Sei in: Pagina
iniziale - Iniziative
sul territorio - "Bignami" sulla Legge Urbanistica Regionale
"Bignami" sulla
Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004
"Norme per il governo del territorio"
(sostituisce la legge
61/85)
Padova, 30 novembre 2005
Cari amici, allego il "Bignami" sulla legge urbanistica regionale 11/2004 preparato per i soci di Italia Nostra nel tentativo di spiegare con parole chiare gli obbiettivi della nuova legge urbanistica. Ve lo allego in quanto sono convinta che solo se la società civile sarà presente e sarà coinvolta nelle scelte relative alla gestione del territorio, come prevede la legge, qualche cosa necessariamente cambierà. Se lo ritenete utile fate girare questo Bignami perchè è importante che il maggior numero possibile di persone venga "alfabetizzato".
Gli obbiettivi e le finalità di questa legge sono condivisibili e talmente innovativi, per la cultura veneta, da rischiare di essere velocemente sterilizzati oppure trasformati nell’ennesimo rito formale. Molto dipenderà, come vedremo in seguito, anche dalla cosiddetta “società civile”.
1. Cambiamento metodologico e nuovi attori della programmazione del territorio
Il precedente sistema di costruzione del Piano Regolatore era
basato su decisioni prese da pochi intimi, nelle segrete stanze del
potere: in realtà solo una manciata di persone, con il
supporto di tecnici “graditi”, avevano il potere di
stabilire cosa fare e dove. Questo ha comportato che talvolta le scelte
urbanistiche siano scaturite più da interessi privati che
dalla ricerca di quello collettivo.
Ora, con la nuova legge 11/2004, per costruire il Piano, per ciascuno
dei vari tematismi oggetto della programmazione (residenza,
mobilità, verde pubblico, servizi…) si dovranno
approntare vari scenari che dovranno essere sottoposti alla VAS
(Valutazione Strategica Ambientale) per verificare quale sia la
rispondenza alla sostenibilità ambientale di ciascuno, e le
cui le scelte finali dovranno essere il frutto di un confronto con la
società civile, associazioni portatrici di interessi diffusi
comprese. Dovrebbe essere così garantito, con trasparenza,
il perseguimento di un interesse collettivo sostenibile nel rispetto
dei beni culturali ed ambientali e delle risorse naturali.
2. Necessità della alfabetizzazione e di una corretta informazione
Se la “società civile” deve
essere il nuovo attore della progettazione del territorio (è
previsto avvenga a tutti i livelli della pianificazione, da quella
regionale a quella comunale) e la “partecipazione”
è la nuova parola d’ordine, sarà
indispensabile prima di tutto far capire alla gente che le
problematiche urbanistiche non sono un ambito astruso di competenza dei
soli tecnici, ma che sono alla portata di tutti anche perché
tutti le subiscono quotidianamente sulla propria pelle. Quello che deve
essere eliminato è il bagaglio oscuro e ostico del
linguaggio tecnico (a partire dallo smodato uso degli acrostici: VAS,
VIA, VINCA…).
L’Amministrazione Comunale dovrà mettere in atto
un reale processo di alfabetizzazione dei cittadini. In tutte le
occasioni e incontri, a partire da quelli più squisitamente
didattici, tecnici e politici, dovranno usare un linguaggio piano e
chiaro.
La partecipazione dovrà essere stimolata adottando tutti i
trucchi delle tecniche della comunicazione al fine di suscitare
interesse, consapevolezza e partecipazione fin dalla fase preparatoria
del Piano stesso. In questo modo si potrà anche mettere fine
alla prassi della costituzione dei comitati che avviene solo quando
arrivano le ruspe, fenomeno che regolarmente si manifesta proprio
perché la maggioranza della popolazione è
completamente all’oscuro delle scelte urbanistiche.
Non meno importanti sono le modalità con cui si
provvederà all’informazione.
Se il cittadino è chiamato a discutere e valutare vari
scenari, gli si devono fornire tutti gli strumenti adeguati per poter
scegliere la soluzione migliore: il che significa che tutti debbono
essere in possesso delle stesse informazioni, informazioni che devono
essere sufficienti, complete ed organizzate.
Per spaventare e allontanare i neofiti basta seppellirli con chili di
dati ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).
3. Contenuti e finalità innovativi
Fra i molti obbiettivi che si pone questa legge, quelli più innovativi sono:
- lo sviluppo sostenibile e durevole: per la prima volta questo concetto entra nella legislazione urbanistica veneta. Naturalmente viene confermato come obbiettivo primario la ricerca dello “sviluppo”, ma nei limiti che saranno definiti dalla compatibilità ambientale: rispetto dell’ambiente, delle risorse rinnovabili e di quant’altro verrà indagato con la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), uno sviluppo che inoltre non dovrà esser effimero;
- il risparmio
del territorio: per la
prima volta si
riconosce al territorio non edificato un valore in sé,
contrastando la convinzione molto diffusa che il valore delle aree
vuote consista nel fatto che prima o poi diverranno oggetto di
urbanizzazione.
La nuova Legge stabilisce un limite massimo per la quantità dei terreni agricoli che potranno essere trasformati in aree urbanizzate per cui, per dare risposta a eventuali reali e verificabili bisogni di nuova edificazione, gli strumenti privilegiati dovranno essere la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica; - la tutela delle identità storico-culturali: questo obbiettivo, così come formulato, indica chiaramente che anche nei confronti dei Beni Culturali si intende cambiare atteggiamento: non dovranno più essere considerati il freno, ma il vero motore dello sviluppo. A questo proposito viene recepito quanto anche in ambienti lontani dal mondo ambientalista si va da tempo sostenendo e cioè che, anche da un punto di vista strettamente economico, i Beni Monumentali e Ambientali rappresentano un valore aggiunto, non solo come semplici elementi accessori estetico-intellettuali, ma in quanto fattori connotanti identità e riconoscibilità dei luoghi, connotano in modo positivo anche le imprese, e pertanto non solo devono essere tutelati, ma considerati la base strutturante della progettazione territoriale.
4. Valutazione ambientale strategica VAS
La Valutazione Ambientale Strategica VAS è uno
degli elementi fondanti della nuova legge e, secondo il principio di
precauzione ambientale, ha l’obbiettivo di determinare
l’impatto che l’attuazione delle previsioni degli
strumenti di pianificazione avranno sull’ambiente naturale e
storico, verificarne la congruità delle scelte rispetto agli
obiettivi di sostenibilità proponendo misure di mitigazione
e di compensazione.
La V.A.S. non deve fare indagini e analisi a tutto campo fine a se
stesse per produrre chili di fotocopie, come spesso succedeva con la
legislazione precedente, ma solo indagini mirate, solo quelle che
possono servire a far capire cosa potrebbe succedere.
Naturalmente anche le risultanze della V.A.S. devono essere messe a
disposizione del pubblico.
5. Equità di trattamento economico: la perequazione
Si deve riconoscere che nella precedente legislazione
urbanistica si è verificata una grave disparità
di trattamento economico nei confronti dei proprietari a seconda che i
terreni in loro possesso fossero destinati all’edificazione o
a servizi pubblici (parcheggi, verde pubblico, scuole ecc…).
Nel primo caso il proprietario, a fronte un modesto contributo in oneri
di edificazione e di urbanizzazione, realizzava un utile notevole, nel
secondo o subiva l’esproprio oppure il terreno poteva
rimaneva vincolato per anni.
Dato che come conseguenza di un tale regime dei suoli si è
diffusa l’opinione che il diritto di proprietà
comprenda al suo interno anche il diritto all’edificazione,
l’imposizione del vincolo a destinazione pubblica era vissuto
come un sopruso e un’ingiustizia. Lo steso dicasi per
l’imposizione del vincolo storico-artistico o paesistico, che
invece di essere considerato come un riconoscimento della
qualità del bene è considerato una limitazione
della privata libertà d’uso (che come spesso si
è visto ha portato alla distruzione o al danneggiamento del
bene stesso).
L’introduzione del meccanismo della perequazione si propone
quindi di raggiungere una giustizia di trattamento economico nei
confronti dei proprietari dei terreni e di incrementare il patrimonio
di aree pubbliche da destinare ai servizi a costo zero per
l’Amministrazione.
In modo semplice si può dire che un ambito (le aree)
sottoposto alla perequazione viene assimilato ad un condominio: per
esempio dato un progetto di nuova edificazione residenziale al cui
interno sia previsto anche del verde pubblico, i singoli proprietari
riceveranno utili e pagheranno oneri solo in proporzione ai millesimi
del terreno in loro possesso, indipendentemente dalla specifica
destinazione d’uso dell’area in loro possesso.
Non si può sottacere l’aspetto negativo di questo
meccanismo che di fatto sprona a “distillare dal
mattone” il verde e le aree per i servizi. É
infatti evidente che in questa logica la nuova edificazione sempre di
più sarà chiamata a “pagare”
le aree di interesse pubblico ed inoltre le nuove volumetrie inserite
nelle previsioni dei piani urbanistici finiranno per assumere anche una
connotazione “etica”. Meccanismo che in
realtà appare perverso in sé in quanto il consumo
ulteriore del territorio e l’aumento del peso antropico
diventano lo strumento principe per rispondere al diritto di una
comunità di poter disporre di aree ad uso collettivo e che
viene sempre più insistentemente giustificato dalla
disponibilità sempre più limitata delle risorse
pubbliche.
5. Riqualificazione urbanistica: credito edilizio
Per risolvere situazioni di degrado, per poter procedere al restauro del paesaggio, per la demolizione di opere incongrue (i più o meno famosi mostri architettonici) si potrà procedere al riconoscimento del credito edilizio, praticamente, in cambio della demolizione, si riconosce al proprietario una volumetria che potrà essere recuperata in altri ambiti anche all’uopo individuati. I crediti verranno annotati su registri e saranno liberamente commerciabili.
6. Nuovi strumenti urbanistici comunali
La legge 11/2004 affida ai Comuni la responsabilità
completa e diretta relativamente alla gestione del proprio territorio,
le responsabilità saranno immediatamente individuabili e non
più palleggiabili fra vari Enti.
Il vecchio P.R.G. (Piano Regolatore Generale) viene sostituito da due
strumenti, uno di natura strutturale, il P.A.T., e
uno di natura
operativa, il P.I.:
- il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), elaborato su previsioni decennali, è finalizzato a definire le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale, delinea le linee generali e governa le invarianti (tutto ciò che non si potrà mai modificare) e, non assegnando alcun puntuale indice di edificabilità, non determina alcun diritto del proprietario nelle singole aree, ma definisce nel complesso l’obiettivo da perseguire. Il P.A.T. dalla sua entrata in vigore sarà efficace a tempo indeterminato.
- il P.I. (Piano degli Interventi), chiamato anche Piano del Sindaco, ha validità per 5 anni, si realizza mediante Piani Attuativi (definiamoli piani operativi) ed ha capacità confermativa nei riguardi della proprietà, nei limiti sopra espressi. Trascorsi però cinque anni dall’entrata in vigore del P.I. le previsioni relative alle aree di trasformazione o di espansione decadono se non sono stati approvati i Piani Attuativi (decade quindi il vecchio concetto di “diritto pregresso” tanto spesso invocato nella legislazione precedente per cui era praticamente impossibile, per le aree destinate all’edificazione, un successivo cambiamento di destinazione). Ugualmente decadono le previsioni per nuove infrastrutture e aree per servizi per i quali non siano stati approvati i Piani Esecutivi.
Inoltre più Comuni in aree omogenee (ad esempio l’area termale) possono dare vita al:
- P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale), piano comune che si può occupare anche solo di pochi tematismi, ad esempio limitarsi alla mobilità, inquinamento, energia rinnovabile…. É evidente la auspicabilità di questo tipo di piani in quanto la maggior parte delle criticità, oggi, hanno una dimensione sovracomunale, come ad esempio mobilità e inquinamento, e quindi non ha più senso che vengano affrontati al livello di ogni singolo comune.
7. Procedure per la realizzazione del P.A.T. e/o P.A.T.I.
Al fine dell’elaborazione del P.A.T. (o dei P.A.T.I.) l’Amministrazione elabora un:
- Documento
Preliminare che contiene in
particolare
- gli obbiettivi generali che si intendono perseguire e le scelte strategiche di assetto del territorio
- le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole per il territorio.
Questo documento, base della futura progettazione del Piano, dovrebbe essere il risultato della concertazione anche con la società civile e strutturata nelle seguenti fasi:
- Fase informativa e conoscitiva:
- incontri per illustrare i contenuti della legge e per iniziare quel processo di alfabetizzazione che consentirà al maggior numero di persone possibile di interessarsi ai problemi della gestione del territorio;
- devono essere forniti tutti gli elementi utili per la conoscenza dello stato del territorio, principalmente mediante la diffusione di dati “elaborati” in modo da essere leggibili e comprensibili.
- Fase
del confronto:
attraverso tavoli e riunioni tematiche si organizzeranno momenti di confronto in cui verranno elaborate e discusse varie ipotesi per giungere a obiettivi condivisi che si propongano il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.
- Elaborazione del
PAT o PATI
La Giunta affida ad un professionista la responsabilità della stesura del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e ad un altro la elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con il supporto degli Uffici Tecnici e degli Assessorati.
Elaborazione del Progetto e della V.A.S. devono procedere contestualmente in quanto, come già detto, la V.A.S. serve per verificare la compatibilità degli scenari man mano che si delineano.
I meccanismi della partecipazione dovrebbero essere gli stessi di quelli messi in atto per la definizione del Documento Preliminare: costituzione di tavoli di confronto articolati in tematismi, sempre con tempestivo ed esauriente accesso ai dati, ai documenti e alle tavole di progetto con continui riferimenti alla progettazione di livello superiore.
Per quanto riguarda l’iter di approvazione, nella logica di questo “bignami”, è sufficiente dire che il P.A.T., una volta approvato dalla Regione il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), sarà approvato della Provincia stessa con procedure molto semplificare in quanto è previsto che anche la Provincia abbia partecipato alla stesura del P.A.T. (concertazione). - Piano
degli Interventi (P.I.)
Il Piano degli Interventi si rapporta con il Bilancio Pluriennale Comunale e, in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), definisce gli interventi che si prevede di attuare in 5 anni attraverso i vari Piani Attuativi e Piani Esecutivi.
Prioritaria la circolazione delle informazioni sia fra i vari tavoli tematici sia fra i vari livelli della programmazione provinciale e regionale per comunicare e confrontare, in tempo reale, le priorità e le scelte.
Il
Documento Preliminare viene steso dalla Giunta e adottato
dal
Consiglio Comunale.
Tralasciamo di affrontare il meccanismo burocratico per
l’adozione e sottolineiamo solo che questo documento
è la base della successiva elaborazione del P.A.T. (o
P.A.T.I.), per cui è importante che gli obbiettivi da
perseguire siano condivisi e che fin da subito siano stati attivati
tutti i meccanismi necessari per una partecipazione vera, non
burocratica e/o rituale.
8. Ufficio del Piano
A prescindere dalla complessità delle operazioni di progettazione appare evidente la necessità di istituire un Ufficio del Piano che affianchi Assessori, Tecnici Incaricati e l’Ufficio Urbanistico con il ruolo primario di collettore e trasmettitore delle informazioni, delle istanze e delle scelte. Dovrebbe avere inoltre il compito di semplificare l’approccio alla lettura dei dati, di elaborare schemi, questionari, verbali, e di intraprendere ogni iniziativa atta a favorire la partecipazione, e infine a stabilire costanti collegamenti con i vari livelli di pianificazione.
9. Problemi e rischi
- Questa legge non è esente da problemi e ambiguità ma, per i nostri ragionamenti, è importante sottolineare che sicuramente le nuove procedure troveranno delle grosse resistenze da parte dei tecnici e dei professionisti che saranno costretti a cambiare mentalità: passare cioè dalla ormai tradizionale prassi dallo zoning (in quest’area ci metto questo e in quell’altra quest’altro) agli scenari (elaborazione di varie ipotesi da verificare con la V.A.S.), da parte dei politici che potrebbero sentirsi defraudati di una parte di potere e considerare la partecipazione solo una seccatura e infine da parte degli stessi operatori economici che si dovranno misurare con un nuovo tipo di imprenditorialità “virtuale” derivante dalla teoria della perequazione e dei crediti edilizi.
- Come già detto, la Legge 11/2004 affida ai Comuni la responsabilità completa e diretta della gestione del proprio territorio. Questa grossa novità si risolverà in un evento positivo solo nella misura in cui si potrà contare su una reale partecipazione e conseguentemente un reale controllo sociale, altrimenti, essendo così vicine le scelte della gestione del territorio (con tutte le citate implicazioni non solo di ordine economico-speculativo ma anche di reperimento delle risorse pubbliche, I.C.I. in primis) alle realtà del potere politico locale, potremmo continuare ad assistere a scelte sconsiderate, non facilmente rimediabili, in quanto, di fatto, da un punto di vista normativo, sono caduti tutti i meccanismi di veto e di controllo di tipo gerarchico.
- Il
rischio più concreto che corre questa legge
è che la partecipazione, il concetto più
innovativo di tutto il disciplinare, si trasformarmi in vuoto rito
burocratico.
É quanto sta già avvenendo in moltissimi casi di cui siamo a conoscenza, salvo rarissimi comuni virtuosi: Feltre innanzitutto, Ponzano Veneto e, per l’approccio corretto, Noventa Padovana.
Infatti varie Amministrazioni, dopo aver approntato il Documento Preliminare (singolarmente o collettivamente a seconda si tratti di P.A.T. o di P.A.T.I.) per lo più fotocopiando lo schema orientativo predisposto dalla Regione, hanno invitato gli aventi diritto ad una riunione separata, da una parte le forze politiche e i vari Enti e dall’altra la cosiddetta società civile, Associazioni Ambientaliste comprese. In tutte e due queste riunioni il Tecnico incaricato ha esposto ai convocati il Documento Preliminare, già approvato dalle varie Giunte. Un documento talmente generico e vago sul quale non si può che esprimere una altrettanto generica condivisione di massima. Come non si può infatti non essere d’accordo, in linea di principio, sulla necessità della tutela delle ville venete e su proponimenti similari espressi a un livello di definizione che non entra mai nella particolarità e nella criticità delle varie realtà territoriali?
Per quanto riguarda la riunione in cui erano state invitate le Associazioni Ambientaliste si è assistito ad una imbarazzante sfilata di uomini di buona volontà che per lo più si sono limitati a fare dichiarazioni “ideologiche” e che, coscienti della inutilità e impossibilità di proporre o affrontare qualsiasi tema, data la struttura stessa della convocazione, non hanno neppure tentato di porre problemi di carattere metodologico in ordine alla concertazione. Il tutto è poi piombato nel più assoluto silenzio e quindi nulla è più dato sapere su che cosa succede o succederà e come.
Un esempio a caso: un Comune della cintura di Padova, facendo seguito all’unico citato incontro, “dovendo concludere la prevista procedura di concertazione” ha chiesto alle Associazioni “di formulare entro il 30 settembre 2005 le eventuali proprie osservazioni e/o indicazioni” sul Documento Preliminare.
Appare evidente come questo Sindaco abbia espresso in modo concreto quanto auspicato da molti altri suoi colleghi: tornare alla prassi della precedente legge urbanistica.
Le Osservazioni infatti erano l’unico strumento previsto dalla 61/85 per consentire a privati e Associazioni di far sentire la propria voce, ma allora si interveniva a giochi chiusi, dopo che il P.R.G. era stato disegnato, corredato di tutte le sue indagini e soprattutto adottato dalle forze politiche interessate. Per assurdo quindi le Osservazioni così come previste nella vecchia legge 61/85 erano una cosa più seria di quanto non sia in questa circostanza in cui gli obbiettivi da “osservare” sono definizioni di principio assolutamente vaghe e avulse da qualsiasi legame con lo stato reale del territorio.
Non può sfuggire che le procedure messe in atto fino ad ora da quasi tutte le Amministrazioni disattendano gli obblighi puntualmente descritti dalla legge in quanto nulla è stato intrapreso per una reale partecipazione, partecipazione che è prevista espressamente a tutti i livelli della pianificazione. - Visto come si stanno comportando
la maggioranza delle Amministrazioni Comunali, sorge il dubbio che la
V.A.S. sia stata recepita nella legislazione urbanistica veneta non
tanto per convinzione, ma come mero adeguamento alla Direttiva
2001/42/CE onde evitare le sanzioni dell’Unione Europea.
Bisognerà quindi vigilare anche che la V.A.S., struttura portante dello sviluppo sostenibile, non si esaurisca nella compilazione di una serie di indici e di matrici tesi a supportare obbiettivi predeterminati dai soliti poteri forti. - Va
ricordato infine che non risulta che alcun P.A.T. o
P.A.T.I. in esecuzione, tranne quelli definiti virtuosi, abbiano
definito gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile, come espressamente
previsto dalla legge 11/2004.
Ci domandiamo che azioni le realtà sovraordinate, in particolare la Regione che dovrà approvare il primi P.A.T. e le Province, intendano intraprendere di fronte al dilagare di questi comportamenti scorretti e illegittimi.
10. Deroghe all’art. 48 della Legge 11/2004
L’art. 48 comma 1 legge 11/2004 stabilisce che fino
all’approvazione del primo P.A.T. i Comuni non avrebbero
potuto adottare Varianti allo strumento urbanistico vigente, salvo
quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico.
Non si può che condividere questa “norma di
salvaguardia” prevista dal legislatore per tutelare il
territorio in attesa dei nuovi Piani, ma a molti è subito
apparsa talmente limitante che fin da subito la Regione ha provveduto
con una leggina a concedere la possibilità ai
Comuni di presentare in Regione Varianti al P.R.G. fino al 28 febbraio
2005 da approvarsi secondo le indicazioni della superata legge 61/85.
Come è noto c’è stata la corsa a
presentare Varianti per tutto e di più. In Regione ne sono
pervenute più di mille e c’è ancora
tempo per presentarle fino al 31 dicembre 2005!
Ma questa deroga non è apparsa sufficiente per cui il
Consiglio Regionale, nonostante il parere negativo di tutte le
Province, ha provveduto il 24 novembre 2005 ad approvare
un’altra leggina, la Legge Regionale 50, che consente alle
Amministrazioni di procedere, anche in assenza di P.A.T., con le
Varianti praticamente senza limitazioni secondo quanto indicato
dall’art. 50 della legge 61/85.
Inoltre l’entrata in vigore della nuova normativa del
territorio agricolo, che avrebbe dovuto avvenire il 20 ottobre 2005,
è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2006!
11. Conclusioni
Per concludere non possiamo che ripetere che il dispositivo
della legge 11/2004 è condivisibile, ma alla luce di quanto
sta succedendo (continue dilazioni dei tempi dell’entrata in
vigore delle varie normative, deroghe varie e generalizzata
applicazione di metodologie scorrette), non possiamo essere troppo
ottimisti sui risultati che questa legge potrà avere nei
confronti di quella diversa gestione del territorio da noi tanto
auspicata.
Siamo comunque convinti che, a partire da questa innovativa legge, sia
possibile salvaguardare quello che resta del nostro territorio,
intraprendendo anche azioni di restauro del paesaggio e di
riqualificazione di aree degradate, solo se riusciremo, grazie ad una
costante partecipazione, a far valere le reali istanze della
società civile contro gli interessi dei poteri forti.
La presidente
Maria Letizia Panajotti
Associazione
Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico
e Naturale