Dichiarazione di nascita
Istituzione Assegno Unico Universale per i figli a carico - Decreto Legislativo n. 230/2021
La legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'Assegno Unico Universale. In attuazione di tale legge delega, il Decreto Legislativo n. 230/2021 a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo determinata mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Assegno Unico Universale che spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente, sarà erogato dall’INPS a decorrere dal 1° marzo 2022 e da tale data cesseranno di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni e l’assegno per il nucleo familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli.
In sintesi l’Assegno Unico Universale per i figli :
1. è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
2. spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e senza limiti di reddito;
3. ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo previsto per ciascun figlio. La domanda va presentata all’INPS nelle seguenti modalità :
Per maggiori informazioni consultare la pagina: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta:
- presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
- presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
- presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.
Per i FIGLI NATI DENTRO IL MATRIMONIO la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la dichiarazione deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.
Maggiori informazioni sul riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
- Documento di identità valido del dichiarante;
- attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
- Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
- D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"
- L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"
- Codice civile artt. 231 e seguenti.
- Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta al esclusivamente comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.
Riferimenti
Ufficio atti di nascita e morte - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento
Comune di Padova