Forme speciali di vendita
Spaccio interno
La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via (art. 16 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 66 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell' Ulss 16 di Padova).
Apparecchi automatici
Se gli apparecchi automatici vengono installati sulle aree pubbliche, si debbono osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico e pertanto occorre presentare al Suap domanda di occupazione suolo pubblico (art. 17 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 67 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).
Per l'installazione di più apparecchi, anche in luoghi ed aree diverse dello stesso Comune, può essere presentata un'unica Segnalazione certificata inizio attività (Scia).
Apparecchi automatici del Settore non alimentare
Se la vendita mediante distributori automatici di prodotti del settore merceologico non alimentare è effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, tale vendita è soggetta alle medesime disposizioni previste per un esercizio di vicinato (art. 17 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 67 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).
Apparecchi automatici del Settore alimentare
Se l’attività di somministrazione di prodotti alimentari mediante distributori automatici è effettuata in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo ed attrezzato, tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti o pizzerie) soggetti a programmazione comunale e si veda in proposito la sezione "Attività di Somministrazione"; (art. 13 della L. Regione Veneto 29/2007 e Delibera di Giunta Regione del Veneto 858/2010). All’interno della zona 1 è vietata l’installazione di distributori automatici per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in locali prevalentemente destinati a tale attività (art. 4 c. 7 del Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione alimenti e bevande) .
L'interessato aggiorna al termine di ogni anno l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati e ne dà comunicazione al Suap.
E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 16 di Padova).
Vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico)
E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore (art. 18 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 68 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59). Nei casi di vendita effettuata tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, che il titolare dell'attività abbia presentato al Suap la segnalazione di inizio attività. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione/ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita Iva.
Chi effettua la vendita tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/18.06.1931 (Agenzie di Affari).
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
Alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, il consumatore può esercitare il diritto di recesso secondo le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 16 di Padova).
Vendita presso il domicilio del consumatore
E' l' attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago (art. 19 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 69 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).
Se colui che esercita tale attività si avvale di incaricati alla vendita, ne comunica l'elenco dei nominativi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività di tali incaricati. Durante le operazioni di vendita gli incaricati devono esporre, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento, numerato e aggiornato annualmente, e riportante le loro generalità e foto, oltre che il nome del responsabile dell'impresa. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente la vendita.
A tale modalità di vendita si applica la "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali", Legge 17 agosto 2005, n. 173.
Il consumatore può esercitare il diritto di recesso, secondo le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 16 di Padova).
- requisiti morali:
per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:
- per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
- requisiti professionali:
l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per l'individuazione di titoli validi, si rimanda alla Circolare 3642/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.4.2011;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente:
- esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare.
La mansione lavorativa deve essere comunque a norma con le contribuzioni previdenziali previste;
- essere stati iscritti al Rec (Registro Esercenti Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per le attività di somministrazione o aver superato l’esame di idoneità o del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
- aver superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC.
Circolari in materia di concorrenza e commercio (dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico)
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
Per l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione, accorpamento, concentrazione di superfici di vendita occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), esclusivamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.
La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159
- D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Legge 17 agosto 2005, n. 173 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali;
- D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
- D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- DPR 3 giugno 1998 n. 252 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge 31 maggio 1965 n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, la documentazione e l'istruttoria:
Ufficio commercio in area privata
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