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Attività di Agriturismo

Descrizione, procedimenti e documentazione per i differenti interventi da intraprendere
Ultimo aggiornamento: 03/02/2020
Indice
  • Descrizione
  • Requisiti
  • Procedimento
  • Modalità di invio della pratica
  • Normativa di riferimento
Descrizione
Descrizione

L'attività di Agriturismo in Veneto può essere svolta soltanto dall’imprenditore agricolo attraverso l’utilizzazione della propria azienda agricola in rapporto di connessione e complementarità rispetto all’attività agricola.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

  • dare ospitalità in stanze o in alloggi completi;
  • dare ospitalità in spazi aperti;
  • somministrare pasti e bevande;
  • somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali;
  • organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti;
  • vendere i prodotti aziendali;
  • trasformare prodotti derivati dall’azienda da destinare ad uso agrituristico;
  • allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie animali a fini di richiamo turistico.
 Consultare anche la pagina Vendita diretta da parte di imprenditore agricolo
Requisiti
Requisiti

L’attività agrituristica può essere attivata dagli imprenditori agricoli singoli od associati che esercitano, da almeno un biennio, un’impresa agricola (anche se non a titolo principale) ed in qualunque forma (proprietà, affitto).
L’imprenditore agricolo che intende attivare attività agrituristiche deve:

  • iscriversi all’Elenco provinciale degli operatori agrituristici mediante l'utilizzo dell'apposita procedura telematica;
  • iscriversi ad un corso formativo di almeno cento ore;
  • presentare il Piano Agrituristico Aziendale;
  • sostenere un colloquio innanzi alla Commissione agrituristica provinciale;
  • chiedere il rilascio dell’autorizzazione al Comune dove vuole intraprendere l’attività.

La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire solo attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro, ovvero di ampliamento del volume residenziale esistente fino al limite massimo di mc. 1.200, realizzato utilizzando l’eventuale parte rustica contigua all’edificio, semprechè non necessaria alla conduzione del fondo. Se ciò non è possibile è ammessa l’utilizzazione di una parte non contigua purchè rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall’Ispettore provinciale dell’agricoltura.

Requisiti dei locali:

  • Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.
  • Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
  • L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
  • La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.
  • La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona;; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l'utilizzo dei locali ai fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.
  • Nelle sottozone E2 di tutela ed E3 di tutela, nonché nella zona a parco per impianti sportivi e attrezzature di interesse territoriale sono consentiti gli ampliamenti per una sola volta, anche in più soluzioni, delle singole unità abitative con possibilità di aumentare il numero degli alloggi fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc 1.200 (milleduecento).
  • L'attività agrituristica può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti.
  • I permessi di costruire relativi agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciati a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purché gli interessati si obblighino con il comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.
  • Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
  • Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.
  • I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni.
  • Nella valutazione di tali requisiti, deve essere tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici. Ai fini delle utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell'autorità sanitaria.
  • Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con arredamento decoroso.
Procedimento
Procedimento

Per le attività di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione di aziende agrituristiche o florovivaistiche il procedimento gestito dal Suap è del tipo ordinario e verrà definito attraverso lo strumento della Conferenza di servizi.

 

Modalità di invio della pratica
Modalità di invio della pratica

I soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare, al Comune dove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

Sotto riportiamo dei link di approfondimento, distinti a seconda del tipo di intervento, nei quali è indicata la relativa modulistica.

Realizzazione agriturismo  

  • per gli interventi di ristrutturazione edilizia
  • per gli interventi di restauro o risanamento conservativo
  • per gli interventi di ampliamento delle unità abitative esistenti, fino al limite di mc. 1.200

La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it. 

Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
  • Regolamento regionale Veneto 12.9.1997 n. 2
  • Legge Regionale Veneto 18.4.1997 n. 9

Riferimenti

Per la definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Ufficio pubblici esercizi

Prenotazione appuntamenti

Luogo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 (2° piano) - 35138 Padova
Telefono 049 8205859 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Orario Ricevimento solo su appuntamento: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Email pubbeser.commercio@comune.padova.it
Responsabile del procedimento dott.ssa Laura Vradini
Email del responsabile del procedimento pubbeser.commercio@comune.padova.it
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