Imu - Imposta municipale propria - anno 2015
Le novità per l'Imu riguardano soprattutto le aliquote. Infatti, rispetto allo scorso anno, è stata ridotta dall'1,04% allo 0,99% l'aliquota per i fabbricati classificati nelle categorie catastali:
- A/10 “Uffici e studi privati”
- C/1 “Negozi e botteghe”
- C/2 “Magazzini e locali di deposito” (non pertinenze di abitazioni)
- C/3”Laboratori per arti e mestieri”
- D (con l’esclusione dei D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro”, per i quali l'aliquota viene elevata all'1,06%)”
Inoltre, l'aliquota ordinaria è stata ridotta all'1,02% (era l'1,04% nel 2014)
Per l'elenco completo si veda il paragrafo Aliquote.
Per i soggetti AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d’uso, non è soggetta a IMU ma a TASI (nella misura ridotta di due terzi). Per i soggetti AIRE non pensionati, resta confermata l'aliquota dello 0,46% alla sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata o data in comodato d’uso.
L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito l'Ici, Imposta comunale sugli immobili.
Sono soggetti passivi dell'Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 16 giugno 2015;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2015.
Per gli enti non commerciali vedere il paragrafo "Casi particolari".
Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
N.B. dall'1 ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a 1000 euro può essere effettuato solo in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014). Si vedano le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati diversi dalla categoria D |
3923 | Interessi (a seguito di accertamento) |
3924 | Sanzioni (a seguito di accertamento) |
3925 | Immobili di categoria D (quota Stato) |
3930 | Immobili di categoria D (quota Comune) |
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Padova: G224.
Decimali. L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. nel caso dei fabbricati di cat. D di cui all'esempio 2, sottoriportato al paragrafo "Esempi di calcolo": euro 102,10 per altri fabbricati - quota Comune, ed euro 259,70 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano rispettivamente a 102 e 260 euro).
Bollettini postali. Per il versamento mediante bollettino postale si rinvia alle istruzioni contenute nell'apposita pagina del sito web di Poste italiane.
Fabbricati di cat. D. L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Padova per tale tipologia di immobili (tranne i D/5) è dello 0,99%, la differenza tra lo 0,76% e lo 0,99% va versata al Comune.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici, (si veda l'esempio n. 2 al paragrafo "Esempi di calcolo")
Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 65 |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto (presso l'Agenzia delle Entrate via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7811411) o allo sportello catastale decentrato Arianna (presso il Comune di Padova, via Fra' Paolo Sarpi, 2 - tel. 049/8204673, fax 049/8237707).
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.
TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 75.
AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2015. Il Comune di Padova non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.
Aliquote 2015
A saldo si versa quanto dovuto su base annua, detratto quanto versato in acconto, applicando le seguenti aliquote e detrazione:
- 0,4% abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- euro 200 di detrazione per abitazione principale e relative pertinenze
N.B. L'aliquota e la detrazione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu), si applicano anche ad anziani e disabili proprietari o usufruttuari che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata. - 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; nel caso invece di abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, di categoria diversa dalla A/1, A/8 e A/9, l'unità immobiliare non è soggetta a Imu ma a Tasi, nella misura ridotta di due terzi;
- 0,82% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che scontano l'aliquota dell’1,02%);
- 0,58% agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 “Uffici e studi privati”, C/1 “Negozi e botteghe”,C/2 “Magazzini e locali di deposito” (non pertinenze dell'abitazione principale), C/3”Laboratori per arti e mestieri” e D, con l’esclusione dei D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)”;
- 1,06% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);
- 1,02% tutti gli altri fabbricati (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali che sono esclusi dall'Imu), terreni agricoli, aree fabbricabili.
L'Imu non si applica:
- all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di base e la detrazione;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del d. lgs. 504/92.
L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali (purché non si trovino in cat. A/1, A/8 e A/9 e comprese massimo 3 pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e cioè:
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (vedere paragrafo "Casi particolari").
- una sola unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che la utilizzano come abitazione principale: l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 (vedere paragrafo "Casi particolari").
Definizione
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.
Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.
Detrazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari, uno al 60% e uno al 40%, entrambi residenti, avranno diritto, su base annua, a 100 euro di detrazione a testa, quindi 50 euro per l'acconto).
Anziani o disabili in ricovero permanente
L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è considerata abitazione principale ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Imu e pertanto esente dall'IMU (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9).
Coniugi separati/divorziati
Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario dell'immobile gode del diritto di abitazione ed è pertanto l'unico soggetto passivo. L'immobile è escluso dall'Imu.
Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.
Fabbricati rurali strumentali
Non si applica l'imposta ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11.
Fabbricati rurali non strumentali
Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 1,02% se immobili diversi dalle abitazioni principali.
Immobili di interesse storico-artistico
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.
Immobili inagibili
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11 e dell'art. 3 ter del Regolamento IMU, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata possibilmente una perizia redatta da un tecnico abilitato che attesti i requisiti richiesti. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni tramite sopralluogo.
La dichiarazione Imu va presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.
Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.
Immobili in uso gratuito
L'IMU non si applica ad una unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Per il valore eccedente i 500 euro e per eventuali altre unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo, i possessori sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%.
Es. abitazione concessa in uso gratuito di categoria catastale A/2 con rendita di euro 1200: l'imposta va calcolata sulla quota di euro 700 (rendita catastale 1200 - quota esente 500),
In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.
L'uso gratuito va dichiarato con Dichiarazione IMU, che vale anche per gli anni successivi. Se l'uso gratuito varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione IMU.
Immobili posseduti da residenti all'estero (compresi soggetti AIRE)
Ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (diversamente l'unità immobiliare non è soggetta a Imu ma a Tasi, in misura ridotta di due terzi), si applica l'aliquota dello 0,46% a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Gli eventuali altri immobili di proprietà dello stesso sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%.
Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali:
bonifico direttamente in favore della Cassa di Risparmio del Veneto (codice BIC IBSPIT2P), utilizzando il codice IBAN IT52O062251218606700007577P.
Per l'eventuale quota riservata allo Stato, solo per il possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D, i contribuenti devono effettuare anche un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "Imu", Comune di Padova e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".
Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.
Sono soggetti all'imposta con aliquota dello 0,82%, sempre che il conduttore sia residente nell'immobile (escluse le pertinenze che scontano l'aliquota dell'1,02%).
Si rammenta che per poter usufruire dell'aliquota agevolata occorre:
- che il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritto in data 25/2/2008 prorogato in data 28/5/2012 (sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge, vedi approfondimento)
- che il conduttore sia residente nell'immobile
- che il contratto, completo di dati catastali dell'immobile e della scheda di determinazione del canone, venga trasmesso all'Ufficio, anche via fax (049 8207115) o e-mail all'indirizzo tributi@comune.padova.legalmail.it (da PEC) o per posta ordinaria (come previsto dall'art. 3 quater del Regolamento IMU).
Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).
Altri immobili locati
Tutti gli altri immobili locati con altri tipi di contratto (es. contratti a canone libero, contratti ad uso transitorio, contratti per studenti universitari) sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%.
Terreni agricoli
Sono soggetti ad alquota ordinaria del 1,02% Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, nonché le riduzioni già previste per l'Ici a partire dal valore di 6000 euro.
Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma dell'art. 7, con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012)
Dal 2014, possono rientrare nei casi di esenzione anche gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, purché venga presentata la relativa dichiarazione Imu a pena di decadenza.
Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre, l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1.1.2014.
Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014.
Fabbricati "merce"
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti (si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF del 2013).
Immobili in multiproprietà
A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), il versamento dell'Imu è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per le variazioni intervenute nel 2015, quindi, il termine è il 30 giugno 2016.
A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione IMU per i seguenti casi:
- immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per le finalità istituzionali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali.
Si rammenta che per i casi di cui ai numeri da 2 a 5, la presentazione della dichiarazione è a pena di decadenza dal beneficio dell’esclusione dall’imposta.
Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
Salvo il caso degli Enti non commerciali, per i quali si rinvia all’apposito paragrafo, la dichiarazione può essere consegnata agli sportelli di Prato della Valle 98 oppure trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per fax al n. 049 8207115 o per posta certificata all'indirizzo e-mail tributi@comune.padova.legalmail.it (da PEC). E' possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Dichiarazione Imu
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu
Esempio n. 1- Negozio di cat. C/1 con rendita catastale di euro 1.000, possesso al 100% per 12 mesi:
1000 x 1,05 x 55 = 57.750 (base imponibile)
Imposta annua 57.750 x 0,99% = 571,72
571,72 : 2 = 285,86 arrotondato a 286
Nel mod. F24 indicare euro 286 con codice 3918 (Altri fabbricati diversi dalla cat. D)
I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (dal 1° gennaio 2015 allo 0,5%).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 3%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 3,33%;
- oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;
- per l'omissione della dichiarazione Imu 2014, il termine è quello del 30 settembre 2015, entro il quale si deve versare l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione del 10% con un minimo di 5 euro.
Inoltre, il Comune di Padova ha previsto, con Regolamento generale delle entrate tributarie, la possibilità di regolarizzare i propri debiti anche oltre i termini previsti dal sopracitato art. 13 del D. Lgs. 472/97, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, a maturazione giornaliera nella misura del saggio legale vigente, e delle sanzioni del 15%.
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
N.B. Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore un nuovo regime sanzionatorio che prevede, oltre agli interessi legali nella misura dello 0,20% annuo, la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;
RIMBORSI
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 2 del 13 dicembre 2012, ha precisato che i contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso, redatta preferibilmente sull'apposito modello, va presentata o spedita all'ufficio (anche via fax al n. 049 8207115) eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L'art. 1, commi 724 e 726 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, in relazione alle istanze di rimborso dell'Imu, il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007.
L'ufficio è in attesa dell'approvazione del decreto ministeriale che disciplina le modalità di trasmissione all'erario dei dati relativi ai rimborsi di competenza statale.
COMPENSAZIONI
Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.
La compensazione consiste nel sottrarre l'importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo (es.: IMU dovuta nel 2015 pari a 400 euro, credito per l'anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando la sola differenza pari a 300 euro). L'importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento).
Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all'ufficio l'apposito modello entro 30 giorni dalla scadenza della rata . Il modello va presentato o spedito (anche via fax al n. 049 8207115) eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento deve essere utilizzato da chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Padova G224 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all'ufficio utilizzando lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI
Nel caso in cui il tributo dovuto sia stato complessivamente versato, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore all'ufficio (anche via fax al n. 049 8207115, utilizzando preferibilmente l'apposito modello) per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.
Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Risorse Finanziarie e Tributi se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Padova.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, a pena di inammissibilità.
Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
RICHIESTA DI RIESAME
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o rifiuto al rimborso Imu/Ici che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l'apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto richiesta di accertamento con adesione in carta libera.
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.
RATEAZIONE RISCOSSIONE
Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, già notificato con avviso di accertamento, in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.
Il numero di rate è stabilito dal capo settore Risorse Finanziarie e Tributi in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 2 aprile 2015
- Legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione del decreto legge 47/2014
- Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 124/2003
- Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (estratto).
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
- Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
- Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
- Regolamento generale delle Entrate tributarie del Comune di Padova
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 4 luglio 2013 (estratto).
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 ottobre 2012
Lo sportello Imu/Ici/Tasi di Prato della Valle fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Padova e soggetti ad Imu. E' disponibile per il calcolo dell'imposta ed assicura assistenza allo sportello per il calcolo fino ad un massimo di due conteggi per contribuente, purché il contribuente sia in possesso della rendita catastale; i calcoli per conto di terzi, nel limite sopraindicato, possono essere effettuati solo con la visura catastale e la delega del soggetto interessato.
Contatti
Settore Risorse Finanziarie e Tributi del Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 CAP 35123
telefono 049 8205821
fax 049 8207115
Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni: e-mail portaleimu@comune.padova.it
Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni Imu, contratti di locazione, domande di rimborso, richieste di riesame, etc.):
per le persone fisiche:
- fax 049 8207115
- posta all'indirizzo sopraindicato
- e-mail: tributi@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata)
per le persone giuridiche:
- e-mail: tributi@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata)
orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:00 alle 13:30, martedì dalle 14:30 alle 16:30, giovedì dalle 10:00 alle 15:00, venerdì dalle 9:00 alle 13:30.
N.B. nei periodi di maggior afflusso agli sportelli (maggio-giugno e novembre-dicembre), considerati i rilevanti tempi di attesa, l'ufficio potrà limitare l'accesso dei contribuenti ad un numero massimo di 300 (il lunedì e venerdì), 150 (il martedì) e 400 (il giovedì), e sospendere l'erogazione dei biglietti alle ore 12.45 (il lunedì e venerdì), 16.15 (il martedì) e 14.15 (il giovedì)
orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00
responsabili del procedimento:
dr. Marco Andreucci (rimborsi)
dott.ssa Nicoletta Archesso (accertamenti)
responsabile del settore: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi