Cil e Cila per attività edilizia libera - attività produttive
Alcuni interventi edilizi di minore entità all'interno di attività produttive, possono essere eseguiti secondo la seguente disciplina semplificata, in vigore dal 26 maggio 2010 e modificata con il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con L. 11/11/2014 n. 164 (c.d. Sblocca - Italia).
Gli interventi edilizi minori sono suddivisi, a seconda della loro tipologia, in edilizia libera, per cui non è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori, interventi soggetti alla sola comunicazione di inizio dei lavori (Cil) ed interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
Interventi di edilizia libera senza comunicazione:
Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001, e cioè:
- interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a);
- interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil)
Come indicato nell'art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001:
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001.
Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni interventi soggetti a Cila:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali ("leggeri");
- eliminazione di barriere architettoniche "pesanti" con la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- realizzazione di pertinenze "minori" di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- movimenti di terra non inerenti all'attività agricola, ecc.
Gli interventi edilizi liberalizzati per le attività produttive devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).
L'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell'interessato, ovvero può essere richiesta allo Sportello unico (art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell'acquisizione degli atti di assenso.
Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori (Cil o Cila), determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 1000 euro, ridotta di 2/3, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.
Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria).
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
La presentazione della Cila è soggetta al pagamento di:
- € 50,00 per diritti di istruttoria,
- € 100,00 per diritti di istruttoria (Cila in sanatoria),
- contributo di costruzione.
Il contributo è calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione sulla base delle tabelle vigenti e al disciplinare oneri; in questo caso il denunciante deve allegare alla Scia alternativa il modello di autodeterminazione del contributo di costruzione e le ricevute dei versamenti.
Approfondimento TABELLA TARIFFE PRATICHE EDILIZIE - modulo di versamento
- DPR 7 settembre 2010, n.160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"come modificato dal D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito con L. 11/11/2014 n. 164 (cd. Sblocca-Italia).
- art. 3 (definizione degli interventi edilizi),
- art. 6 (attività edilizia libera),
- art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione),
- art. 17 comma 4 (riduzione o esonero dal contributo di costruzione). - Regolamento edilizio.
- Specifiche operative del Regolamento edilizio.
- Norme tecniche di attuazione del PRG.
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Sportello Unico Edilizia Produttiva - Settore Edilizia Privata
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