Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale
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Osservazioni sul Piano Regionale Cave del Veneto

In data 12 aprile 2004 Maria Letizia Panajotti, presidente del Consiglio Regionale veneto di Italia Nostra, ha inviato al dottor Giancarlo Galan, presidente del Consiglio Regionale della Regione Veneto, le osservazioni dell'associazione in merito al nuovo Piano Cave, elaborato nel 2003.

La sottoscritta Maria Letizia Panajotti, presidente del Consiglio Regionale Veneto di Italia Nostra, ai sensi dell’art. 7 della legge 44/82, esaminati gli elaborati del Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3121 del 23 ottobre 2003,

premesso che

  1. dal testo degli “Obbiettivi” traspare una qualche preoccupazione nei riguardi della situazione ambientale veneta. Si legge infatti che: “Ad una sempre maggiore consapevolezza ambientalista ed ecologista si aggiungono le preoccupazioni per il dissesto idrogeologico del territorio e per la deturpazione del paesaggio rurale prodotta da estrazioni non regolate e non controllate”.
    Ma è veramente sorprendente che l’estensore addebiti la colpa dello stato del territorio ai singoli cittadini. Si riporta infatti testualmente: "La pressione delle popolazioni venete sugli imprenditori del settore ha alimentato nel passato una tendenza verso comportamenti spregiudicati e poco ortodossi".
    Nessun accenno critico alla gestione “politica” delle risorse, né alla mancanza totale di controlli autorevoli;
  2. è sotto gli occhi di tutti il consumo di territorio, lo squilibrio dell’ambiente (frane, inondazioni), il degrado del paesaggio (cave comprese), l’aumento patologico e pericoloso del traffico per i nodi neri della viabilità e per l’eccessivo proliferare e la disseminazione casuale di zone industriali, centri commerciale ed edilizia residenziale. Siamo in presenza di una tale dissipazione del territorio che si è arrivato a mettere in discussione, non solo nei dibattiti specializzati ma addirittura sulla stampa, lo stesso "modello veneto di sviluppo".
    Si è formata una sorta di nebulosa insediativa connotata da una mobilità parossistica e monomodale e dalla distruzione del paesaggio, sia da un punto di vista estetico che ecologico (vedi gli atti dei seminari della Fondazione Benetton);
  3. ci si è ormai resi conto che certi scenari non sono più affrontabili se non con sufficiente respiro strategico, con lungimiranza e che non sono più accettabili politiche di settore. Tutte le azioni pianificatorie devono convergere in un progetto integrato che si ponga l’obbiettivo di selezionare uno sviluppo sostenibile e di progettare/gestire responsabilmente una nuova naturalità;

esprime le seguenti osservazioni


Punto 1, Priorità

Dopo la sia pur sommaria critica dello stato di fatto del territorio espressa dalla Giunta Regionale proponente il Piano e alla luce delle citate aspettative che non sono più esclusiva delle Associazioni Ambientaliste, ci si sarebbe aspettata una maggiore attenzione per la tutela dei Centri Storici, i beni monumentali e il paesaggio.
Leggiamo nella Relazione che “La fase della pianificazione delle risorse è stata preceduta da una attenta e approfondita analisi del territorio, estesa ai suoi vari aspetti riguardanti la formazione geologica, la morfologia dei terreni, il sistema idrogeologico e soprattutto (!) la conoscenza dell’evoluzione del sistema estrattivo nella Regione Veneto” (relazione pag. i).

  • Non appare che sia stata data una grande importanza al paesaggio. Sono stati infatti istituiti due livelli di protezione (relazione pag. 91 e tav. 3.1 e 3.2): uno denominato “Ambito di tutela assoluta” che esclude completamente l’apertura di nuove cave nelle zone archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85 (sarebbe meglio ex Leggi 1039 e 431 in quanto entrambe confluite nella L. 490/99), negli ambiti per l’istituzione di Parchi e riserve di interesse Regionale, provinciale e locale, lungo le principali strade di valore storico e storico - ambientale, e l’altro denominato “Ambiti di tutela per l’attività estrattiva” comprendente gli ambiti dei parchi nazionali e regionali istituiti e operanti, i corsi d’acqua vincolati, i Siti di Importanza Comunitaria, le Zone di Protezione Speciale, le aree di tutela paesaggistica, le zone selvagge, le aree umide e i Piani di Area in cui, ove con cautela (!), è possibile aprire nuove attività di cave.
    Questa ipotesi si commenta da sola, ma per maggiore chiarezza e per far capire quanto sia stato a cuore ai progettisti il problema ambientale e paesaggistico basti ricordare che l’area dei Colli Euganei, parco regionale, è sottoposta, in parte, al regime di Tutela Assoluta non tanto perché ha valenze ambientali eccezionali, ma solo perché si tratta di “Ambito del Piano di Utilizzo Termale”, per cui nelle zone di Cinto, Lozzo e Rovolon, che non fanno parte di questo ambito, sarebbe possibile aprire nuove cave. E il pericolo è concreto perché nulla si sa, come vedremo, delle fantomatiche “cave in prestito” e delle “domande” che gli imprenditori del settore potranno fare ai sensi dell’art. 7 della N.T.A. del Piano;
  • che dire per la tutela dei beni monumentali e dell’edilizia storica? A questo punto risulta pleonastico ricordare che nelle tavole 3.1 e 3.2 del P.R.A.C. “Ambiti di tutela” e “Ambiti di salvaguardia” non si riporta alcun sito delle Ville Venete, neppure delle più prestigiose, in contrasto con le indicazioni espresse nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC), vedasi la Relazione ai punti 5.2.2 b: limiti all’attività estrattiva, 5.5.3: monumenti isolati e gli art. 17 e 25 delle Norme di Attuazione.
    Il caso della palladiana Villa Emo a Franzolo dovrebbe fare riflettere: ai soli cittadini va infatti il merito di avere impedito uno scempio che ci avrebbe esposti al biasimo internazionale;
  • non ci si è minimamente preoccupati di indicare attorno alle cave una adeguata fascia di rispetto sia per attenuarne l’impatto sia per proteggere manufatti storici e/o tradizionali. Ci si è limitati a confermare le distanze del fronte di cava previste dall’art. 9 delle Norme di Polizia Minerarie del 9 aprile 1958 n° 128: solo 10 metri dal limite di proprietà!
    Se questa misura storicamente può essere giustificata, dato il livello della sensibilità culturale degli anni Cinquanta, oggi non è più proponibile;
  • “Sono state consultate le associazioni degli industriali del settore per verificare e chiarire eventuali tendenze, distorsioni e/o aspettative del sistema economico in atto” (Relazione i). Ovviamente neppure come azione rituale si è sentita la necessità di consultare alcuna Associazione Ambientalista.

Appare evidente, dunque, che il primo obbiettivo di questo Piano, come d’altronde si legge negli Obbiettivi, non è quello della coltivazione di una risorsa non rinnovabile nel rispetto dell’ambiente, ma quello di assecondare acriticamente il mercato e di “avere a prezzi non elevati i materiali di base per l’edilizia, per le opere comunali e per i cantieri grandi opere” (Obiettivi pag. 1).


Punto 2, Quantificazione dei fabbisogni

Sorprende, alla luce degli obiettivi programmatici dichiarati (il contenimento delle escavazioni) il metodo con cui è stato quantificato il fabbisogno degli inerti ghiaia e sabbia.

  • La valutazione di futuri bisogni è stata quantificata basandosi sui dati ISTAT per gli anni dal 1990 al 2000, sui “dati relativi all’andamento del mercato delle costruzioni” per gli anni 2001-2002 e sulle schede statistiche compilate dai produttori, “non sempre corrette e complete” (Relazione pag. 11).
    A prescindere dalle perplessità sulla metodologia dei conteggi appare chiaro che rispetto agli attuali 9 000 000 di m3 annui di inerti prodotti la previsione di 17 250 000 m3 è assolutamente sovrastimata (Relazione pag. 25);
  • non sembrano conteggiate, in quanto non considerate attività minerarie ai sensi della art. 2 della 44, le escavazione di matrici litoidi dagli alvei, dalle zone golenali, dai corsi d’acqua, dalle spiagge e fondali lacustri, concessioni che dipendono dell’autorità idraulica;
  • non esiste alcun ragionevole motivo per cui il materiale il cui escavo che è già stato autorizzato venga considerato “di riserva” e non inserito nel conteggio del materiale a disposizione: si tratta peraltro di ben 90 000 000 m3 di materiale (Relazione pag. 24);
  • appare di molto sottovalutato l’apporto dei materiali di riciclo e soprattutto si deve evidenziare che non ci si è preoccupati di dare indicazioni per promuovere una raccolta virtuosa di tanti materiali che utilmente potrebbero essere utilizzati per rilevati e sottofondi stradali invece che finire nelle pubbliche discariche. Anche questo tipo di rifiuti deve diventare una risorsa.

Quello che comunque preoccupa è che pur partendo da dati che fotografano la produzione di inerti nel periodo della maggiore distruzione del territorio a causa di una eccessiva edificazione, il pianificatore non si proponga di porre un freno alla quantità di inerti da scavare, ma decida invece non solo di seguire il trend in atto, ma addirittura ipotizzi un aumento che quasi raddoppia la produzione. Questa scelta inquieta non solo per i riflessi in campo ambientale, ma per il fatto che implicitamente si accetti, senza cercare in alcun modo di contrastare, che nei prossimi anni persistano gli attuali parossistici fenomeni di cementificazione del nostro residuo territorio agricolo.
Inoltre pare che non ci si renda conto che questi inerti siano una risorsa preziosa e non rinnovabile che dunque dovrebbe essere gestita con oculatezza in un’ottica di risparmio, sostenendo e promuovendo forniture alternative con incentivi di vario genere.


Punto 3, Incertezza sulle quantità e localizzazioni

Invece dell’auspicato disegno a grande respiro il quadro che si prospetta è quanto mai incerto:

  • Cave in prestito
    • il dato del fabbisogno del Piano non comprende le quantità degli inerti da utilizzare per le grandi opere pubbliche di cui alla legge 443/2001, la scelta della localizzazione e la dimensione di queste cave non è data, ma essendo cave nuove potrebbero essere localizzate, come già detto, anche negli “Ambiti di tutela per l’attività estrattiva” e quindi anche nei parchi regionali già esistenti, leggi Colli Euganei, cosa non tanto assurda se si pensa ai problemi che genererà la costruzione dell’inutile e devastante autostrada Valdastico;
    • il progetto delle opere pubbliche di cui alla citata L. 443/2001 deve essere completo del progetto di approvvigionamento degli inerti. L’approvazione dell’opera pubblica automaticamente costituisce anche autorizzazione all’attività di cava.

Non si può condividere assolutamente questa prassi che lascia nella massima incertezza, e non tutela minimamente il territorio. Comunque almeno bisognerebbe che la maggior parte della quota del materiale necessario per queste opere provenisse dell’escavazione ordinaria (come già detto oltremodo sovrastimata) e che anche le cave in prestito fossero almeno soggette alle disposizioni dettate dal presente Piano.

  • Art. 6 e 7 delle N.T.A.
    • ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 7 delle N.T.A. potranno essere presentate dai “soggetti interessati” “istanze per la coltivazione di nuove cave nei Contesti Vocati, come pure “per la realizzazione di cave con recupero finalizzato alla realizzazione di casse di espansione, di bacini di accumulo della risorsa idrica o di bacini di ravvenamento della falda”;
    • “la Giunta Regionale valuta le proposte pervenute di nuove cave" e “ne determina l’eventuale inserimento nel P.R.A.C. anche superando la previsione e la programmazione quantitativa fissata dal medesimo per i Contesti Vocati”. Per quanto riguarda le altre “la Giunta Regionale valuta le proposte pervenute sul parere idraulico dell’autorità regionale competente.”

Appare chiara e grave l’indeterminatezza del quadro complessivo, il ruolo degli operatori del settore e la massima discrezionalità della Giunta Regionale. Vale la pena solo di accennare alla scorrettezza nei confronti di quanti si sono adoperati per approntare le Osservazioni ad un Piano che presenta una tale buco nero nella propria programmazione. In particolare si vanifica qualsiasi parvenza di partecipazione delle comunità locali.


Punto 4, Escavazione in falda art. 7, 8, 24

Il principio di precauzione, in vista delle irrimediabili e imprevedibili conseguenze di alterare o inquinare i flussi idrici sotterranei, aveva consigliato il legislatore nel 1982 di vietare l’escavazione sotto falda. Anzi non era “consentito portare a giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche, con lavori di cava, o di avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 m rispetto al livello di massima escursione” (art. 44 L.R. 44/82)

  • l’art. 8 delle N.T.A. prevede, sia nelle cave nuove che negli ampliamenti, la possibilità di scavare sotto falda fino ad un massimo del 60% della superficie dell’area di cava (al netto delle aree di servizio?);
  • non si indica più il limite massimo della profondità dello scavo.

Naturalmente con le domande di autorizzazione dovranno essere presentati tutti gli studi adatti a dimostrare che si interessa la sola falda libera, che non si creeranno comunicazioni fra la stessa e le falde profonde e la totale ininfluenza dell’intervento sugli equilibri idrodinamici.
Questa scelta di consentire lo scavo in profondità preoccupa non poco per i gravi, imprevedibili e irreparabili rischi idrogeologici e di inquinamento in cui fatalmente sarà possibile incorrere per insipienza, irresponsabilità, casualità o avidità. Non esiste neppure la consolazione di pensare che questo sacrificio rientri nella logica di contenere il numero delle nuove cave: se ne potranno aprire fino al 20% delle esistenti (salvo un maggior numero ai sensi degli art. 6 e 7 più le cave in prestito).


Punto 5, Ripristino ambientale o Recupero.

Il nuovo P.R.A.C. abbandona il concetto di ripristino ambientale previsto dalla art. 14 della legge 44/82 dichiarando implicitamente non perseguibili gli obbiettivi del “risanamento paesaggistico” e della “restituzione del terreno ad usi agricoli” che dovevano interessare le cave dismesse. Se da una parte questo fallimento deriva dalla elusione degli obblighi da parte dei conduttori a causa della labilità dei controlli, dall’altra testimonia la gravità del fenomeno degenerativo subito dal territorio a seguito dei fenomeni escavativi.

  • Il “progetto di recupero” (art. 25 e succ.) che prevede le più varie possibilità di intervento che spaziano dalle attività ludiche alla residenza (anche centri commerciali?), fa parte integrante del progetto e, si dice, avrà un grande peso in sede giudicatrice.
  • “I progetti di varianti che non presentino modificazioni sostanziali della forma di recupero approvato... saranno denegate o accolte... con decreto del Dirigente della struttura deputata dall’Amministrazione competente, su istanza della Ditta” (art. 35 N.T.A.).

Non è chiaro in che misura questi progetti saranno condivisi dall’Ente Locale e con quali risorse economiche verranno realizzati. Soprattutto, qualora si decidesse di perseguire questa via, appare opportuno, data la quantità di cave situate nei nostri territori, che a monte di questi progetti di recupero si faccia un piano complessivo compatibile e rispettoso degli strumenti urbanistici vigenti.


Punto 6, Limite per la escavazione

Scompare dal nuovo P.R.A.C. la percentuale massima di territorio da sottrarre all’attività agricola per la coltivazione delle cave. Nell’ottica di un piano rispettoso delle tematiche ambientali e in vista di un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’attività agricola questi limiti andrebbero riproposti e possibilmente diminuiti.


Punto 7, Partecipazione

É scomparso il concetto di condivisione previsto dall’ art. 8 della Legge 44/82 laddove prevede la presenza dei Comuni interessati durante la formazione del PRAC. Per quanto si rileva dai documenti gli unici sentiti in fase preliminare sono stati gli operatori del settore.
L’inclusione di nuove cave ai sensi degli art. 6 e 7 delle N.T.A. si configura come un’altra elusione del diritto alla partecipazione degli Enti locali.
Infine le cave in prestito sfuggono completamente al controllo degli Enti Locali.


Punto 7, Problemi di legittimità

Si tratta di un Piano sprovvisto di copertura legislativa.



Alla luce di quanto sopra espresso la sottoscritta a nome del Consiglio Regionale del Veneto di Italia Nostra

chiede

che il Piano in oggetto venga ritirato, che si addivenga alla stesura di una legge sulle attività di cava sostitutiva dell’attuale 44/82 che sappia, coerentemente con altri atti deputati al governo del territorio, perseguire uno sviluppo sostenibile nel rispetto e nel restauro del paesaggio.

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