Licenza per il mestiere di Fochino
Descrizione attività, requisiti e documentazione da presentare
Ultimo aggiornamento: 23/01/2019
Descrizione
Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco. La licenza viene rilasciata dall'Amministrazione comunale, previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza dell'interessato. La sua validità è annuale e il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato.
Requisiti
Nel modulo di domanda deve essere autocertificato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (L. 31/05/1965, n. 575 e succ. mod.),
- assenza di condanne penali o di ulteriori situazioni che impediscano l’esercizio dell’attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 43 Tulps R.D. N. 773/1931),
- superamento esame tecnico ex art. 49 Tulps.
Documentazione da presentare
- nel caso la Scia o l'istanza siano presentate da un soggetto diverso dal richiedente, procura
Per licenza:
- modulo di richiesta;
- fotocopia documento di identità del richiedente;
- copia del certificato di idoneità della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili;
- certificato medico di idoneità fisica previsto dal quarto comma dell’art. 35 del Tulps 773/31 e dall’art. 9 della legge 110/75;
- certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;
- superamento esame tecnico ex art. 49 Tulps;
- attestazione del versamento a titolo di assolvimento virtuale imposta di bollo.
Per rinnovo:
- modulo per il rinnovo;
- copia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda;
- copia autenticata dell’autorizzazione per il mestiere di fochino;
- certificato medico di idoneità fisica previsto dal quarto comma dell’art. 35 del Tulps 773/31 e dall’art. 9 della legge 110/75;
- certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;
- superamento esame tecnico ex art. 49 Tulps;
- attestazione del versamento a titolo di assolvimento virtuale imposta di bollo.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 19/03/1956, N. 302
- artt. 11 e 43 Tulps R.D. N. 773/1931
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, documentazione e istruttoria
Ufficio attività economiche
Luogo
Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 (2° piano) - 35138 Padova
Telefono
049 8205854 (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00)
Orario
Ricevimento solo su appuntamento: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Responsabile del procedimento
Arch. Mauro Geron
Sostituto del responsabile del procedimento
Dott. Fernando Schiavon