed orientare in maniera definitiva o temporanea  la raccolta della flora spontanea in quelle zone in cui possano manifestarsi negli ecosistemi vegetali profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici  con situazioni di rischio per singole specie.

 

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.