Cil e Cila per attività edilizia libera - attività produttive
Alcuni interventi edilizi di minore entità all'interno di attività produttive, possono essere eseguiti secondo la seguente disciplina semplificata, in vigore dal 26 maggio 2010 e modificata con il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con L. 11/11/2014 n. 164 (c.d. Sblocca - Italia).
Gli interventi edilizi minori sono suddivisi, a seconda della loro tipologia, in edilizia libera, per cui non è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori, interventi soggetti alla sola comunicazione di inizio dei lavori (Cil) ed interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
Interventi di edilizia libera senza comunicazione:
Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001, e cioè:
- interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a);
- interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil)
Come indicato nell'art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001:
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001.
Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni interventi soggetti a Cila:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali ("leggeri");
- eliminazione di barriere architettoniche "pesanti" con la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- realizzazione di pertinenze "minori" di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- movimenti di terra non inerenti all'attività agricola, ecc.
Gli interventi edilizi liberalizzati per le attività produttive devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).
L'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell'interessato, ovvero può essere richiesta allo Sportello unico (art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell'acquisizione degli atti di assenso.
Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori (Cil o Cila), determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 1000 euro, ridotta di 2/3, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.
Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria).
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Se a seguito degli interventi viene aumentata la superficie calpestabile è necessario provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione (non del costo di costruzione). In tale caso deve essere allegata alla comunicazione di inizio lavori la ricevuta del versamento autodeterminato calcolato dal tecnico che ha asseverato l'intervento.
- DPR 7 settembre 2010, n.160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"come modificato dal D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito con L. 11/11/2014 n. 164 (cd. Sblocca-Italia).
- art. 3 (definizione degli interventi edilizi),
- art. 6 (attività edilizia libera),
- art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione),
- art. 17 comma 4 (riduzione o esonero dal contributo di costruzione). - Regolamento edilizio.
- Specifiche operative del Regolamento edilizio.
- Norme tecniche di attuazione del PRG.
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Sportello Unico Edilizia Produttiva - Settore Edilizia Privata
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