Tasi - Tributo per i servizi indivisibili - anno 2015
Le aliquote Tasi in vigore lo scorso anno sono state confermate per il 2015. Le novità sono le seguenti:
- è riconosciuta una detrazione di euro 50 se nel nucleo familiare è presente un soggetto con invalidità permanente pari o superiore al 74%. La detrazione spetta se non si possiedono altri immobili e se l'abitazione principale non è di lusso;
- è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su tale unità immobiliare il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi (pertanto 0,9 per mille per le abitazioni di categoria da A/2 ad A/7, 0,87 per mille per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9).I soggetti AIRE non pensionati sono invece soggetti a IMU e non a TASI.
La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni.
Per il Comune di Padova, la Tasi si applica alle abitazioni principali e agli altri immobili a queste assimilati, come più sotto riportato in dettaglio.
Non si applica ad altre tipologie di immobili già soggetti ad IMU, come quelli locati o a disposizione, negozi, capannoni, aree edificabili, in quanto l'aliquota per essi deliberata è zero
l presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La Tasi deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto reale nonché dai detentori sulle abitazioni principali e le altre tipologie specificate nella tabella delle aliquote (vedi paragrafo "Aliquote").
Detenzione: quando l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore (è il caso ad esempio dei conduttori di immobili locati), il regolamento comunale Tasi prevederebbe in linea generale anche una quota del tributo a carico dei detentori (il 10%); per il Comune di Padova, tuttavia, l'aliquota deliberata per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari a zero. Pertanto, salvo casi particolari (come gli alloggi sociali o gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa nonche' ex abitazioni coniugali di proprietà al 100% di un solo coniuge ed assegnate all'altro ex coniuge), i detentori sono esclusi dal pagamento della Tasi per l'anno 2015.
Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 L. 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 16 giugno 2015;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2015.
E' comunque ammesso il versamento in un' unica soluzione alla prima scadenza.
Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale. E' stato approvato il modello di bollettino postale per il pagamento della Tasi.
N.B. Dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a 1000 euro può essere effettuato solo in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014.Si vedano le istruzioni fornite dall' Agenzia delle Entrate)
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
- 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 per aree fabbricabili
- 3961 per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.
Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Padova: G224.
Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.
Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
Base imponibile
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota. La base imponibile è la stessa dell'Imu e cioè:
FABBRICATI - la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 65 |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000).
A saldo si versa quanto dovuto su base annua, detratto quanto versato in acconto, applicando le seguenti aliquote e detrazioni:
aliquote | casi di applicazione |
2,6 per mille | ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 (fabbricati di lusso) E RELATIVE PERTINENZE come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu) |
2,7 per mille | ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu) - approfondimento |
2,7 per mille | ANZIANI E DISABILI abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (Imu) |
2,7 per mille | CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio |
2,7 per mille | FORZE DI POLIZIA unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica |
2,7 per mille | COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze |
2,7 per mille | ALLOGGI SOCIALI fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 |
1 per mille | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni |
0 per mille | ALTRI IMMOBILI tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate (cioè seconde case, negozi, capannoni industriali, immobili locati, abitazioni in uso gratuito a genitori e figli, aree edificabili) |
Rendita fino a euro 600,49
Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze, come definite ai fini imu, con rendita complessiva (rendita catastale unità abitativa + pertinenze) pari o inferiore a € 600,49, la detrazione è pari all'imposta dovuta. Se la rendita complessiva risultante in catasto (rendita catastale unità abitativa + pertinenze) supera € 600,49 l'imposta è dovuta sull'intera rendita.
Es.
- Abitazione con rendita catastale euro 550: esente.
- Abitazione con rendita catastale euro 1200: la base imponibile su cui calcolare l'imposta è euro 1.200 x 1,05 x 160 = 201.600 x 0,27% = euro 544,32 (Tasi da versare per il 2015) : 2 = 272,16 arrotondato a 272 (Tasi da versare in acconto)
Figli residenti di età fino a 26 anni
Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze, come definite ai fini imu, con rendita complessiva (rendita catastale unità abitativa + pertinenze) compresa tra € 600,50 ed € 1300, si applica una detrazione pari ad € 50 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, dimorante e residente nell'abitazione principale.
Es.
- Abitazione con rendita catastale euro 1.200; figlio di 20 anni residente e dimorante. Euro 1.200 x 1,05 x 160 = 201.600 x 0,27% - euro 50 = euro 494,32 (Tasi da versare per il 2015) : 2 = 247,16 arrotondata a 247 (Tasi da versare in acconto)
Se, nel corso dell'anno, il figlio compie 26 anni o trasferisce la sua residenza, la detrazione spetta fino alla data del compleanno o del trasferimento di residenza (es. compimento del 26° anno il giorno 4 aprile, detrazione spettante per tre mesi = 50 x 3/12 = 12,50 euro.
Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione per i figli spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.
Invalidi
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è riconosciuta una detrazione di euro 50, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale del soggetto passivo una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una invalidità permanente in misura pari o superiore al 74%. La detrazione spetta al verificarsi delle seguenti condizioni:
• il soggetto passivo del tributo ed i componenti del nucleo familiare devono possedere solo l’abitazione principale e relative pertinenze (come definite ai fini IMU), che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione; allo scopo si fa riferimento alla situazione in essere alla data del primo di gennaio dell’anno di imposizione;
• l’abitazione principale deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.
L'agevolazione si applica a prescindere dalla rendita catastale dell'immobile ed eventualmente si somma a quella prevista per i figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale.
Al fine di usufruire dell'agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare all'ufficio la dichiarazione Tasi entro il 30 giugno 2016.
Immobili in uso gratuito
La Tasi non si applica all'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che la utilizzano come abitazione principale (ai sensi dell'art. 3 bis del Regolamento Imu - approfondimento).
Coniugi separati/divorziati
Per l'immobile assegnato a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di contitolarità del possesso, l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale (es. n. 1).
Inoltre, nel caso il coniuge non assegnatario sia interamente proprietario dell'immobile, il coniuge assegnatario residente, in qualità di detentore, è soggetto al 10% dell'imposta complessivamente dovuta sulll'immobile (es. n. 2).
Es. n. 1: coniugi comproprietari al 50% di un immobile con rendita di euro 800, con un figlio residente di età inferiore a 26 anni
800 x 1,05 x 160 = 134.400 x 2,7 per mille = 362,88
Coniuge A residente 362,88 : 2 = 181,44 - 50 di detrazione per figlio residente = 131,44
Coniuge B non residente 362,88 : 2 = 181,44
Es. n. 2: coniuge B proprietario al 100%, coniuge A assegnatario residente
800 x 1,05 x 160 = 134.400 x 2,7 per mille = 362,88
Coniuge A residente 362,88 x 10% = 36,29
Coniuge B non residente 362,88 x 90% = 326,59
Con circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015 il MEF ha precisato che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per l'IMU.
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (per il 2015 la scadenza è il 30 giugno 2016).
Ai fini Tasi, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu. Pertanto non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Tasi i possessori di abitazioni principali o coloro che hanno già presentato la dichiarazione Imu per l'esenzione dall'imposta (es. i soggetti appartenenti alle Forze Armate).
Sono invece tenuti alla presentazione della dichiarazione i beneficiari della detrazione di 50 euro per i casi di nuclei familiari con soggetti invalidi almeno al 74%, se soddisfano i requisiti sopra citati utilizzando il campo "Annotazioni".
Dichiarazione Imu/Tasi
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu/Tasi
I contribuenti che non hanno pagato la Tasi entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (dal 1° gennaio 2015 allo 0,5%).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 3%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 3,33%;
- oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%.
- per l'omissione della dichiarazione Imu/Tasi 2014, il termine è quello del 28 settembre 2015, entro il quale si deve versare l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione del 10% con un minimo di 5 euro.
Inoltre, il Comune di Padova ha previsto, con Regolamento generale delle entrate tributarie, la possibilità di regolarizzare i propri debiti anche oltre i termini previsti dal sopracitato art. 13 del D. Lgs. 472/97, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, a maturazione giornaliera nella misura del saggio legale vigente, e delle sanzioni del 15%.
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
N.B. Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore un nuovo regime sanzionatorio che prevede, oltre agli interessi legali nella misura dello 0,20% annuo, la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;
Chi ha versato la Tasi in eccesso può chiedere il rimborso, utilizzando preferibilmente l'apposito modello di richiesta di rimborso allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta può essere spedita a mezzo postale, via fax al numero 049 8207115, via PEC all'indirizzo tributi@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata) o presentata direttamente agli uffici sottoindicati.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
- Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (Tasi)
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 2 aprile 2015
- Decreto legge 9 giugno 2014, n. 88
- Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68
L'ufficio ha provveduto ad inviare nel mese di maggio a circa 42.000 contribuenti una informativa Tasi con allegato il modello F24 precompilato, utilizzabile anche per il saldo.
Per tali soggetti l'incrocio dei dati anagrafici con quelli catastali garantisce una certa attendibilità del conteggio elaborato.
Se la situazione reale non è quella indicata nell'informativa (ad esempio la rendita catastale e/o la percentuale di possesso degli immobili sono diversi o le pertinenze non sono individuate correttamente) oppure se si sono verificate nel frattempo delle variazioni (ad esempio un trasferimento di residenza o una compravendita), occorre ricalcolare il tributo dovuto. E' sempre disponibile la calcolatrice online con la stampa del mod. F24 di pagamento (v. alla voce "calcolo online").
Per coloro che non hanno ricevuto l'informativa o che necessitano del ricalcolo, lo sportello di Prato della Valle assicura assistenza per il calcolo fino ad un massimo di due conteggi per contribuente, purché il contribuente sia in possesso della rendita catastale o dell'informativa ricevuta dall'ufficio; i calcoli per conto di terzi, nel limite sopraindicato, possono essere effettuati solo con la visura catastale e la delega del soggetto interessato.
CONTATTI
Settore Risorse Finanziarie e Tributi del Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 CAP 35123
telefono 049 8205821
fax 049 8207115
Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni: e-mail portaleimu@comune.padova.it
Per la trasmissione di documenti:
- per le persone fisiche:
- fax 049 8207115
- posta all'indirizzo sopraindicato
- e-mail: tributi@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata) - per le persone giuridiche:
e-mail: tributi@pec.comune.padova.it(da indirizzo di posta certificata)
orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:00 alle 13:30, martedì dalle 14:30 alle 16:30, giovedì dalle 10:00 alle 15:00, venerdì dalle 9:00 alle 13:30.
N.B. nei periodi di maggior afflusso agli sportelli (maggio - giugno e novembre - dicembre), considerati i rilevanti tempi di attesa, l'ufficio potrà limitare l'accesso dei contribuenti ad un numero massimo di 250 (il lunedì e venerdì), 150 (il martedì) e 350 (il giovedì) e/o sospendere l'erogazione dei biglietti alle ore 12:45 (il lunedì e venerdì), 16:15 (il martedì) e 14:15 (il giovedì)
orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00.
responsabili del procedimento:
dott. Marco Andreucci (rimborsi)
dott.ssa Nicoletta Archesso (accertamenti)
responsabile del settore: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi