Somministrazione non assistita
Ai sensi dell'art.3, lett.b) della Legge Regione Veneto 21 Settembre 2007 n.29, per somministrazione non assistita si intende l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia, presso l’esercizio di vicinato di cui all’articolo 17, della Legge Regione Veneto 28 dicembre 2012 n.50 - Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione.
Per panificio si intende l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4/07/2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248.
Ai sensi dell'art.10 della Legge Regione Veneto 21 Settembre 2007 n.29 l’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita è soggetto a previa comunicazione da inoltrare tramite portale Suap.
Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- la somministrazione non assistita è consentita agli esercizi di vicinato, alle attività di panificazione e alle gelaterie artigianali, yogurterie e assimilabili;
- negli esercizi che hanno presentato comunicazione dopo la data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito il consumo immediato sul posto solo di prodotti di gastronomia fredda;
- è consentito il consumo di gastronomia calda esclusivamente all'interno di locali inseriti nel "Sotto Salone";
- è consentito il consumo immediato sul posto di bevande esclusivamente non alcoliche;
- per poter effettuare la somministrazione non assistita è consentita la dotazione di soli piani d’appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere. La presenza di sedute è tollerata se non abbinate e non abbinabili ai piani d'appoggio;
- l'area dedicata alla somministrazione non assistita deve comunque risultare inferiore rispetto a quella destinata all'attività di vendita, che rimane l'attività principale; non è consentito pertanto adibire sale per la sola somministrazione;
- gli esercizi “misti” del settore alimentare in cui viene svolta sia l'attività commerciale che artigianale, che hanno iniziato l'attività dopo la data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono effettuare la somministrazione non assistita, esclusivamente per i prodotti in vendita al dettaglio, solo se l’attività prevalente è quella commerciale; se l'attività principale è di tipo artigianale non è consentito effettuare la somministrazione non assistita. L'attività principale e secondaria dovranno essere dichiarate nell'apposita Scia per vendita di alimentari.
ATTENZIONE: a norma dell'art. 109 del Regolamento Edilizio "le cucine e gli spazi di cottura devono essere forniti di un condotto prevalentemente a sviluppo verticale, prolungato sopra la linea di gronda del tetto, per l’aspirazione dei vapori e delle esalazioni ed eventualmente un altro per il convogliamento dei fumi di combustione".
Modalità di invio della pratica
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.