PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
Regolamento per la disciplina della raccolta
dei funghi epigei commestibili.
Art. 1
- FINALITA'
Il
presente regolamento disciplina nel territorio del Parco Regionale dei Colli
Euganei la raccolta e la commercializzazione dei funghi al fine di conservare
l'equilibrio delle biocenosi vegetali e di assicurare la tutela, preservando
tali risorse naturali da un eccessivo
impatto antropico e salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini degli
abitanti residenti nell'area protetta.
Art. 2 - REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA
La
raccolta dei funghi epigei è
disciplinata dal presente regolamento e, per quanto in esso non previsto e per
la commercializzazione degli stessi, dalla legge regionale 19 agosto 1996
numero 23, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23
agosto 1993 numero 352.
La
raccolta deve essere improntata alla tutela dell'ambiente e quindi deve essere
fatta
nel
rispetto delle altre specie vegetali e della fauna.
Art.
3 - MODALITA' DI RACCOLTA PER I
RESIDENTI.
Ai cittadini residenti nei
comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei è consentita la raccolta di funghi secondo
quanto stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.
1) epigei soltanto per le specie commestibili e per una
quantità giornaliera non superiore a chilogrammi 2 per di cui non più di un
chilogrammo delle seguenti specie:
a) Agrocybe
aegerita (pioppini);
b) Amanita
caesarea (ovoli);
c) Boletus gruppo
edulis (porcini);
d) Calocybe
gambosa (prugnolo);
e) Cantharellus
cibarius (finferlo,gallinaccio);
f)
Cantharellus lutescens (finferla);
g) Clitopilus
prunulus (prugnolo);
h) Clitocybe
geotropa (cimballo, agarico geotropo);
i)
Craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
j)
Macrolepiota procera (mazza da tamburo);
k) Morchella
tutte le specie compresi i generi
Mitrophora e Verpa (spugnole, morchelle);
l)
Polyporus poes caprae (piede di capra);
m) Tricholoma
gruppo terreum (morette);
n) Russula
virescens (verdone);
2 )
Per tutte le specie non elencate nel
precedente comma è vietata la raccolta allo stadio di primordio.
3) I limiti di peso di cui al comma 1 possono
essere superati se il raccolto è
costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
4)
È vietata la raccolta delle zone a riserva naturale integrale e la raccolta dell'Amanita
Caesarea allo stato di ovulo chiuso.
5)
Al proprietario, all'affittuario,
all'usufruttuario, al coltivatore, al conduttore del fondo e ai loro familiari,
ai gestori dei boschi a qualsiasi titolo, è consentito di derogare dai limiti
giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dal primo
comma è dell'art. 3.
ART. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA
RACCOLTA PER I RESIDENTI NEI COMUNI PARCO
COLLI.
Per
poter raccogliere i funghi epigei commestibili, nelle quantità e nei luoghi
stabiliti dal presente regolamento, i
cittadini residenti nei comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei debbono
essere muniti quale titolo autorizzativo, di un tesserino, rilasciato dal
Comune di residenza o dall'Ente Parco, su apposito modello.
Il
tesserino ha validità per cinque anni, scaduti i quali si può fare domanda di
rinnovo agli enti che lo hanno rilasciato.
Il tesserino va vidimato
ogni anno con un timbro, presso l'Ente Parco o il comune di residenza.
Per i cittadini residenti nei comuni del Parco Regionale
Colli Euganei, ma al di fuori dei confini dello stesso, il costo del tesserino
è di Euro 25 oltre le spese amministrative previste.
ART. 5 - FACOLTA' DEL
PROPRIETARIO DEL FONDO.
Il
proprietario, l'affittuario, l'usufruttuario, il coltivatore, il conduttore del
fondo o il gestore del bosco a qualsiasi titolo, ha sempre la facoltà di
vietare la raccolta dei funghi epigei sui terreni di cui ha la proprietà o la
detenzione, mediante la collocazione di apposito cartelli apposti nel rispetto
della vigente normativa, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
In
particolare, tali cartelli dovranno essere del tipo e delle dimensioni
specificati nell'allegato "A" e dovranno essere esposti ad una
altezza da terra non superiore a metri 2,50 e
a una distanza di circa 100 metri l'uno dall'altro e comunque in modo
che i cartelli siano visibili in ogni punto di accesso e da ogni cartello sia
visibile di due contigui.
E'
fatto comunque divieto agli stessi di costituire riserve a pagamento.
ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA
RACCOLTA PER I NON RESIDENTI.
L'Ente
Parco Colli Euganei, per il tramite dei comuni il cui territorio è in tutto o
in parte ricompreso nel parco, può concedere apposito permesso alle persone non
residenti nei comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, per la raccolta dei
funghi epigei commestibili, per uso esclusivamente familiare, nel rispetto del
presente regolamento e della normativa ivi richiamata.
La
raccolta è consentita esclusivamente nelle zone a promozione agricola e a
protezione agro forestale, mentre è vietata nelle zone di riserva naturale
integrale e di riserva naturale orientata nonché nei terreni per i quali il
proprietario ne ha fatto divieto.
ART. 7 - PERMESSI
INDIVIDUALI PER I NON RESIDENTI NEI COMUNI DEL PARCO REGIONALE.
Il
permesso è individuale e viene
rilasciato, sul tesserino, nel limite delle disponibilità, e dai comuni di:
Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese S.Croce, Cinto
Euganeo, Galzignano Terme, Este, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme,
Rovolon, Teolo Torreglia, Vo' Euganeo a
seguito di pagamento delle seguenti somme:
Euro 5,16 per
l'autorizzazione giornaliera;
Euro 15,50 per
l'autorizzazione settimanale;
Euro 51,65 per
l'autorizzazione mensile.
Non
sono rilasciati permessi cumulativi a gruppi, coloni o comunità in genere.
I
minori di anni 14 possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da un
familiare in possesso di permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.
Ogni
Comune potrà rilasciare un numero massimo di permessi secondo la disponibilità
giornaliera che verrà comunicata dal presidente del parco, tenuto conto della
superficie a bosco inclusa nel parco; è comunque consentito un numero minimo di
50 permessi per ciascun comune.
La
scadenza dei vari permessi concessi, andrà a ricostruire la disponibilità di ogni singolo comune.
A
partire dal primo gennaio 1998 per
l'ottenimento dell'autorizzazione è necessaria la frequenza ad un corso
formativo finalizzato alla conoscenza nella specie fungibile le cui modalità
organizzative saranno determinati dalle parti ai sensi dell'articolo 10 della
legge 23 agosto 1993 n. 352.
ART. 8 - AUTORIZZAZIONI A
CARATTERE SPECIALE
E'
riservata al Presidente dell'Ente Parco la facoltà di rilasciare un massimo di
5 autorizzazioni, con modalità diverse dalla normativa di cui al presente
regolamento, per scopi scientifici e didattici di rilievo.
Il
Presidente inoltre dispone di un pacchetto totale di numero 10 autorizzazione
in deroga che, a fronte di richieste motivate, può discrezionalmente rilasciare
anche oltre il tetto massimo previsto, con privilegio nei confronti delle
associazioni operanti nei comuni del Parco.
L'autorizzazione,
avrà carattere personale, sarà gratuita e dovrà indicare la durata, le modalità
della quantità della raccolta.
Nel
caso ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il Presidente
del Parco, annualmente autorizza le
persone residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli
Euganei, per le quali la raccolta costituisce dimostrata fonte di lavoro e
sussistenza, a raccogliere quantità superiori a quelle stabilite, fino ad un
massimo del triplo del quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 3 comma
1).
ART. 9 - TEMPI PER LA
RACCOLTA
Per la raccolta dei funghi, per i non residenti nei comuni del parco
muniti di autorizzazione è consentita: il lunedì, mercoledì e venerdì nel
periodo dal 15 settembre al 15 dicembre. Per i residenti nei comuni del parco regionale è consentita la raccolta in tutti i giorni della settimana nell'arco
dell'anno, con esclusione del martedì.
Nessun limite temporale è imposto ai
proprietari, affittuari, usufruttuario e riforma coltivatori, conduttori o
gestori dei boschi a qualsiasi titolo e loro familiari.
ART. 10 - MODALITA' DI
RACCOLTA
1. Nella raccolta dei funghi e' vietato l'uso
di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero
del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il
carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire
la sicura determinazione della specie.
2. È vietata la
distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
3. E' fatto
obbligo al ricercatore di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta
e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati (tipo ceste di
vimini o di paglia atti a consentire la
dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 comma 4
della legge 23 agosto 1993 numero 352.
ART. 11 - VIGILANZA
La
vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è demandata, con un
coordinamento dell'Ente Parco, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai
nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie
provinciali, agli Organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali
di vigilanza ed ispezione delle U.S.L.
aventi qualifica di vigile sanitario od equivalenti, alle Guardie
Giurate campestri, agli Agenti delle Aziende Speciali ed al personale indicato
all'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974 numero 52 e
dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987 numero 42.
ART. 12 - SANZIONI
Per le violazioni dei vincoli e dei divieti
posti con il presente regolamento, ferma
restando, la applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato,
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 10
ottobre 1989 numero 38.
In
particolare per quanto riguarda la sanzione della confisca, procede
direttamente il personale che accerta l'infrazione alla distruzione del prodotto
in loco, innanzi al trasgressore. Nei casi di recidiva delle violazioni al
presente regolamento, l'autorizzazione alla
raccolta dei funghi viene revocata.
ART. 13 - DESTINAZIONE DEI
PROVENTI
Le
somme riscosse, relative ai permessi, che saranno ripartiti per il 30% all'Ente
Parco dei Colli Euganei e per il 70% al comune che rilascia il permesso, devono
essere utilizzate per la quota non inferiore al 70% a favore di interventi di
tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le
finalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 7 del presente regolamento e per la restante
parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni
amministrative relative al presente regolamento.
Le
somme relative alle sanzioni saranno inoltrate dall'Ente Parco, salvo eventuali
rimborsi spettanti ai verbalizzanti ( o per spese relative all'esercizio della
delega).
ART. 14 - NORMA TRANSITORIA
I divieti relativi alle zone di riserva
naturale orientata saranno validi solo ad avvenuta tabellazione delle zone.
PARCO REGIONALE
DEI COLLI EUGANEI
Regolamento per la disciplina della raccolta
della flora spontanea commestibile
Art. 1
- FINALITA'
Il
presente regolamento disciplina nelle territorio dello Parco Regionale dei
Colli Euganei la raccolta della flora
spontanea al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi vegetali e di
assicurare la tutela, preservando tali risorse naturali da un eccessivo
prelievo e salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini e degli
abitanti residenti nell'area protetta.
Art. 2 - REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA
La
raccolta e l'asportazione della flora spontanea, compresi i muschi, licheni e
castagne è disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi tutti gli di
interventi in relativi all'attività agricola e silvo-pastorale.
Nessuna limitazione è posta al proprietario o
al conduttore, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti
nonché per la flora presente nelle zone a promozione agricola o a protezione agro-
forestale individuate dal piano ambientale del parco e comunque in aree a
coltura agricola.
Sono
fatte salve anche tutte le esigenze collegate ai lavori di utilizzazione e di
manutenzione dei boschi.
Gli
stessi proprietari o conduttori si dovranno far carico di segnalare e
salvaguardare le specie spontanee di particolare interesse ancora presenti in
zone soggette ad attività agricole.
Per i
residenti all'interno del Parco ma
non proprietari o conduttori di terreni, la raccolta della flora spontanea
in aree a cultura agricola può essere effettuata senza limitazioni, ma solo con
il consenso di chi a la disponibilità del terreno.
E'
vietato in ogni caso danneggiare la flora spontanea.
Per i non residenti, ai
sensi del presente regolamento, è sempre vietata l'asportazione di piante o di
parte di esse.
ART 3 FLORA SPONTANEA: FACOLTA' DI RACCOLTA PER I RESIDENTI.
Ai
cittadini residenti nei comuni del parco Regionale dei Colli Euganei, previo benestare del proprietario del fondo, è consentita,
nelle zone a promozione agricola, in quelle di protezione agro forestale e in quelle a riserva naturale orientata, al di fuori delle superfici soggette ad
attività agricole, già
disciplinate dall'articolo 2 del presente regolamento, la raccolta giornaliera
delle seguenti specie e nelle seguenti quantità:
|
NOME
VOLGARE |
Quantità
consentita Kg. |
|
Aglio
orsino |
0,20 |
|
Raperonzolo |
0,20 |
|
Asparago
dei boschi |
0,50 |
|
Tarassaco,
dente di leone |
5,00 |
|
Tamaro |
0,20 |
|
Valerianella |
0,30 |
|
Rosolaccio |
5,00 |
|
Topinambur |
5,00 |
|
Cappero |
0,10 |
|
Ortica |
2,00 |
|
Robinia |
Illimitata |
|
Margheritina |
0,20 |
|
Favagello |
0,20 |
|
Aglio
delle bisce |
0,20 |
|
Lattuga
selvatica |
0,50 |
|
Aglio
delle vigne |
0,20 |
|
Biancospino |
0,30 |
|
Ginepro |
0,30 |
|
Melissa |
0,30 |
|
Menta |
0,30 |
|
Finocchio
selvatico |
0,30 |
|
Lattuga
rupestre |
0,30 |
Tutte le specie commestibili non comprese nel
precedente elenco posso essere raccolte nella quantità massima giornaliera di
un chilogrammo a persona a giorno.
È vietata la raccolta della
flora non commestibile e dei licheni.
È
permessa la raccolta di kg 5 di muschi a persona per giorno esclusivamente nel
periodo dal 1 dicembre al 31 dicembre e dal 1 marzo al 15 Aprile.
La
raccolta delle castagne può essere effettuata solo con il consenso di chi a la
disponibilità del terreno. E' severamente vietato il danneggiamento
ingiustificato della flora spontanea.
La
raccolta è per tutti tassativamente vietata nelle zone a riserva naturale
integrale.
ART. 4 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER I RESIDENTI
Per poter raccogliere le specie di flora
spontanea, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente regolamento, i
cittadini residenti nei comuni della Parco Colli Euganei debbono essere muniti
di un tesserino con validità di cinque
anni che va vidimato annualmente, rilasciato dal Comune di residenza o dall'Ente Parco.
Esso
è gratuito, verrà distribuito presso i Comuni del Parco, verrà ampiamente
pubblicizzata la sua diffusione attraverso i mezzi di promozione del parco e
riporterà sul retro l'elenco delle specie protette e delle quantità
raccoglibili.
Al
fine di consentire una graduale introduzione di tale disciplina, per un anno,
dall'entrata in vigore del presente regolamento, non verrà applicata la
sanzione prevista in caso di mancato possesso del tesserino.
ART. 5
FACOLTA' DEL PROPRIETARIO DEL FONDO
Il proprietario o il conduttore del fondo, ha
sempre la facoltà di vietare la raccolta di flora spontanea sui terreni di cui
ha la proprietà o la detenzione.
Nei
modi previsti dalle leggi vigenti, i proprietari hanno comunque sempre facoltà
di allontanare dal proprio fondo tutti coloro che si comportano in modo
irrispettoso.
ART. 6
PERMESSI PARTICOLARI
E'
riservata all'esclusiva facoltà del Presidente dell'Ente Parco di
rilasciare un numero massimo di 5 autorizzazioni in deroga alla normativa di
cui al presente regolamento per ragioni di interesse generale e per scopi
didattici e scientifici di rilievo, nonché per aziende agricole per cui la
particolare raccolta costituisca una integrazione del reddito aziendale.
Il
Presidente dispone di un pacchetto totale di numero dieci autorizzazioni in
deroga che, a fronte di richieste
motivate, può discrezionalmente rilasciare anche oltre il tetto massimo
previsto, con privilegio nei confronti delle associazioni operanti nei comuni del
Parco
L'autorizzazione
in deroga avrà carattere personale e sarà gratuita e dovrà indicare la durata,
le modalità e la quantità della raccolta.
ART. 7 - MODALITA' DI
RACCOLTA
È vietato, nella raccolta di muschi, l'uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti dello
stato umifero del terreno, nonché distruggere e danneggiare la zona
circostante.
Per
la raccolta della flora è consentito l'uso di forbici o cesoie e di coltelli
adatti
per
l'asportazione delle parti rizomatose. È vietato percuotere le piante o salire
su di esse per raccogliere loro parti o frutti commestibili.
ART. 8 - VIGILANZA
Sono
incaricarsi dell'osservanza del presente regolamento gli Organi di sicurezza pubblica, nonché gli
Organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli
Organi di polizia locale, gli Organi di Polizia dell'ente Parco, gli agenti
giurati volontari designati dalle Associazioni che abbiano per fine
istituzionale la protezione della natura, a seguito di convenzione con l'Ente.
Gli
agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo
138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931 n. 773.
ART. 9 - SANZIONI
Per le violazioni dei vincoli e dei divieti
posti con il presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali qualora il fatto costituisca reato di si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 35 della legge regionale 10/10/1989 n.38.
In particolare per quanto riguarda la sanzione
della confisca, procedere direttamente il personale che accerta l'infrazione, e
secondo la normativa regionale vigente.
Le
sanzioni sono comminate dal Direttore del Parco Regionale dei Colli Euganei con
l'applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
ART. 10
MODIFICAZIONI
Il presidente dell'Ente su proposta del
Servizio Agricoltura e Boschi, previa delibera del Comitato Esecutivo, può con
proprio decreto limitare ulteriormente ed orientare in maniera definitiva o
temporanea la raccolta della flora
spontanea in quelle zone in cui possano manifestarsi negli ecosistemi vegetali
profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici con situazioni di rischio per singole specie.
ART. 11 ENTRATA IN
VIGORE
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.