Scia alternativa - attività produttive
Alcuni interventi edilizi di rilevante consistenza possono essere realizzati con Scia alternativa al permesso, come previsto dall’art. 23 del DPR 380/2001.
Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Settore Edilizia Privata); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte del Settore Edilizia Privata, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.
La Scia alternativa al permesso può essere presentata per:
-
interventi di ristrutturazione “pesante”, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che cambiano la destinazione d’uso degli immobili situati nelle zone omogenee A, o modifiche della sagoma degli immobili soggetti a vincoli di cui al D.Lgs 42/2004;
-
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani di ricognizione di quelli vigenti. E’ prevista anche la possibilità che il progetto sia asseverato da apposita relazione tecnica che attesta che il piano contiene precise disposizioni;
-
interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche;
-
interventi realizzati in applicazione della L.R 14/2009 e successive modificazioni e integrazioni (Piano casa).
Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia alternativa si rinvia a quanto disposto nell’allegato A - Sezione II Edilizia – del D.Lgs 222 del 25/11/2016.
Requisiti soggettivi
Possono presentare Scia alternativa i soggetti titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).
Requisiti oggettivi
Il privato cittadino, contestualmente alla presentazione della Scia alternativa, deve allegare tutti gli atti di assenso eventualmente necessari (pareri, autorizzazioni, nulla osta delle Amministrazioni competenti) e tutta la documentazione necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto della denuncia stessa.
Per gli interventi edilizi soggetti a Scia alternativa volti a consentire l’insediamento di una attività economico-produttiva la Scia alternativa deve essere presentata, al Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, in modalità telematica utilizzando il portale impresainungiorno.it.
Se nella Scia alternativa non è stato individuato un direttore dei lavori, verrà considerato tale il progettista.
I lavori previsti dalla Scia alternativa non possono essere iniziati prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione.
N.B.: nel caso di interventi su immobili soggetti a tutela storico-artistica o paesaggistica (D.Lgs. 22/1/2004 n.42) il termine di 30 giorni decorre dal rilascio della relativa autorizzazione.
Nel caso in cui, nei 30 giorni successivi alla presentazione della segnalazione, l'ufficio riscontri l'assenza di una o più delle condizioni previste dalla legge, ordina di non dare inizio ai lavori.
L'interessato potrà presentare una nuova denuncia se le condizioni mancanti possono essere integrate.
La Scia ha un termine massimo di efficacia di tre anni; al termine dei lavori dovrà essere comunicata la data di fine lavori e inviato il certificato di collaudo sottoscritto dal professionista.
In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza (o in difformità) della Scia alternativa verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 per le corrispondenti opere eseguite in assenza (o difformità) del permesso di costruire.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
I pagamenti da effettuare per la Scia alternativa sono:
- € 140 per diritti di segreteria;
- € 30 per visita tecnica;
- € 15 per cartella di progetto;
- contributo di costruzione autodeterminato, se dovuto.
n.b. Il contributo è calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione sulla base delle tabelle vigenti e al disciplinare oneri; in questo caso il denunciante deve allegare alla Scia alternativa il modello di autodeterminazione del contributo di costruzione e le ricevute dei versamenti.
Per i costi, i vari moduli da compilare e le modalità di pagamento consultare la pagina "Pagamenti per pratiche edilizie".
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l'autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).
- DPR 7 settembre 2010, n.160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Deliberazione G.R. 2774 del 22/09/2009 allegato A “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.
- Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009) art.7 comma 3 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 "Disposizioni integrative e correttive in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- DM 29 maggio 2008 e allegato "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".
- Legge regionale n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e Del. Consiglio Comunale n. 2010 del 01/03/2010 "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".
- D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) deliberazione G.R. 2424 del 8/8/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (BUR n. 81/2004) "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel veneto".
- Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) art. 44, comma 2 e 45, comma 4, "Norme per il governo del Territorio e in materia di Paesaggio".
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- L. n. 443 del 21 dicembre 2001 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".
- D.P.R. 37/1998, D.M. 4/5/1998 (prevenzione incendi), D.Lgs n. 139/2006 e DPR n.151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".
- Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 (BUR n. 70/1996) "Nuove modalita' di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica".
- Circolare regionale n.13 del 1 luglio 1997 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario".
- L. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.C.M. 5/12/1997 (inquinamento acustico) e Delibera Consiglio Comunale del 17 gennaio 2011 "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose".
- Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993) "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", Deliberazione G.R. 3 luglio 2007 allegato A;
- L. 10/1991 (contenimento dei consumi energetici), D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06.
- L. 46/1990 (norme per la sicurezza degli impianti), D.M. 37/2008.
- L. 13/1989, 104/1992, L.R. 16/2007 (Barriere architettoniche), DGR n. 509 del 2/03/2011 e DGR n. 1428 del 06 settembre 2011 Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico.
- L. 1086/1971 (opere in cemento armato), D.M. 14/1/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e Circolare n. 617 del 02/02/2009.
- Regolamento edilizio art. 45 e 46.
- Specifiche operative del Regolamento edilizio.
- Norme tecniche di attuazione del PRG.
Person in charge
Per definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Sportello Unico Edilizia Produttiva - Settore Edilizia Privata
Prenotazione appuntamenti