Medie strutture di vendita
Media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra i 251 e i 2500 mq.
Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
Medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di più esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture (strade, parcheggi) o spazi di servizio (gallerie, corridoi) comuni gestiti unitariamente.
La materia del commercio al dettaglio su area privata è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
La legge regionale ha provveduto, da un lato, a dettare gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale attraverso la valorizzazione delle politiche attive per il commercio, con particolare riferimento agli ambiti dei centri storici ed urbani, e nel contempo a dettare i criteri per la pianificazione urbanistica delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 1.500. A tale scopo la legge regionale demanda ad apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'attuazione delle disposizioni regionali.
Il regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1047 del 18/06/2013.
I centri commerciali di media struttura possono essere integrati da attività di somministrazione e altre attività di servizio quando:
- la superficie di vendita del centro commerciale sia superiore a 1.000 mq;
- la superficie destinata alle attività integrative non supera il 20% della superficie di vendita.
I singoli esercizi commerciali o le attività sopra descritte non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 16 di Padova).
REQUISITI PERSONALI
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei seguenti requisiti personali.
Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di vendita:
per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:
- per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
Requisiti professionali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per l'individuazione di titoli validi, si rimanda alla Circolare 3642/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.4.2011;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente:
- esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare.
La mansione lavorativa deve essere comunque a norma con le contribuzioni previdenziali previste;
- essere stati iscritti al Rec (Registro esercenti commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per le attività di somministrazione o aver superato l’esame di idoneità o del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
- aver superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Rec.
Circolari in materia di concorrenza e commercio (dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico)
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
REQUISITI URBANISTICI EDILIZI
Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1500 mq possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.
- nelle aree idonee localizzate dallo strumento urbanistico comunale sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all’art. 4 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
- a seguito della verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate;
- nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
Ai fini dell’insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni:
- per le medie strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione con il Comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;
- per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici sono definite dallo Strumento urbanistico comunale.
ATTENZIONE: l'insediamento di attività commerciali o artigianali comportanti la trasformazione di alimenti mediante cottura è consentito esclusivamente in locali dotati di condotto di aspirazione dei vapori e delle esalazioni prolungato oltre la linea di gronda, anche se l'impresa alimentare sia dotata di sistemi di cottura ad irraggiamento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio ad eccezione dei casi in cui siano utilizzati tostapane, forni elettrici o a microonde (art. 109 Reg. Edilizio), come indicato nel Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 2018 e successiva interpretazione applicativa dell'art.9 comma 4.
Sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le seguenti fattispecie:
- apertura, ampliamento, riduzione della superficie di vendita, mutamento del settore merceologico, trasferimento di sede e subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500;
- riduzione della superficie di vendita, mutamento del settore merceologico, modifica della ripartizione interna, subingresso delle medie strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 2.500.
La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) deve essere presentata completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dal Regolamento Suap.
La presentazione della Scia, corredata dalla ricevuta rilasciata dal Suap, consente di iniziare l’attività.
Sono soggette ad autorizzazione commerciale: l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 2.500.
Nelle autorizzazione commerciale devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50:
a) il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
a) il settore merceologico;
b) l’ubicazione dell’esercizio;
d) la superficie di vendita dell’esercizio.
Il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
Il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’acquisizione al protocollo generale dell’istanza.
Il termine di cui all’art. 22, comma 4, lett. a) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 per l’inizio dell’attività, decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, ovvero dallo spirare del termine per la conclusione del procedimento.
Integrazione documentale e sospensione dei termini
I termini per la conclusione del procedimento possono essere interrotti, una sola volta, per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti o di elementi integrativi o di giudizio.
Se l’interessato non provvede a fornire tutti i documenti o gli elementi richiesti entro il termine fissato, non superiore a trenta giorni, si procede al rigetto della domanda.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- Delibera Giunta Regionale n. 1047 del 18/06/2013 - Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale.
- Legge Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 - Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.
- D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Legge Regione Veneto n. 15/2004 - Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.
- D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- DPR 3 giugno 1998 n. 252 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Norme per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa approvato con delibera di CC n. 47 del 8/10/2012
- Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Riferimenti
ufficio commercio in area privata - Settore Suap e Attività Economiche
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