

Il giudice di pace è un magistrato onorario a titolo temporaneo, appartenente all'ordine giudiziario come i magistrati ordinari, coi quali condivide i doveri e la responsabilità disciplinare.
Ha preso il posto del giudice conciliatore, il cui ufficio è stato abolito, ma se ne differenzia perchè gli è stata attribuita una maggiore competenza in materia civile ed è previsto che debba giudicare anche in materia penale, sia pure per fatti lievi e di semplice valutazione.
Nel proprio ambito territoriale, il giudice di pace esercita la giurisdizione per le cause che rientrano nella sua competenza per materia o valore.
CIVILE
In materia civile il Giudice di pace ha una competenza esclusiva per:
Su richiesta delle parti interessate, il Giudice di Pace può decidere secondo equità: senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali ma solo per cause fino a 1.100 euro.
PENALE
Il Giudice di pace è anche un giudice penale (decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sono attribuiti alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione: contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna, il Giudice di pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
AMMINISTRATIVA
Il Giudice di pace è competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della strada; è inoltre competente in materia di opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, tranne in quei casi riservati al Tribunale.
Per approfondimenti
Giudice di pace - Ministero della giustizia
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