

L'impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti quali ad es. le abitazioni, i negozi, gli uffici, etc. Sono impianti termici, oltre alle caldaie a gas o gasolio, anche i caminetti, le stufe a biomassa legnosa/pellet, indipendentemente dalla loro potenza e per i quali, dal 2 gennaio 2015, è obbligatoria la registrazione del libretto di impianto sul catasto regionale “CIRCE – Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica”.
Non sono considerati impianti termici gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria in singole unità immobiliari ad uso residenziale.
Gli impianti di riscaldamento rappresentano una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Una corretta manutenzione ed un’attenta gestione dell’impianto termico consentono di contenere i consumi di energia negli edifici e le relative emissioni, obiettivi che la norma persegue, imponendo obblighi per i responsabili di impianto, i manutentori e gli Enti controllori.
La Regione Veneto ha delegato al Comune, in veste di autorità competente, la funzione di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione siti sul proprio territorio.
La normativa vigente distingue tra le:
operazioni di controllo e manutenzione e di controllo di efficienza energetica con analisi di combustione (fumi) che sono a carico del responsabile di impianto (proprietario o occupante dell'immobile, o amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità) e devono essere eseguite regolarmente da parte di ditte abilitate (manutentori). I manutentori devono rilasciare appositi rapporti di efficienza energetica secondo i modelli ministeriali aggiornati
verifiche sull’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici che spettano al Comune. A tale scopo l’Ente svolge attività di accertamento, ispezioni e quanto necessario all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, anche avvalendosi di un organismo esterno avente specifica competenza tecnica, al momento con fondi propri.
Le verifiche presso gli impianti termici, vengono sempre preannunciate tramite lettera su carta intestata del Comune di Padova; la comunicazione contiene il nome del verificatore che effettuerà il controllo, il suo recapito telefonico nonché l'indicazione del giorno e dell'ora in cui il controllo verrà effettuato.
I verificatori incaricati si presentano all'utente muniti di documento di riconoscimento.
Gli obblighi per l'utente e per il manutentore si differenziano in base alla potenzialità degli impianti:
impianti termici di potenza inferiore a 100 kw
impianti termici di potenza superiore o uguale a 100 kw
Tutti gli impianti termici devono essere muniti di un libretto di impianto, secondo il modello approvato con DGRV 28 luglio 2014 n. 1363, con un codice “catasto” associato all'impianto e un codice “chiave” che devono essere forniti al Responsabile di impianto. Il libretto deve essere aggiornato al predetto codice ad ogni controllo e manutenzione, avendo cura che sia compilata ogni parte utile alla descrizione dell'impianto.
In caso di sostituzione del generatore o variazione del manutentore, il Responsabile di impianto deve comunicare i codici “catasto” e “chiave” all'installatore o al nuovo manutentore, per consentirgli la presa in carico del libretto, al fine di evitare il più possibile libretti “doppi”. In caso di variazione del responsabile di impianto, è compito del precedente Responsabile consegnare suddetti codici al nuovo responsabile.
Periodo ed orario di accensione
Secondo quanto previsto dal DPR 74/2013, gli impianti di riscaldamento possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno.
La durata giornaliera di attivazione può essere derogata in alcuni casi previsti dal DPR n. 74/2013. Il Decreto regolamenta l’accensione anche al di fuori dei periodi suddetti per metà delle ore solamente in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino. È necessario un provvedimento del Sindaco per autorizzare l’accensione di tali impianti per oltre la metà delle ore.
Per i soli impianti alimentati a gas naturale, per la stagione invernale 2022/2023, il periodo annuale, l’orario di accensione degli impianti termici ed alcune deroghe sono stabiliti dal Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 383 del 6/10/2022, secondo il quale tali impianti possono essere accesi dal 22 ottobre al 7 aprile, per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5:00 e le 23:00 di ciascun giorno. Al di fuori di tale periodo, solamente in presenza di condizioni climatiche particolarmente severe, l’attivazione può essere autorizzata per metà delle ore con provvedimento del Sindaco.
Temperatura
Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, la temperatura media dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non può superare i 20° C + 2 di tolleranza (fanno eccezione: ospedali, case di cura ed altre tipologie di edifici indicati nel DPR 74/2013).
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura massima consentita è di 18°C + 2°C di tolleranza.
Per i soli impianti alimentati a gas naturale, per la stagione invernale 2022/2023, in ottemperanza al Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 383 del 6/10/2022, il limite massimo della temperatura media dell’aria in ciascuna unità immobiliare stabilito dal DPR 74/2013 è abbassato di 1°C. Lo stesso decreto ministeriale prevede alcune deroghe.
L. n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia d'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia";
D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi d'energia", in attuazione dell'art. 4 comma 4 delle Legge n.10/91” e ss.mm.ii;
D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii;
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 " Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";
Decreto 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" ;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 28 luglio 2014 “Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello sviluppo economico. Riapprovazione del libretto di impianto”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 23 dicembre 2014 “Istituzione ed attivazione del catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", in attuazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, regolamento in materia di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
Ufficio impianti termici - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
Solo con prenotazione online dell'appuntamento:
prenotazione appuntamenti