|
|
|
|
Art. 1E’ costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata: “A.GS. – Associazione GrafoSintesi” con sede in via S. Pietro 34 in Padova. Art. 21) L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 2) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 3) Le finalità che si propone sono in particolare: a) Obiettivi di valorizzazione e assistenza alla persona: § Valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società; § Assistenza al soggetto nei momenti di necessità e di disagio sia fisico che psicologico; § Educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona. b) Corsi di formazione per fornire strumenti di conoscenza nel campo dell’età evolutiva: § Per gli insegnanti; § Per le famiglie; § Per gli operatori sociali. c) Consulenze psicografologiche: § Analisi della personalità; § Segnali di allarme in età evolutiva; § Analisi e compatibilità di coppia; § Orientamento professionale e scolastico. Art. 31) Sono ammessi all’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e che possono documentare un’esperienza nel campo psicografologico. 2) L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea dei soci. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3) Sono previste tre categorie di soci: § ordinari (coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e partecipano all’attività programmata); § sostenitori (coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie); § benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione). 4) Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
|
|