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10-11 maggio 2000 ELEZIONI
UNIVERSITARIE |
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CRITICA DELLA NUOVA RIFORMA UNIVERSITARIA |
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La 'riforma Zecchino' prevede una sostanziale trasformazione dell'università a vari livelli. Molti sono gli aspetti discutibili, ed alcuni decisamente negativi, di questa riforma. Da un lato essa rivede interamente tutto il sistema delle lauree, ripensando quindi a fondo la funzione universitaria nello sviluppo del sapere e della società; dall'altro produce meccanismi di rallentamento o di esclusione per gli studenti. Vediamoli uno per uno. Uno studente esce dalle scuole superiori, si iscrive all'università e inizia il suo corso di laurea ('povera', come vedremo). Sembra semplice, ma non è proprio così. Per essere ammessi ad un corso di laurea, cioè per iscriversi all'università, è richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici di ateneo possono determinarne, ove necessario, modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da adempiere nel primo anno di corso. Intanto le modalità di verifica saranno decise in base ai regolamenti, cioè a totale discrezione dell'università (è il bello dell'autonomia!). E poi che fine faranno questi obblighi formativi in termini di verifica sul loro svolgimento e di eventuale non completo adempimento? Immaginiamo però che, stando così le cose, lo studente superi questo scoglio iniziale, entri nel magico mondo dell'università e vediamo cosa succede. La laurea 'povera' e la laurea 'ricca' Esisteranno un corso di laurea triennale (produrrà il 'laureato') e un corso di laurea specialistica biennale (produrrà il classico 'dottore', proprio quello delle feste di laurea). Il primo livello sarà necessariamente impoverito rispetto ai corsi di laurea attuali e avrà una funzione marcatamente professionalizzante. Il tutto dando per scontato che si possano dettare tempi uniformi (3 anni) per tutti i corsi, senza differenziarli (scelta che ha ben poco a che fare con l'autonomia di cui si parla). Lo scopo è quello di far laureare più persone (attualmente il 70% degli studenti universitari non giunge alla laurea) e, per far questo, non si cerca di risolvere i problemi che affliggono l'università (rapporti inesistenti con i docenti, carenza di attività di orientamento, misure inadeguate per garantire il diritto allo studio, trasformazione dello studente in consumatore di servizi che a un certo punto decide di non consumare più…peccato per lui), ma si trasforma la laurea in qualcosa di simile all'attuale diploma universitario. La laurea abbandona il suo scopo formativo, per entrare in una logica funzionale. Si crea così una laurea 'povera' da smerciare (forse) con facilità. Anche su questo esistono parecchi dubbi, in quanto non esiste alcuna garanzia che il titolo di primo livello sia utilizzabile sul mercato del lavoro. Il rischio è di trovarsi con in mano 'il classico pezzo di carta' , buono da appendere alla parete; non è detto infatti che esso sia così facilmente spendibile. A quel punto, ci sarebbe un'altra casella da raggiungere, in questo nuova edizione del gioco dell'oca: il corso di laurea specialistica. Peccato che, proprio come al gioco dell'oca, alcuni la possano raggiungere e altri no. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Potrebbe essere interessante, dopo 3 anni di università, approfondire le proprie conoscenze: o perché ci piace o perché del lavoro non c'è traccia. E per far questo c'è appunto la laurea specialistica: essa serve per "fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (dal Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei). Insomma, le superprofessioni specializzate. Per pochi. Infatti per essere ammessi a un corso di laurea specialistica, nel caso in cui non sia previsto il numero programmato, occorre il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei. Quindi, in realtà, un'altra possibile forma di selezione anche laddove non sia già previsto il numero programmato. I più contenti di questa misura saranno certamente gli ordini professionali. Noi siamo favorevoli al libero passaggio degli studenti da un livello di laurea all'altro, così come a quello tra un corso di laurea ad un altro (con un adeguato riconoscimento dei crediti acquisiti): il tutto anche in nome di una delle parole chiave della riforma, la flessibilità. Vediamo un po' cosa cambierà nella vita dello studente,
affrontando quella che è la più grossa novità della riforma: il sistema
dei crediti. Il sistema dei crediti formativi universitari (cfu) si
affiancherà a quello tradizionale dei voti: mentre il primo misurerà
le attività in termini di impegno speso dallo studente, il secondo rimarrà
a vigilare sul profitto prodotto da tale impegno. E per coloro che sono già iscritti ad un corso di laurea, alla data d'inizio della riforma? Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, agli studenti già iscritti e prevedono la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea con i nuovi ordinamenti (riformulando il 'vecchio' percorso in termini di crediti). Resta però tutto da vedere, al di là della completa possibilità di scelta offerta da questa impostazione, quanto e come l'università investirà su un corso 'morto' riservato ad alcuni 'irriducibili'. Quel che resta agli studenti Il regolamento didattico di un corso di studio avrà il compito di determinare gli aspetti organizzativi e gli aspetti contenutistici del corso di studio. Si va dall'elenco degli insegnamenti, agli obiettivi formativi specifici, i crediti, le eventuali propedeuticità (altro tasto dolente); i curricula offerti agli studenti; la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto; gli eventuali obblighi di frequenza. Insomma, il regolamento deciderà tutto (o poco meno). E gli studenti, presunti protagonisti dell'accesso al sapere e moderni 'lavoratori della conoscenza', che ruolo rivestono in questo processo di rifondazione dell'università italiana? Per loro è stato ritagliato un decisivo ruolo ad hoc: potranno partecipare alle commissioni didattiche paritetiche (o altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca) e dare parere favorevole (caso 1) "alle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati", disposizioni deliberate dalle competenti strutture didattiche. Se il parere non sarà favorevole (caso 2), la deliberazione sarà assunta dal senato accademico. Fine. Università e mondo del lavoro E' previsto che le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, nonché il quadro delle attività formative da inserire nei curricula siano decise dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Considerando il carattere marcatamente professionalizzante della laurea di primo livello (triennale), vi è qui il rischio (neanche troppo nascosto), per le università, di condizionamento e di appiattimento sulle indicazioni del mondo della produzione, non necessariamente interessato a sviluppo e diffusione di saperi generali e formativi, ma all'apprendimento di saperi immediatamente applicabili (e, soprattutto, funzionali alle esigenze del momento, con una temibile assenza di progettualità). Per un'università 'sociale' Va ribadito in questa sede l'importanza, per l'università, del dialogo con tutte le componenti della società (di cui essa fa parte), ma l'assoluta necessità di mantenere il suo carattere di "impresa collettiva", al servizio della società in generale e non solo di frammenti di essa. E la società in generale non ha interesse che all'interno dell'università nascano e prosperino solo luoghi di formazione funzionale e finalizzata alla produzione e al mercato, ma anche quelli dell'apprendimento e del confronto delle varie culture che in essa vi sono, nonché quelli della capacità di creare strumenti culturali per un'elaborazione complessa e critica del mondo reale. Qui si trovano i riferimenti normativi i cui contenuti
sono ripresi nella relazione critica della riforma. Gustateveli. dal
REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI (RAU) ARGOMENTO:
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI art. 5.5: se uno studente passa in
un altro corso di studio ovvero nello stesso o in un altro corso di
studio di altra università, è l'università che accoglie lo studente,
con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico
di ateneo, a decidere quanto riconoscere dei crediti acquisiti precedentemente
dallo studente. Questo crea evidenti disomogeneità e ostacoli nel percorso
di studio. L'incertezza sembra fugata dall'art. 9.4, in cui si stabilisce
che al momento della nascita di un corso di laurea si precisa quali
crediti acquisiti saranno riconosciuti validi passando ad altri corsi
di studio attivati presso la stessa università o, con specifiche convenzioni,
presso altre università. Resta il nodo di fondo della possibile disomogeneità
tra le diverse università e la possibilità che uno studente che si iscrive
a un corso di studio presso l'università X e passi allo stesso corso
di studio nell'università Y si potrebbe vedere tagliato parte del suo
monte crediti. Da notare infine che solo l'art. 5.5 parla del passaggio
allo "stesso" corso di studio, mentre così non sembra, o comunque è
incerto, nell'art. 9.4). ARGOMENTO: VERIFICA PERIODICA art. 5.6: i regolamenti
didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei
crediti acquisiti per valutare la non obsolescenza dei corrispondenti
contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da
parte dello studenti in tempi determinati. Un vero modello di formazione
permanente! ARGOMENTO: dopo le "CANALIZZAZIONI" Art. 6.1: per essere
ammessi ad un corso di laurea, cioè per iscriversi all'università, è
richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
I regolamenti possono determinarne, ove necessario, modalità di verifica.
Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da adempiere nel primo anno di corso. Che fine faranno questi
obblighi formativi in termini di verifica sul loro svolgimento e di
eventuale non completo adempimento? ARGOMENTO: AMMISSIONE AL CORSO DI
LAUREA SPECIALISTICA Art. 6.2: per essere ammessi a un corso di laurea
specialistica, per il quale non è previsto il numero programmato, occorre
il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei. Quindi, in realtà, un'altra possibile
forma di selezione anche laddove non sia previsto il numero programmato.
ARGOMENTO: ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO Art. 9.2:
con autonome deliberazioni, le università attivano e disattivano i corsi
di studio; nel caso di disattivazioni (lo studente si iscrive a un corso
di studio che, nel corso degli anni, ….scompare), le università assicurano
comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere
gli studi o di optare per l'iscrizione a un altro corso di studio attivato.
Quel comunque appare abbastanza inquietante riguardo a quanto e come
l'università investirà su un corso 'morto' riservato ad alcuni 'irriducibili'.
ARGOMENTO: UNIVERSITA' E MONDO DELLA PRODUZIONE Art. 11.4: è previsto
che le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio,
nonché il quadro delle attività formative da inserire nei curricula
siano decise dalle università previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi
e delle professioni. Rischio di condizionamento e di appiattimento sulle
indicazioni del mondo della produzione, non necessariamente interessato
a sviluppo e diffusione di saperi generali, ma all'apprendimento di
saperi immediatamente applicabili (e, soprattutto, funzionali alle esigenze
del momento: rischio di assenza di progettualità). ARGOMENTO: DISATTIVAZIONE
ATTUALI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ESISTENTI Art. 13.6: le scuole di
specializzazione attualmente esistenti sono disattivate entro il terzo
anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente
regolamento (rau). La relativa formazione specialistica è assicurata
da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, non ché
da corsi di formazione finalizzata o integrativa. Ciò costituisce una
soluzione 'in perdita' nella sostituzione del primo caso (corsi di laurea
specialistica, i due anni successivi ai tre iniziali): gli studenti
si ritrovano contenuti della scuola di specializzazione in anni (4°
e 5°) in cui attualmente acquisiscono elementi di formazione generali.
dallo "SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE DETERMINAZIONE DELLE CLASSI
DELLE LAUREE UNIVERSITARIE": · il monte ore annuo può variare tra 1200
e 1800 ore (a seconda del valore assegnato al singolo credito formativo
universitario, da 25 a 30 ore, per un totale di 60 crediti annui). Esso
corrisponde per uno studente ad un impegno settimanale di 31,25 ore
(1500:48 settimane) (p.4) · In molti allegati del decreto non viene
indicato il numero dei crediti minimo per ogni ambito disciplinare,
ma solo il numero minimo di crediti per ogni tipologia di attività formativa.
In teoria l'unico obbligo dell'ateneo sarà di prevedere nell'ordinamento
didattico qualche attività formativa (anche solo 1 credito) in ciascun
ambito indicato nel prospetto, rispettando solo il valore minimo fissato
per la tipologia di attività formativa in questione (art. 2). Ciò comporta
un'autonomia della singola università estremamente spinta, tanto da
configurarsi, tra università diverse, l'esistenza di percorsi nominalmente
simili, ma contenutisticamente molto differenti (p; 6) · la coerenza
degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea con i requisiti delle
corrispondenti classi sarà accertata dal MURST, sentito il Cun, al momento
dell'approvazione del regolamento didattico di ateneo; è completamente
lasciata all'autonomia degli atenei la decisione sugli aspetti organizzativi
dei corsi di laurea e la decisione riguardante gli insegnamenti da attivare
nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti nell'ord;
didattico (fatta salva la funzionalitagli obiettivi formativi) (art.
4)(p.7). |
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