Esercizio dell'attività di impresa funebre
L'attività di impresa funebre è svolta professionalmente, da un soggetto economico, e consiste nello svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
- disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
- vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
- preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- trattamenti di tanatocosmesi;
- recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale: è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
Per l'esercizio dell'attività è necessario:
- che, nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale) o del legale rappresentante e degli altri soggetti elencati all’art. 85 del D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 - antimafia - (nel caso di associazioni, società, consorzi) non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per l’esercizio dell’attività (art. 67 del medesimo Decreto Legislativo);
- essere in possesso dei requisiti strutturali e gestionali;
- essere in possesso dei requisiti formativi da parte del titolare o di almeno uno dei soci o di un responsabile tecnico;
- ottenere la certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali sede dell'attività e della rimessa da parte dell'Ulss 16 - Dipartimento di Prevenzione;
- per i locali adibiti a rimessa, essere in regola sotto il profilo della normativa antincendi (D.P.R. 1/08/2011 n. 151).
Requisiti strutturali
La sede commerciale, nonché ciascuna sede operativa dell'impresa, deve disporre di adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerali, rapportati ai volumi dell'attività.
Nei locali non devono essere svolte le attività previsti dagli artt. 16 (casa funeraria) e 17 (sala del commiato) della LR 18/2010.
L'impresa deve avere disponibilità di una rimessa per lo stazionamento del mezzo funebre, attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione del mezzo.
Requisiti gestionali
L'impresa funebre deve dimostrare di avere la disponibilità continuativa:
- di un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi;
- di almeno 4 operatori funebri, in possesso dei requisiti formativi obbligatori, incaricati a svolgere le attività indicate dalla L.R. 18/2010.
Gli operatori devono essere assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione nelle forme previste dal D.Lgs. n. 276/2003, o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di normale contratto; - di almeno un mezzo di trasporto a titolo di proprietà, leasing, affitto, comodato o altro, rispondente ai requisiti previsti dalla DGR Veneto n. 982 del 17 giugno 2014, che ha integralmente sostituito la precedente DGR n. 1870 dell'8/11/2011;
- il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.
La documentazione dalla quale si evincono le disponibilità di cui sopra devono essere tenute costantemente aggiornate ed esibite agli organi preposti alle funzioni di vigilanza.
Requisiti professionali
I soggetti esercenti attività funebre - direttore tecnico e tutti gli operatori - devono essere in possesso dell'attestazione di partecipazione ai corsi di formazione svolti da organismi di formazione accreditati dalla Regione Veneto, o acquisita presso altre Regioni.
Il possesso dei requisiti formativi costituisce prerequisito per l’esercizio dell’attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui all’art. 5 co. 7 della L.R. n. 18/2010.
Requisiti dei locali
Per i locali sede dell'attività e per la rimessa del/i mezzi devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità del/degli immobile/i ove l’impresa esercita l’attività;
- rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di abitabilità o agibilità e della Dichiarazione di conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati);
- idoneità sanitaria rilasciata dall'Ulss;
- rispetto delle norme di polizia urbana e di prevenzione incendi.
Requisiti del mezzo funebre e della rimessa
L’utilizzo del mezzo e della rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione può essere assicurato secondo un valido rapporto giuridico che consenta, in via continuativa ed effettiva, di avvalersene, ad esempio anche per mezzo di contratti di locazione, fornitura, leasing, comodato ecc..
Per l’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento di proprietà, occorre presentare una richiesta di autorizzazione, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto e dall’art. 5 del DPR 160/2010 (Regolamento Suap).
L'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune dove l'impresa funebre ha la sede commerciale.
Se l'impresa funebre possiede più sedi nello stesso Comune, viene rilasciata un'unica autorizzazione che vale per tutte le sedi e/o locali dell'impresa che svolgono attività funebre nel territorio comunale.
L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività funebre da un altro Comune del territorio regionale, dove abbia la sede commerciale, può esercitare l’attività sul territorio del Comune di Padova previa comunicazione relativa al possesso dell’autorizzazione (ai sensi dell’All. A alla DGR 982/2014). In questo caso “Il Comune non espleterà una nuova istruttoria sui requisiti per l’esercizio dell’attività, limitandosi a concedere o meno le eventuali abilitazioni commerciali o edilizie in base alle proprie previsioni specifiche in materia e relativamente alla sola nuova sede (...)”.
- Modulo per apertura impresa funebre,
- pianta planimetrica con sezione quotata dei locali, redatta e firmata digitalmente da un tecnico abilitato secondo le norme vigenti dell’Unione Europea, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita relativa allo stato dei locali utilizzati per l'attività (inclusi i locali adibiti ad autorimessa),
- documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali e gestionali,
- libretto di circolazione del/i mezzi,
- contratti di lavoro e relativa comunicazione agli Enti dei singoli dipendenti,
- fotocopia del documento di identità in corso di validità,
- per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- Regolamento dei servizi cimiteriali del comune di Padova approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25/01/2011 e modificato con deliberazione consiliare n. 84 del 30/11/2015.
- DGR Veneto n. 982 del 17/06/2014 All. A : Disposizioni applicative della L.R. 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria".
- DGR Veneto n. 1807 del 08/11/2011 "Norme in materia funeraria - Definizione dei requisiti di cui all'art.2 comma 2".
- DGR Veneto n. 1909 del 27/07/2010 "Norme in materia funeraria - Linee guida di prima applicazione".
- Legge regionale del 04/03/2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, documentazione e istruttoria
Ufficio attività economiche