Agenzia d'affari
Sono definite “Agenzie d’Affari” le imprese che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Sono di competenza del Comune le agenzie di affari che si occupano di:
- vendita di auto usate su procura o in conto deposito;
- vendita di beni usati;
- vendita di articoli d'arte su procura o in conto deposito;
- disbrigo pratiche amministrative;
- infortunistica stradale;
- pubblicità;
- spedizioni;
- organizzazione di manifestazioni ed eventi vari;
- vendita biglietti per spettacoli e manifestazioni culturali o sportive;
- agenzie teatrali.
Esistono altri tipi di agenzie d'affari: l'elenco sotto riportato contiene anche l'indicazione dell'ufficio/ente a cui rivolgersi:
la Questura è competente per:
- agenzie matrimoniali;
- agenzie di pubbliche relazioni;
- agenzie di pubblici incanti (aste);
- agenzie di recupero crediti.
La Prefettura è competente per:
La Provincia è competente per:
- agenzie di viaggi;
- attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (disbrigo pratiche amministrative per i mezzi di trasporto)
la Camera di Commercio è competente per:
- agenti e rappresentanti di commercio;
- agenti d'affari in mediazioni (ad es. mediatori immobiliari);
- spedizionieri;
- mediatori marittimi.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli artt. 11,12 e 131 del R.D. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (l. 31/05/1965 n. 575 e succ. mod.).
Se l'attività di Agenzia viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.
Requisiti oggettivi:
Per i locali sede dell’attività devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità della sede operativa
- rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi
- rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi
Registro giornale degli affari
Secondo quanto stabilito dall’art. 120 del Tulps, chi esercita l’attività di conduzione di una agenzia di affari ha l’obbligo della tenuta di un “Registro giornale degli affari”, che, prima dell’uso, deve essere bollato e vidimato, a seconda dei casi, dalla Questura o dal Comune.
A norma dell’art. 219 del R.D. n. 635/1940, “il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione”.
Secondo quanto disposto dall’art. 16, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 311/2001 “In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse".
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Il registro degli affari può essere formato e tenuto con strumenti telematici ai sensi dell'art. 2215-bis c.c
2215-bis. Documentazione informatica.
"I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile."
A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.
I registri giornali degli affari devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 220, R.D. n. 635/1940).
Si ricorda che la vidimazione e bollatura di tale registro è esente sia dall’imposta di bollo che dalla tassa di concessione governativa.
Per l’apertura, il trasferimento di sede o di proprietà e la cessazione dell'attività è necessario presentare la pratica tramite il portale istanze online del SUAP.
In caso di variazione societaria, è necessario darne comunicazione al Comune.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, art. 163 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- Regolamento di esecuzione del Tulps r.d. 6.5.1940 n. 635 (Titolo III).
- Regio decreto 18/06/1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Codice Civile.
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito:
UFFICIO COMMERCIO IN AREA PRIVATA
telefono 049 8205857 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00
orario ricevimento solo per appuntamento: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - Prenotazione appuntamenti
email areapriv.commercio@comune.padova.it
per le agenzie d'affari che si occupano di:
- vendita di auto usate su procura o in conto deposito;
- vendita di beni usati;
- vendita di articoli d'arte su procura o in conto deposito.
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE
telefono 049 8205854 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00
orario ricevimento solo su appuntamento: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - Prenotazione appuntamenti
email attecon.commercio@comune.padova.it
per le agenzie d'affari che si occupano di:
- disbrigo pratiche amministrative;
- infortunistica stradale;
- pubblicità conto terzi;
- spedizioni e trasporto conto terzi (senza propri mezzi di trasporto);
- organizzazione di manifestazioni ed eventi vari;
- vendita biglietti per spettacoli e manifestazioni culturali o sportive conto terzi;
- agenzie teatrali.