Requisiti professionali acconciatore/parrucchiere
Chi ha la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, alla data del 17/09/2005, assume di diritto la qualifica di acconciatore ai sensi della Legge n. 174 del 17/08/2005, art. 6, comma 2.
L'acconciatore o parrucchiere deve essere in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore o parrucchiere uomo/donna, certificata dalla Commissione provinciale per l’artigianato.
In mancanza della certificazione rilasciata dalla Commissione provinciale per l'artigianato, l'abilitazione professionale può essere acquisita con un percorso lavorativo e/o formativo a seconda che si sia maturata l'esperienza prima o dopo il 29/05/2007.
Abilitazione professionale fino al 29/05/2007
PERCORSO LAVORATIVO:
- 2 anni di attività lavorativa come dipendente di 3° livello in una impresa del settore (acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna) oppure aver svolto un periodo di apprendistato + un’attività lavorativa come dipendente di 3° livello. Il periodo totale di lavoro deve essere pari a 3 anni;
- rapporto di apprendistato della durata prevista dal Ccnl di settore con successiva qualificazione al 3° livello;
- 2 anni di attività lavorativa qualificata (vale a dire con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del Ccnl di settore) a tempo pieno come collaboratore (familiare coadiuvante) o come socio prestatore d’opera in un’impresa del settore anche non artigiana.
DOCUMENTAZIONE da produrre, anche in alternativa tra loro, ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali acquisiti con percorso lavorativo:
Lavoratore dipendente:
- copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro);
- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al Centro provinciale dell'impiego o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal Centro provinciale dell'impiego;
- visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell’acconciatura 0750.
Contratto di apprendistato:
- copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al Centro provinciale dell'impiego o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal Centro provinciale dell'impiego;
- visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell’acconciatura 0750;
- per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto a 4 anni e 6 mesi, copia attestato di qualifica professionale attinente l’attività o titolo di studio post-obbligo.
Socio prestatore d’opera e familiare coadiuvante:
- visura camerale storica della/e impresa/e;
- nel caso di collaboratore familiare di impresa artigiana: visura artigiana previdenziale;
- estratto contributivo Inps e/o visura assicurativa Inail;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa familiare da cui risulti che il socio/familiare coadiuvante ha svolgo le mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del Ccnl del settore.
PERCORSO FORMATIVO
Sono riconosciuti validi gli attestati di qualifica professionale di parrucchiere uomo/donna rilasciati dalla Regione o scuole riconosciute della Regione:
- prima del 1982 (corsi di nove mesi – 900 ore, ultimo anno formativo 1981-1982);
- quelli rilasciati a partire dal 1984 (biennio formativo 1983-1984) di durata biennale (2000 ore) rilasciati sino al 2008.
DOCUMENTAZIONE da produrre: Attestato di qualifica professionale parrucchiere uomo/donna rilasciato fino all’anno 1982, ovvero dal 1984 sino al 2008 per la formazione superiore e dal 2004 al 2006 per la formazione iniziale
Abilitazione professionale dopo il 29/05/2007
L'abilitazione professionale, ai sensi della Legge n. 174 del 17/08/2005, può essere conseguita (dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico) previa superamento di un esame tecnico-pratico successivo ad un percorso formativo, o lavorativo e formativo, il quale può consistere in una delle seguenti alternative:
- un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, seguito da un esame finale al cui superamento consegue l'attestato di qualifica professionale biennale (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore); più un corso annuale di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, oppure un periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni - in entrambi i casi vi sarà un esame finale tecnico-pratico da superare;
- un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e a seguire un corso regionale di formazione teorica; successivamente vi sarà un esame finale da superare;
- un apprendistato presso un'impresa di acconciatura, più un anno di lavoro qualificato a tempo pieno, da effettuare nell'arco di due anni, più un corso regionale di formazione teorica il cui accesso ę stato disciplinato dal Decreto Regionale n.170 del 16/02/2009. Al termine del corso vi sarà un esame finale da superare;
- la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale realizzati dagli Organismi di formazione privati e Centri di formazione professionale provinciali, accreditati presso la Regione ed iscritti nell'apposito elenco previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002, in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Il superamento degli esami finali consegue la qualifica di Operatore del Benessere: Acconciatore (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore); più la frequenza di un corso di specializzazione annuale, oppure un anno di esperienza lavorativa, da effettuare nell'arco di due anni, in un'impresa di acconciatura - in entrambi i casi vi sarà un esame finale di carattere tecnico-pratico da superare.
Il periodo di inserimento, indicato nei punti precedenti, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni e monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali, che non siano stati autorizzati o riconosciuti dalla Regione.
DOCUMENTAZIONE da produrre:
- Attestato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 174 del 17/08/2005;
- Attestato di abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale di acconciatore rilasciato ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. b) della Legge n. 174 del 17/08/2005.
N.B. nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia, è obbligatorio effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica – Ufficio VI – Servizi e professioni dell’ex Dgcc - via Molise n. 2 – 00187 Roma.