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STATUTO  DELLA ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA
A.M.B. - Gruppo di PADOVA

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1) - COSTITUZIONE

1 - Il Gruppo Micologico di Padova fondato in Padova il 30.ottobre 1973  costituisce una Associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.

2 - Esso aderisce all’Associazione Micologica Bresadola ed assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA", in breve "A.M.B" - Gruppo di PADOVA, d’ora in avanti Gruppo.

3 - Il Gruppo ha sede in PADOVA, Corso Australia 57, e la sua durata é indefinita.

4 - Organo sovrano del Gruppo è l’Assemblea dei Soci.

5 - Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci.

6 - L’Assemblea elegge tra i soci i delegati all’Assemblea Nazionale.

7 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo elegge il Presidente che ne assume la rappresentanza legale, osserva e fa osservare le disposizioni del presente Statuto e cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo medesimo.

8 - Il Gruppo ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonché potestà di iniziativa.

9 - Lo Statuto del Gruppo deve essere compatibile con lo Statuto Nazionale.

Art. 2) - FINALITÀ.

Il Gruppo persegue, senza fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la determinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, i seguenti scopi:

a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;

b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;

c) promuovere sul piano locale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;

d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;

e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguano finalità analoghe;

f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;

g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.

Art. 3) - DOVERI DEL GRUPPO.

Il Gruppo, allo scopo di salvaguardare l'unicità della Associazione:

a) rispetta il presente Statuto, con particolare riferimento alle finalità indicate all'art. 2;

b) invia alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;

c) promuove l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

d) ai fini del coordinamento dell'attività dell'Associazione, invia al Consiglio Direttivo Nazionale il programma annuale delle attività entro la data stabilita, nonché la composizione aggiornata degli organi sociali.

TITOLO II - I SOCI

Art. 4) - ISCRIZIONI.

L'iscrizione al Gruppo è aperta a tutti e può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni, ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente iscritto.

La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. Non sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore all’anno. La quota associativa è intrasmissibile anche nel caso di morte del socio.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto o accedere a cariche sociali.

Art. 5) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

1 - Il Socio ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;

b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale;

c) purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant’altro di competenza dell’Assemblea;

d) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell’Associazione nazionale purché maggiorenne.

2 - Il Socio ha il dovere:

a) di versare la quota associativa annuale entro la data fissata;

b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

Art. 6) - ESONERO DA RESPONSABILITÀ.

1 - L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

2 - Il Gruppo si riserva la facoltà di stipulare idonei contratti di assicurazione.

Art. 7) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

1 - La qualifica di Socio si perde:

a)   per dimissioni;

b)  per mancato pagamento della quota sociale;

c) per radiazione, deliberata dall'Assemblea del Gruppo di appartenenza su proposta del Consiglio Direttivo di Gruppo o Nazionale, e solo per gravi motivi .

2 - Contro la proposta di radiazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3 - In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

TITOLO III - ORGANI DEL GRUPPO

Art. 8) - ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali del Gruppo:

a) l'Assemblea generale dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d)  il Collegio dei Revisori dei Conti;

e)   il Collegio dei Probiviri; 

Art. 9) - ORGANI OPERATIVI ISTITUZIONALI.

Sono organi operativi istituzionali del Gruppo:

a) il Comitato di Studio;

b) il Comitato di Redazione.

Art. 10) - ASSEMBLEA DEI SOCI.

1- Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci. Essa è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno, e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

2 - Il Presidente, dell'Assemblea dei Soci, è nominato di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea stessa.

3 - L'Assemblea dei Soci:

a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;

b) elegge i Delegati del Gruppo;

c) nomina i Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;

d) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) fissa la quota sociale;

f) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

g) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.

4 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci votanti.

5 - Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante.

6 - L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione sarà effettuata con avviso almeno 15 giorni prima della data fissata.

7 - In seduta straordinaria l'Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno 1/5 dei Soci.

8 - Le Assemblee si riuniscono in località di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 11) - Il PRESIDENTE.

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2 - Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo.

3 - In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 12) - Il CONSIGLIO DIRETTIVO.

1 - Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da undici membri.

2 - Essi restano in carica due anni e sono rieleggibili.

3 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

4 - La prima riunione del Consiglio Direttivo viene convocata dal Consigliere più anziano di sodalizio;

5 - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

6 - Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.

7 - Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

8 - In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci; le relazioni ed il rendiconto economico al pari dei libri sociali e contabili, sarà reso consultabile da parte dei soci per almeno 15 gg. antecedenti l’Assemblea dei Soci, presso la Sede Legale dell’Associazione, attualmente in Corso Australia 57 - PADOVA.

b) provvede alla straordinaria amministrazione;

c) predispone le liste elettorali;

d) convoca l'Assemblea dei Soci;

e) nomina e revoca i responsabili del Gruppo di Studio, il Comitato di Redazione e il Direttore del Notiziario;

f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico Nazionale;

g) nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo stesso.

9 - In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

10 - In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

11 - I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.

12 - Il Segretario:

a) Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna l’elenco dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali;

b) in caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

13 - Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la redazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 13) - Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dottori commercialisti, i quali restano in carica due anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria dell'Associazione, tiene i registri delle adunanze, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.

3 - Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

4 - In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 14) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell’Associazione.

2 - Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

3 - Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.

4 - Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo o tra questi e i singoli soci; sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di radiazione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.

5 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti, salvo il ricorso all’autorità giudiziaria.

Art. 15) - Il GRUPPO DI STUDIO.

1 - Il Gruppo di Studio assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.

2 - Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

3 - Il Consiglio Direttivo, previo parere dei componenti il Gruppo di Studio, conferisce la qualifica di membro del Comitato Scientifico Nazionale.

TITOLO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 16) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI.

1 - A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 7, possono essere presi dal Consiglio Direttivo del Gruppo i seguenti provvedimenti:

a) censura;

b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

2 - Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo.

3 - Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 17) - ANNO SOCIALE.

L'anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 18)- GRATUITA DELLE CARICHE.

1 - Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

2 - E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 19)- PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

1 - Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

2 - Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e, in particolare gli immobili, devono essere destinati alle attività amministrative o istituzionali 

Art. 20) - NORME ELETTORALI.

1 - Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci candidati proposti dal Consiglio Direttivo o candidatisi direttamente. A tal fine le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano , prima della data dell'Assemblea.

2 - Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.

3 - A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

4 - Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 60 gg. prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

5 - Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 21) - MODIFICHE DELLO STATUTO.

1 - Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di 2/3 dei votanti.

2 - Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.

3 - Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno novanta giorni prima dell'Assemblea dei Soci.

 (art. 22) - REGOLAMENTO.

La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 23) - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO.

1 - Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da due Assemblee straordinarie dei Soci, appositamente convocate e consecutive, tenute a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra, e col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 3/4 degli associati.

2 - In tali Assemblee non è ammessa la votazione per delega.

3 - L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta della legge.

4 - E’ esclusa in ogni caso la ripartizione tra i soci.

Art. 24) - NORME FINALI.

1 - Il presente Statuto modifica il precedente, approvato in Padova il 10.04. 1992 ed entra immediatamente in vigore.

2 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando allo Statuto Nazionale dell’A.M.B. e alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

Art. 25) - NORMA TRANSITORIA

1 - L’attuale Consiglio Direttivo e l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti terminano il proprio mandato il 31.12.99.

2 - Il Collegio dei Probiviri verrà nominato a decorrere dal 2000.

PADOVA  li, 30 novembre  1998