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iniziale - Iniziative
sul territorio - Urbanistica a Padova
L'urbanistica nella
città
di Padova
Di seguito è pubblicato il
testo che
l'architetto Maria Letizia Panajotti, presidente della sezione di
Padova e del Consiglio Regionale del Veneto, ha spedito al Sindaco di
Padova, Giustina Destro, e all'Assessore all'Urbanistica, ingegner
Tommaso Riccoboni, il 19 luglio 2002.
Si tratta di osservazioni alla "Variante al P.R.G. per la
ridefinizione del sistema dei servizi e delle norme" adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale 117 del 26 novembre 2001.
1. Incremento della popolazione residente
Questa “Variante per la definizione del sistema dei
servizi e delle norme” si pone come primo obiettivo quello di
invertire l’andamento demografico negativo della popolazione
che è passata dai 242.186 residenti del 1976 ai 209.641 del
2000.
Già questa premessa esplicita la motivazione profonda che
sta alla base di questa Variante che è quella di consentire
massicci interventi edilizi giustificati dallo scopo di attrarre nuova
popolazione nel territorio comunale.
Per favorire l’incremento della popolazione si
è deciso infatti di individuare nuove aree per la
realizzazione di edilizia residenziale.
Sembrerebbe quindi che il motivo del decremento demografico vada
addebitato alla carenza di aree fabbricabili.
Questa ipotesi è smentita dal fatto che il vigente Piano
Regolatore Generale presenta ancora una capacità insediativa
di 9.606 abitanti teorici e che negli ultimi 10 anni sono stati
costruiti 22.750 nuovi vani abitabili pari a 6.500 alloggi, per non
parlare del diffuso fenomeno di abitazioni sfitte.
Le cause del decremento demografico sono sicuramente altre e molto
complesse, ma dai documenti consultati non risulta che siano state
minimamente indagate e verificate prima di scegliere
l’immissione nel mercato di nuove aree fabbricabili come
soluzione per invertire negativo il trend demografico.
Lo scenario ipotizzato dalla Variante prevede di insediare nel
limitatissimo territorio comunale 27.500 nuovi abitanti: è
come se nel giro di pochi anni tutti gli abitanti di Piove di Sacco e
di Camposampiero si trasferissero nel comune di Padova.
Ma le popolazioni di queste due città sono insediate in
territori vasti e hanno a disposizione strutture e servizi adeguati,
mentre i nuovi cittadini di Padova sparpagliati, come previsto dalla
Variante, nelle “aree di completamento”, in quelle
“soggette alla tutela dello stato di fatto”, e
nelle “zone di perequazione” (aree già
destinate a verde pubblico), dovranno contendere servizi e strutture
agli abitanti già residenti in situazioni di sempre maggiore
disagio viabilistico, sia per la ulteriore dispersione della
popolazione nel territorio, sia per i fatto che non si prevedono nuovi
interventi di tipo strutturale.
Ammesso e non concesso che ci siano oggettive e documentate condizioni per cui si debba insediare un numero così rilevante di nuovi cittadini, sarebbe stato comunque indispensabile che le scelte localizzative delle nuove aree residenziali derivassero da un piano organico di sviluppo della città, fondato su un forte ed innovativo disegno del trasporto pubblico, e corredato di articolati progetti di riqualificazione urbana da realizzarsi anche mediante il decentramento dei “servizi rari”.
Ma anche lo scenario di un nuovo Piano Regolatore Comunale è ancora frutto di una visione ristretta che si arresta ai confini amministrativi e si affanna a gestire un territorio limitatissimo nel quale comunque caparbiamente tutto deve essere contenuto dalle continue nuove esigenze della Università, del nuovo ospedale, della fiera..., e che considera la “produzione” di case fondamentale elemento di progresso, mentre non ha gli strumenti per affrontare seriamente problemi come la mobilità e l’accesso.
Ma proprio per la dimensione fisica del territorio comunale padovano e per l’importanza dei comuni contermini, se si vuole affrontare con lungimiranza il tema del futuro della nostra città non solo come capitale economica del Nord Est ma anche come luogo di eccellenza per la vivibilità e la cultura si deve cominciare, superando i limiti amministrativi, a ragionare nei termini di area metropolitana.
Molto discutibile appare anche la scelta di aver voluto incentivare tipologie residenziali non intensive che hanno il grave difetto di consumare territorio in modo eccessivo.
2. Aree per servizi e verde pubblico
Nella relazione alla Variante si legge che le destinazioni
urbanistiche vengono ridefinite anche secondo il principio di
“concreta attuazione” per “ridurre a
quantità giustificabili e a costi sopportabili le aree da
espropriare”.
Sembrerebbe quindi che la non realizzazione dei servizi, in particolare
del verde pubblico, sia da addebitarsi agli alti costi degli espropri.
Anche questo non corrisponde al vero, infatti più del 50%
dei vincoli che la Variante reitera interessano aree già di
proprietà pubblica. Non si è trattato quindi del
costo degli espropri, bensì di precise scelte politiche.
Ne discende che, sebbene ulteriori aree potranno essere messe
a disposizione dell’Amministrazione grazie alla perequazione,
non è detto che anche nel futuro non possa continuare ad
essere assente la volontà di investire in servizi o verde.
Quello che invece è certo è che non solo le aree
a verde pubblico verranno drasticamente ridimensionate, ma che viene
eliminata la possibilità di realizzarle in un sistema
organico e continuo di verde pubblico. Infatti al massimo verranno
realizzati interventi puntiformi la cui funzione rischia di diventare
puramente pertinenziale alle sole nuove edificazioni.
Questo clima di concretezza rischia però di
trasformarsi in totale miopia in quanto si è deciso di
reiterare solo quei vincoli che riguardano i servizi oggi ritenuti
indispensabili. Ma chi ci assicura che nel futuro non sorgeranno nuovi
bisogni cui non sapremo come dare risposte?
Se è pur vero che diversi pronunciamenti giurisprudenziali
vietano la reiterazione automatica dei vincoli, nulla impediva che la
Variante assegnasse a tutte le attuali aree libere la destinazione
“zone E 3 di tutela agricola”, con il duplice
risultato di conservare le aree agricole che oltre alla loro funzione
produttiva assolvono anche ad un fondamentale ruolo ecologico (non
dimentichiamo la ridotta permeabilità dei suoli del
territorio comunale) e che, inserite nel disegno complessivo delle aree
verdi, potrebbero anche essere fruite come parchi rurali, e di
garantire la possibilità di poter dare risposte ad
imprevedibili ma insopprimibili nuovi bisogni della cittadinanza.
3. Equità fra i proprietari dei terreni
Un altro obiettivo che la Variante persegue è il principio di equità nei confronti dei cittadini proprietari di terreni applicando il metodo della “perequazione urbanistica” che consiste nell’eliminazione della differenza fra “zone edificabili” ed “aree a servizi soggette ad esproprio”, garantendo a tutti i proprietari la stessa rendita fondiaria.
Non vi è dubbio che l’attuale regime dei suoli ingeneri le disparità lamentate, ma non va sottaciuto che si è giunti a questa situazione per i noti percorsi politici che stanno trasformando il diritto di proprietà in diritto alla costruzione.
Ma se l’obiettivo dell’introduzione del metodo della perequazione era l’equità, questo obiettivo non è stato raggiunto dato che permangono comunque aree soggette a vari vincoli fra i quali quelli ambientali, quelli per i servizi pubblici reiterati per motivi di necessità o perché considerati strategici, e infine anche perché gli indici di costruzione nelle aree perequate variano da zona a zona. Permangono quindi differenze nella rendita fondiaria fra i vari proprietari.
Premesso che a nostro avviso l’unica vocazione del terreno è quella agricola e che il diritto alla proprietà non comprende quello all’edificazione, che è titolo di concessione dallo Stato, avrebbe senso parlare di perequazione solo se il metodo venisse applicato a tutto il territorio inedificato. Questa variante si limita invece a coinvolgere solo poche aree, già destinate a verde pubblico.
Ci si deve infine interrogare, con onestà intellettuale, non tanto se questa via intrapresa dalla prassi urbanistica sia equa nei confronti delle aspettative economiche dei cittadini, quanto se sia utile a garantire il vero sviluppo della società e se sia in grado di correggere i disastri dello sviluppo disorganico del nostro territorio.
Successivamente, il 3 dicembre 2003, è stata spedita al Presidente della Provincia di Padova, dottor Vittorio Casarin, una serie di osservazioni al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Punto A: Valenza paesaggistico ambientale
Premesso che
- la Legge 61/85 all’art. 7 recita: “Il Piano Territoriale Provinciale:...nel rispetto del PTRC...provvede a: Individuare le zone e i beni di interesse provinciale da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall’inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela nonché eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi”;
- con il D.P.R. n° 617/72 “Trasferimento delle competenze in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni” lo Stato ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario oltre alle competenze relative alla viabilità, acquedotti, lavori pubblici..., anche le competenze in campo urbanistico, con l’esclusione della “tutela delle bellezze naturali” che viene solo delegata, riservandosi la facoltà di controllo.
Ne consegue che
- il P.T.P. ha valenza paesaggistico - ambientale e quindi dovrebbe esprimersi con norme prescrittive almeno limitatamente a questi ambiti;
- il Piano dovrebbe sottostare al controllo della Soprintendenza, come è avvenuto per il PTRC.
Nella realtà dei fatti
- non risulta ci sia stato alcun contatto con le Soprintendenze;
- contrariamente a quanto dichiarato nella Relazione: “il piano opera con azioni... di prescrizione, per quanto attiene l’uso del suolo, relativamente alla sola materia ambientale e paesistico-ambientale” (pag. 47), invece nelle Norme Tecniche non viene formulata alcuna prescrizione a parte quelle per i luoghi sensibili dal un punto di vista idrogeologico;
- tranne che per i Beni vincolati ai sensi della Legge 490/99, la definizione delle norme e la gestione dei beni ambientali storici e del paesaggio viene affidata ai singoli amministratori locali;
- non è dichiarato in che modo e con quali strumenti si realizzerà il coordinamento fra i vari soggetti;
- del bene storico-monumentale e del paesaggio si continua ad avere una visione crociana, esclusivamente estetica, del Bello appare interessare soprattutto il fatto che, grazie al turismo, può diventare risorsa economica.
Si osserva che
una visione di questo tipo dei beni storico-ambientali appare assolutamente riduttiva e superata: non possono più essere presi in considerazione solo i casi eccezionali tipo cartolina illustrata, ma complessivamente l’architettura e il paesaggio quale testimonianza delle interazioni fra fattori fisico-biologici e le attività umane espressione di una società consolidata nel tempo.
Questa nostra epoca di transizione dalla società industriale a quella post-industriale è caratterizzata da una crescente incidenza dei valori ambientali nelle dinamiche economiche, sociali e culturali. Questo fatto è testimoniato non solo dalla crescente insofferenza delle popolazioni di fronte ai rischi ambientali e ai disservizi che derivano dall’inefficienza del territorio, ma anche perché oggi i valori ambientali giocano un ruolo insostituibile in almeno due direzioni: nelle situazioni economiche più mature i valori storico-ambientali rientrano fra gli elementi che definiscono il pacchetto fondante ogni prospettiva di sviluppo con pari dignità, a fianco del tessuto industriale, della cultura imprenditoriale, della dotazione di servizi, mentre al contempo aumenta la consapevolezza che i valori ambientali svolgono un ruolo fondamentale nel conservare e definire le identità locali.
Non sorprende che nella Relazione di questo Piano Territoriale si parli di Spazio Rurale e non di Paesaggio Rurale. Non si tratta ovviamente di un fatto linguistico: ma di una scelta strutturale. Dalla lettura delle Norme Tecniche, ma anche da qualche frase della Relazione, appare chiaro che lo spazio rurale è inteso come vuoto e il vuoto può essere riempito senza troppi problemi in nome di uno sviluppo che come vedremo non è stato definito in alcun modo (non è trascurata neppure la possibilità di edificare ancora capannoni industriali nelle aree di maggior valenza ambientale). Il paesaggio rurale invece implica un valore in sè che deve quindi essere confrontato con il valore sviluppo.
E’ assurdo che un piano ambientale non abbia saputo far di meglio che affidare la programmazione e la gestione dei beni ambientali alle singole amministrazioni locali, azioni che per essere efficaci non possono che essere unitarie e di area vasta.
L’indeterminatezza del ruolo del controllo statale continua a perpetuare a livello pianificatorio la disastrosa consuetudine dell’applicazione del vincolo imposto a posteriori sull’urgenza di evitare le situazioni più devastanti. Prassi questa che viene vissuta dai cittadini e dagli operatori economici come punitiva invece che come attestato di qualità.
Non si parla mai di restauro di paesaggio e non solo per porre rimedio a realtà amorfe, con ecosistemi asfittici, monotonia e povertà dell’immagine, ma anche per risolvere molte realtà di insediamenti produttivi e non, localizzate in aree non compatibili.
Punto B: Sostenibilità, compatibilità ambientale e carring capacity
Premesso che
- è sotto gli occhi di tutti
l’eccessivo
consumo di territorio, lo squilibrio dell’ambiente (frane,
inondazioni), il degrado del paesaggio, l’aumento patologico
e pericoloso del traffico causato dall’eccessivo proliferare
delle zone industriali e la casuale disseminazione di centri
commerciali e simili. Siamo in presenza di una tale dissipazione del
territorio che si è arrivati a mettere in discussione, non
solo nei convegni tematici, ma addirittura sulla stampa, lo stesso
“modello veneto di sviluppo” che ha portato
all’approvazione di una legge regionale che prevede la
temporanea sospensione delle concessioni di nuovi capannoni.
Le forme assunte dalla diffusione dell’insediamento residenziale e industriale e le modalità della mobilità del Veneto centro orientale sono arrivate al limite oltre al quale sono a rischio quei caratteri originari, quelle stratificazioni storiche, quei patrimoni dell’identità (urbana, paesaggistica, antropologica) che hanno reso possibile il decollo e il travolgente sviluppo economico degli anni 60-70. Si è formata una sorta di nebulosa insediativa connotata da una mobilità parossistica e monomodale e dalla distruzione del paesaggio sia da un punto di vista estetico che ecologico; - operatori e amministratori più attenti si sono ormai resi conto che certi scenari non sono più affrontabili se non con sufficiente respiro strategico e con lungimiranza, mentre non sono più accettabili le politiche settoriali e legate alle anguste dimensioni amministrative;
- nella
presentazione si legge che il PTCP:
- “è incentrato sulla elaborazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile sottoscritto dall’Italia nella conferenza di Rio del 1992, con quelli relativi alla riduzione delle emissioni sottoscritti a Kioto nel 1997, e della Agenda 21”;
- “è un Piano Sostenibile cioè improntato ad un modello di sviluppo che tiene in considerazione l’aspetto naturale-ambientale del territorio del quale le scelte operative scaturiscono dalla Valutazione Ambientale Strategica, VAS”;
ne consegue che
- si sarebbe dovuto procedere ad una puntuale, aggiornata e interdisciplinare indagine sullo stato del territorio al fine di individuare valori e limiti dello sviluppo e la loro compatibilità;
- non solo ai sensi della L.R. 61/85 ma anche ai sensi della Legge 142/90 si sarebbe dovuto intervenire con progetti di area vasta, superando anche i limiti comunali;
nella realtà dei fatti
- il prodotto della “Valutazione Ambientale Strategica”, del quale si condivide il giudizio totalmente negativo espresso dal WWF cui si rimanda, si è rivelato assolutamente inidoneo a fornire le informazioni di base per la elaborazione di quei valori che avrebbero consentito di definire gli obiettivi di uno sviluppo compatibile;
- le analisi sull’ambiente fisico, naturale..., non sempre aggiornate, non solo presentano tutti i limiti delle indagini ad una scala così ampia, ma in particolare non fanno emergere le correlazioni fra le stesse;
- inoltre trattandosi di un piano “leggero” non esiste un chiaro e sicuro progetto normativo cui riferirsi;
- gli indirizzi illustrati non riusciranno a governare in modo omogeneo il territorio in quanto tutto è demandato all’autonomia dei vari sindaci;
- permane la dicotomia fra il piano territoriale (dell’Utile) e le indicazioni ambientali (del Bello).
Osservazioni
Dato che questo Piano non parte da problemi concreti, storicamente determinati e territorialmente individuati, ne discende che non è in grado di proporre valori ai quali riferirsi per pianificare, per cui anche gli indirizzi programmatici e di orientamento metodologico risultano generici e spesso lapalissiani e comunque si esplicheranno solo entro i limiti dimensionali delle realtà locali, in quanto il coordinamento appare uno strumento evanescente e per nulla incisivo.
Ci saremmo aspettati di ritrovare in questo nuovo strumento
urbanistico le modalità per una conciliazione fra il Bello e
l’Utile, e quindi una pianificazione integrata avendo come
finalità il doppio obiettivo di selezionare gli sviluppi
sostenibili e di progettare/gestire responsabilmente una nuova
naturalità, superando la dicotomia fra pianificazione
paesistica e/o ambientale e la pianificazione-territoriale.
Una pianificazione che avesse denunciato chiaramente e concretamente
gli obiettivi di sviluppo, che devono discendere dalla verifica della
carring capacity e della compatibilità ambientale,
realizzata da équipe interdisciplinari ove siano presenti
oltre a urbanisti, naturalisti, i responsabili della tutela (le
soprintendenze) che dovranno essere coinvolti nella progettazione fino
dagli studi preliminari.
Nulla di tutto questo.
Osservazioni puntuali
Dalla Relazione Generale:
3. Gli obiettivi di ogni asse/componente dell’assetto programmatorio del territorio (pag.15)
Il territorio è stato suddiviso in varie componenti che vengono affrontate separatamente: non vengono in alcun modo indagate le strettissime correlazioni fra i vari aspetti fisici, culturali e antropologici. L’azione ricognitiva è stata fatta “a volte in modo originale più spesso raccogliendo quanto già patrimonio conoscitivo collettivo." Non si è realizzata quindi la propedeutica e indispensabile ricognizione originale dello stato del territorio.
Per quanto riguarda l’ambiente “fisico e
naturale” il piano è orientato a tutelare le
risorse geologiche, idrogeologiche, idrauliche, e a salvaguardare le
persone e le cose da situazioni di rischio. Il metodo operativo
è basato sugli “indirizzi”. Un esempio
per tutti: nell’area di alta vulnerabilità
dell’acquifero indifferenziato la strategia
dell’obbiettivo consiste nel dichiarare che “va
limitato l’impianto di aree industriali a forte rischio di
inquinamento” e per quanto riguarda le attività
agricole e di allevamento “vanno sviluppate quelle a basso
impatto ambientale”.
Va segnalato che “relativamente alla gestione delle aree
esondabili si suggerisce di individuare nei piani urbanistici locali
strumenti compensativi quale ad esempio “il trasferimento dei
diritti di costruire.” Questa proposta coraggiosa
viene fatta solo per questo caso.
La pianificazione e la gestione del sistema ambientale e delle risorse
naturalistiche viene demandata ai Comuni in sede di pianificazione
locale. Difficile prevedere come si faranno a realizzare e gestire in
modo corretto aree vaste sottoposte a diverse realtà locali,
ad esempio i corridoi ecologici.
3.3. Ambiente culturale (pag. 27)
Dopo aver dichiarato che il patrimonio storico è
stato gravemente compromesso e che gran parte dell’edilizia
minore di pregio è scomparsa, la relazione testualmente
recita: ”Spesso tali monumenti sono oggi assediati da
viabilità, opere di urbanizzazione, nuove edificazioni e
dunque totalmente decontestualizzate... pertanto
l’attività di conservazione dovrà
essere estesa a tutti i siti oggetto di vincolo di tutela, mentre
l’attività di valorizzazione potrà
essere incisiva solo laddove il sito o il monumento conservano in tutto
o almeno significativamente il contesto originario”.
Mentre la prima parte di questa affermazione non può che
essere condivisa in quanto si riferisce ad oggetti vincolati (purtroppo
sappiamo quanti pochi), la seconda parte non può esserlo
assolutamente, nemmeno se la finalità sottesa fosse quella
di voler nascondere ai turisti gli innumerevoli casi di degrado
ambientale in cui versano decine e decine di monumenti annichiliti
dell’insipienza delle amministrazioni e della ottusa
speculazione immobiliare.
In questi moltissimi casi la soluzione non può essere la
rassegnazione e l’oblio ma si dovrà ricercare ogni
iniziativa tesa a migliorare il contesto ambientale. Solo questo
atteggiamento si configurerà come la vera valorizzazione del
manufatto storico-artistico. Si tratta quindi di intervenire con opere
di restauro del paesaggio, argomento di cui in questo piano non si
parla mai.
- obiettivo A:
“conservazione e
tutela residue insule monumentali o ritagli territoriali di pregio
entro il tessuto provinciale ormai quasi del tutto
urbanizzato”.
Ambito di intervento davvero riduttivo, nelle Norme di Attuazione inoltre non viene data alcuna indicazione di come deve essere intesa questa conservazione e con quali indirizzi e/o strumenti, che devono essere, come già detto, omogenei per tutta la provincia. Il tutto è demandato alla buona o cattiva volontà dei singoli amministratori. - obiettivo C: “indicatori e parametri di base per l’individuazione nei P.R.G. dei siti, edifici e manufatti di pregio e comunque legati alla cultura e alla tradizione locale, non dotati di vincolo monumentale”. Di questi indicatori e parametri nessuna traccia nelle N.T. In particolare nessuna indicazione per l’edilizia tradizionale rurale per la quale invece si dovrebbero prevedere deroghe in materia di igiene ambientale per quanto riguarda le altezze minime e i parametri di illuminazione per evitare gli adeguamenti che ne stravolgono l’immagine;
- obiettivo D: “indicazioni quadro circa la valutazione della soglia di compatibilità d’uso dei grandi sistemi o emergenze monumentali”. Non si è colta alcuna indicazione nelle N.T., ancora si demanda ai Comuni.
- obiettivo E: “prescrizioni circa la tutela indiretta dei beni di pregio nei P.R.G. (distanze, nuove lottizazioni, standards da non ubicare nei broli o siti di completamento monumentale, viabilià–parcheggi, rotonde, coni visuali minimi)”; di queste preannunciate prescrizioni nelle N.T. non c’è traccia.
Meno oscure appaiono le motivazioni per cui si sono voluti organizzare i Beni Architettonici e Ambientali in “Sistemi” quando si passa a leggere le Norme Tecniche: “Il PTCP individua Sistemi tematici di valorizzazione dei beni culturali finalizzati a promuovere l’attività turistica culturale ed ambientale e le attività del tempo libero” (art. 19).
Non meraviglia pertanto se nei singoli articoli specifici di
questi Sistemi, (che hanno carattere di assoluta eccellenza, e che
dovrebbero quindi essere riconosciuti e tutelati come testimonianza
visibile della storia di una comunità in quanto elementi
connotanti un territorio di cui definiscono
l’identità e la riconoscibilità), si
invitano i Comuni a salvaguardare solo “i coni ottici
privilegiati e le vedute panoramiche dei beni”.
Si chiarisce che l’obiettivo non è quello di
salvaguardare la memoria o l’identità dei luoghi
ma il valore dell’oggetto, sia esso giardino o corso
d’acqua o villa, come meta turistica. Pertanto
l’obiettivo è quello di salvaguardare la
godibilità estetica del bene almeno da un punto di vista
privilegiato, fra l’altro in un’ottica di turismo
mordi e fuggi!
Fra l’altro appare paradossale parlare di
“Sistemi” e di affidarli poi ad una gestione
parcellizzata fra vari enti locali senza prevedere almeno alcune azioni
cogenti di un coordinamento.
In particolare:
- Sistema delle ville venete
(pag. 32): le
Norme Tecniche (art. 19 pag. 27) affidano ai comuni la tutela del
contesto ambientale più prossimo ai beni
“prefissando con criteri storici l’area di
pertinenza degli stessi e salvaguardandone coni ottici, vedute e
integrità... dovranno essere privilegiati in via
prioritaria... l’ubicazione di standard urbanistici
all’esterno dei beni ed a congrua distanza dal limite esterno
dell’area di pertinenza del bene stesso” mentre
“le nuove infrastrutture dovranno essere realizzate a congrua
distanza dal limite esterno dell’area di
pertinenza”.
Il manufatto villa, a partire da quelle più celebri, ha bisogno di avere intorno un ampio territorio agricolo per consentirne una corretta lettura e per poter testimoniare la propria appartenenza ad un sistema culturale-economico di grande rilevanza storica. - Aree ad elevato tasso di monumentalità
di interesse storico, ambientale ed artistico (pag. 33): sono
le aree di maggior pregio (quelle con la P maiuscola, non semplicemente
quei territori connotati da un insieme di situazioni e relazioni che
ancora conservano aspetti naturalistici o storici interessanti o
importanti per le realtà locali).
Le Norme tecniche (art. 20) naturalmente demandano ai Comuni la facoltà di disciplinare “le aree a tutela integrale favorendo ogni intervento volto a mantenere l’integrità fisica ed ambientale del paesaggio e vietando, ove necessario per la tutela, la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture.” In quali casi sarà necessario vietare l’edificazione e con quali indirizzi omogenei?
Curiosamente la Relazione dà “direttive” per le sole aree già vincolate ai sensi della L. 490/99, limitatamente alle situazioni di cui alla ex L. 431/85.
Ci sono 4 pagine di buone intenzioni assolutamente condivisibili, peccato che si riferiscano solo alle aree di “eccellenza” ambientale e non abbiano alcun valore cogente. Come non essere d’accordo sul fatto che non si debbano tombinare fossi e canali, ed evitare le escavazioni, cancellare le emergenze paesistiche come boschetti, filari..., oppure che si debba vigilare sui nuovi tracciati stradali, che non siano ammissibili nuove vie carrabili che non tengano conto dei tracciati esistenti, che vadano tenute lontane dalle abitazioni, soprattutto da quelle tradizionali, che i viadotti siano incongrui ed estranei...
Come non concordare laddove si sostiene che l’edilizia minore (quella storica non vincolata) “costituisce il quadro di riferimento dei veri e propri edifici di rilevante interesse, mentre il paesaggio rappresenta completamento armonico dei caratteri naturalistici, grazie ad una convivenza secolare che ne ha assimilato le forme”.
Sconcerta il modo con cui il problema della nuova edificazione nelle aree di grande pregio ambientale viene affrontato. Non è assolutamente condivisibile la pedissequa accettazione della dicotomia oggi esistente fra l’urbanistica e la tutela ambientale e tutte le considerazioni risibili (mancanza di personale!) che ne conseguono. Da questo tipo di considerazioni appare evidente che quanti hanno steso il Piano Territoriale, che ha valenza ambientale, non si sono neppure posti il problema fondamenta cioè quello di creare uno strumento urbanistico che finalmente superasse il tragico dualismo: salvare il Bello o favorire l’Utile, uno strumento in grado di guidare lo sviluppo partendo da un’analisi attenta ed interdisciplinare del territorio per raggiungere obiettivi compatibili.
Anche il discorso sulla nuova edilizia ed in particolare sui “mascheramenti” andrebbe fatto con altre e più ampie argomentazioni. Inquieta comunque che si accetti tranquillamente la possibilità di costruire nuovi manufatti industriali anche nelle pochissime aree attualmente sottoposte a tutela ambientale!
3.4 Spazio rurale (pag. 37)
Si ripropongono sempre gli stessi scenari con le solite
lapalissiane dichiarazioni di principio e con gli stessi consigli (art.
16-17): la riduzione del carico inquinante, la realizzazione di siepi,
la valorizzazione delle fasce ripariali come corridoi ecologici...
Per quanto riguarda la tutela del patrimonio diffuso (ville di
campagna, corti, broli) si prevede un ipotetico censimento da farsi non
si capisce né quando né a cura di chi.
Sorprendentemente si rileva che dal perimetro delle Bonifiche e Tenute storiche (Tav. P. A5) è stato escluso parte del territorio di Megliadino San Fidenzio, di Saletto e Santa Margherita d’Adige, anche se ha le stesse caratteristiche storiche e ambientali dei territori contigui. Si riporta la descrizione di questo territorio così come si legge nel Censimento delle Architetture vegetali di pregio del Territorio provinciale di Padova a cura degli architetti Bussadori e Cunico del novembre 2002.
Il territorio presenta caratteristiche prettamente agricole legate alla storia dell'ambiente, originariamente caratterizzato da ampie paludi, antiche divagazioni fluviali ecc. oggi disegnato da canali di scolo, scoli e pregevoli architetture legate al controllo dell'acqua. La presenza dell'acqua ha segnato il paesaggio storico: a nord il comune è delimitato dal fiume Frassine e tutto il territorio è caratterizzato dall'andamento ondivago di molti paleoalvei, forse corrispondenti al lungo processo di divagamenti del fiume Adige nel suo lento spostamento. Lungo un paleoalveo molto leggibile, corrispondente oggi al tracciato della Strada padana inferiore, è collocato il centro abitato più antico con interessanti ville e giardini. La bonifica del territorio avvenuta già anticamente ad opera dei complessi monastici prima, e dei veneziani poi, è ancor oggi leggibile in grandi dritti canali di scolo che dividono i vasti appezzamenti coltivati. A questa bella campagna si alternano macchie di piante spontanee come pioppi, querce ed olmi, soprattutto in corrispondenza di corsi d'acqua, mentre alcuni gruppi di vecchissimi gelsi (nell'area dell' osteria Al Ponte sembra abbiano più di 200 anni), spesso a ridosso di vecchie case coloniche, che raccontano di una passata economia dedita alla bachicoltura.
3.5. Sistema urbano–produttivo (pag. 40)
Lo scenario in cui si affronta il problema insediativo
è quello di un andamento demografico complessivamente
statico con un calo tendenziale della popolazione attiva.
Sorprendentemente carenti sono le direttive per
l’insediamento abitativo: la relazione si limita a dichiarare
che i Comuni in sede di revisione degli strumenti urbanistici dovranno
adottare gli indicatori del fabbisogno arretrato e di quello insorgente!
Ma la scollatura fra Utile e Bello appare in tutta
la sua clamorosa gravità scorrendo la localizzazione degli
“Ambiti preferenziali di localizzazione di
attività produttive di rango provinciale” (Tav. P.
A2): uno viene individuato a Corezzola, nella zona di bonifica
benedettina, mentre fra Boara e Stanghella viene situato un
“Polo per l’innovazione e per i servizi alle
imprese” ancora una volta in un’area di bonifiche
quelle integre dell’Arca del Santo e in piena area a tutela
del paesaggio fluviale.
Infine ecco svelata la ragione dell’esclusione dei territori
di Megliadino San Fidenzio e di Santa Margherita d’Adige dal
perimetro delle Bonifiche e Tenute storiche: all’incrocio fra
la Monselice-Legnago e la Valdastico è stato indicato un
“Ambito preferenziale delle Attività
Produttive”.
Da non sottacere infine che in un’area non lontana fra Piacenza d’Adige e Sant’Urbano, è prevista la localizzazione di una struttura per "Rifiuti e trattamenti".
Associazione
Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico
e Naturale