Imu - Imposta municipale propria - anno 2022
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- Per il conteggio dell'Imu si raccomanda l'utilizzo del CALCOLO IMU ONLINE, che consente anche di pagare direttamente con il sistema MyBank o con carta di credito (fino a 250 euro) in alternativa è necessario prenotare un appuntamento presso lo sportello (v. ultimo paragrafo "Servizio al pubblico").
La legge 160/2019 ha rinnovato profondamente l'Imu (Imposta municipale propria) e ha abolito definitivamente la Tasi.
Nel corso del 2021, a causa dell'emergenza Covid-19, sono state introdotte esenzioni su alcune tipologie di immobili (alberghi, bed and breakfast, etc.), a condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate. Nel 2022 tali immobili sono di nuovo imponibili, con l'eccezione di quelli rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Solo per questa tipologia di immobili, l'esenzione perdura anche nel 2022.
Inoltre, limitatamente all'anno 2022, l'imposta è applicata nella misura del 37,5%, e non più del 50%, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 178/2020, ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Le aliquote 2022 sono le medesime del 2021, con la sola eccezione dell'aliquota dello 0,8% introdotta da quest'anno per i "locali" e "attività" storici e iscritti nell'apposito albo, tenuto dal Settore Suap e Attività Economiche.
Con decreto legge n. 73 del 21/6/2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU annualità 2021 è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre.
La disciplina dell'Imu è contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in particolare l'art. 1 commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono soggetti passivi dell'Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 16 giugno 2022
- seconda rata entro il 16 dicembre 2022.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre. E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.
Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l’intero anno 2022, a conguaglio di quanto versato in acconto.
Per gli enti non commerciali vedere il paragrafo "Casi particolari".
Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
Si può versare l'Imu online con il sistema di pagamento MyBank o con carta di credito (fino a 250 euro) direttamente dal calcolo online IMU 2022: nella sezione Calcolo Imu, compilati i campi richiesti per il calcolo, cliccare su "Paga F24 online".
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati diversi dalla categoria D |
3923 | Interessi (a seguito di accertamento) |
3924 | Sanzioni (a seguito di accertamento) |
3925 | Immobili di categoria D (quota Stato) |
3930 | Immobili di categoria D (quota Comune) |
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Padova: G224.
Decimali. L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. nel caso dei fabbricati di cat. D di cui all'esempio 2, sottoriportato al paragrafo "Esempi di calcolo": euro 102,10 per altri fabbricati - quota Comune, ed euro 259,70 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano rispettivamente a 102 e 260 euro).
Bollettini postali. Per il versamento mediante bollettino postale si rinvia alle istruzioni contenute nell'apposita pagina del sito web di Poste italiane.
Fabbricati di cat. D. L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Padova per tale tipologia di immobili (tranne i D/5) è dello 0,99%, la differenza tra lo 0,76% e lo 0,99% va versata al Comune.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici (si veda l'esempio n. 2 al paragrafo "Esempi di calcolo").
Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 65 |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto (presso l'Agenzia delle Entrate via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7911511 informativa per il pubblico) o allo sportello catastale decentrato Arianna (presso il Comune di Padova, via Fra' Paolo Sarpi, 2 - tel. 049 8204673).
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.
TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale, risultante in catasto, va rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio 2022 o dell'adozione degli strumenti urbanistici. Il Comune di Padova non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.
Aliquote 2022
Le aliquote deliberate per il 2022 sono le stesse del 2021, con l'eccezione dell'aliquota dello 0,8 per cento introdotta quest'anno per gli immobili iscritti all'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova. Si versa quindi applicando le seguenti aliquote e detrazione:
- 0,6% abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con euro 200 di detrazione N.B. L'aliquota e la detrazione si applicano anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata;
- 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Se posseduta da pensionati che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imu è ridotta al 37,5%..
- 0,8% per le unità immobiliari utilizzate come “locali” o “attività” storici e iscritti all'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova; per l'applicazione dell'aliquota agevolata fa fede la data di iscrizione all'Albo;
- 0,82%, per gli immobili interamente locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota del 1,02%. L'imposta così calcolata deve essere ridotta al 75% (per le condizioni si veda il paragrafo "Casi particolari – Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale)";
- 1,02%, per altri immobili locati a canone concordato (contratti a uso transitorio, contratti per studenti universitari, contratti ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 431/98 ma senza residenza e dimora abituale dei conduttori), escluse le pertinenze. L'imposta così calcolata deve essere ridotta al 75%;
- 0,58% agli alloggi regolarmente assegnati dall'Ater, con detrazione pari a 200 euro;
- 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 “Uffici e studi privati”, C/1 “Negozi e botteghe”, C/2 “Magazzini e locali di deposito” (non pertinenze di abitazioni), C/3”Laboratori per arti e mestieri” e D, con l’esclusione dei D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)”;
- 1,06% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";
- 1,02% tutti gli altri fabbricati (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali e beni merce), terreni agricoli, aree fabbricabili.
L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce come "principali":
- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce a suo favore il diritto di abitazione;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi del Regolamento comunale Imu, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9, vedi "Casi particolari"). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nell'istituto di ricovero.
Definizione
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è recentemente intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia comprovabile.
La Corte Costituzionale ha infatti precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.
Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.
Abitazione principale di cat. A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze
E' soggetta ad Imu con l'aliquota dello 0,6%, con euro 200 di detrazione. L'aliquota e la detrazione si applicano anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata.
Assegnazione della casa familiare
Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il genitore assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione. L'immobile è escluso dall'Imu in quanto considerato abitazione principale.
Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.
Al di fuori dei casi di diritto di abitazione, il Regolamento comunale Imu prevede che i termini di versamento dell’imposta da parte degli eredi, in relazione al solo immobile o immobili ricevuti in eredità, siano differiti di sei mesi (es. decesso 15 aprile, scadenza versamento 16 dicembre).Quindi i termini scadono: - entro la scadenza del saldo dell’anno d’imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell’anno di imposizione; - entro la scadenza dell’acconto dell’anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell’anno d’imposta. Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a comunicare all'ufficio l’avvenuto tardivo versamento, trasmettendo preferibilmente l'apposito modello.
Fabbricati rurali strumentali
L'aliquota deliberata dal Comune di Padova è pari allo 0%.
Fabbricati rurali non strumentali
Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 1,02% se immobili diversi dalle abitazioni principali.
Immobili di interesse storico-artistico
Per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
Immobili inagibili
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni anche tramite sopralluogo.
La dichiarazione Imu va presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.
Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.
Aree pertinenziali dei fabbricati
Come previsto dall'articolo 4 del Regolamento Imu, per la qualificazione di area pertinenziale del fabbricato, ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente, si deve intendere l’area che, in relazione all’indice di utilizzazione fondiaria o in altro modo denominato, detiene una capacità edificatoria residua e non sfruttata che non ecceda la consistenza del 20% (art. 3, comma 1, lettera e.6), D.P.R. n. 380/2001) della superficie complessiva urbanistica del fabbricato principale e che, in ogni caso, sia tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, la realizzazione di un manufatto con una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Qualora la capacità edificatoria residua ecceda il limite del 20% come definito dal precedente paragrafo, ai fini della determinazione del valore imponibile dell’area, da considerarsi non pertinenziale al fabbricato, occorre tener conto dell’intera capacità edificatoria residua non sfruttata.
Immobili in comodato
All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:
- l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.
Immobili posseduti da non residenti (italiani o stranieri)
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura del 37,5%.
Se soggetti AIRE, si applica inoltre l'aliquota dello 0,46 per cento.
Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali:
bonifico direttamente in favore di INTESA SANPAOLO - corso Garibaldi 22/26 - Padova o presso qualunque agenzia di INTESA SANPAOLO - 35100 Padova. (codice BIC BCITITMM), utilizzando il codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009.
Per l'eventuale quota riservata allo Stato, solo per il possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D, i contribuenti devono effettuare anche un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
-
il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
-
la sigla "Imu", Comune di Padova e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".
Immobili interamente locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.
Sono soggetti all'imposta con aliquota dello 0,82%, con riduzione dell'imposta al 75%, sempre che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell'immobile insieme al loro nucleo familiare (escluse le pertinenze).
Si rammenta che per poter usufruire delle agevolazioni occorre che il contratto:
- sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritti in data 25/2/2008, prorogati in data 28/5/2012 e rinnovati in data 17/10/2019 (sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge, vedi approfondimento e paragrafo seguente)
- che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell'immobile insieme al loro nucleo familiare
- se stipulato dopo il 16 ottobre 2019 (data di rinnovo dell'accordo territoriale), sia completo dell'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o sia stato stipulato con l'assistenza delle stesse. Si rammenta infatti che, in applicazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017, le agevolazioni competono ai soli contratti stipulati con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie dell'accordo, oppure ai contratti non assistiti dalle organizzazioni firmatarie ma dotati dell'attestazione di conformità da queste rilasciata (l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce).
- venga riportato nei suoi dati essenziali nella dichiarazione sostitutiva da trasmettere all'Ufficio, anche via fax (049 8207115) o email all'indirizzo portaleimu@comune.padova.it o pec all'indirizzo imu@pec.comune.padova.it (da pec) o per posta ordinaria.
Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per email o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente, rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere, anche per mail ordinaria, la relativa attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Gli immobili interamente locati con contratto transitorio, con contratto per studenti universitari o anche ex art. 2 comma 3 legge 431/98 ma senza la residenza del/dei conduttore/i, sono soggetti all'aliquota dell'1,02%, con riduzione dell'imposta al 75% (escluse le pertinenze).
Si rammenta che per poter usufruire della riduzione occorre che il contratto:
- sia stipulato ai sensi della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritti in data 25/2/2008, prorogati in data 28/5/2012 e rinnovati in data 17/10/2019
- se stipulato dopo il 16 ottobre 2019 (data di rinnovo dell'accordo territoriale), sia completo dell'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o sia stato stipulato con l'assistenza delle stesse. Si rammenta infatti che, in applicazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017, le agevolazioni competono ai soli contratti stipulati con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie dell'accordo, oppure ai contratti non assistiti dalle organizzazioni firmatarie ma dotati dell'attestazione di conformità da queste rilasciata (l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce).
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venga riportato nei suoi dati essenziali nella dichiarazione sostitutiva da trasmettere all'Ufficio, anche via fax (049 8207115) o email all'indirizzo portaleimu@comune.padova.it o pec all'indirizzo imu@pec.comune.padova.it (da pec) o per posta ordinaria.
Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente, rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere, anche per mail ordinaria, la relativa attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Altri immobili locati a canone liberoTutti gli altri immobili locati con altri tipi di contratto diversi da quelli a canone concordato sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%, con l'eccezione degli immobili ad uso produttivo di cat. A/10, C/1, C/2 non pertinenze di abitazioni, C/3 e D (esclusi i D/5) ai quali si applica l'aliquota dello 0,99%.
Terreni agricoli
Si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso sia destinato, compreso quello non coltivato. Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria del 1,02%, salvo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art.1, comma 759, lett. g) della legge 160/2019, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).
Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre; l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 160/2019.
Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste.
La legge 160/2019 dispone che, a partire dal 2020, la dichiarazione vada presentata ogni anno.
Fabbricati "merce"
A decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU (fino allo scorso anno l'aliquota deliberata dal Comune di Padova era pari allo 0%.
Fabbricati D/3
Per l'anno 2022 sono esenti gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Locali e attività storiche iscritti all'Albo
Dal 2022, si applica l'aliquota agevolata dello 0,8 per cento alle unità immobiliari utilizzate come “locali” o “attività” storici iscritti all'Albo dei locali e delle attività storiche del Comune di Padova, tenuto dall'Ufficio commercio in area privata - Settore Suap e Attività Economiche. In caso di iscrizione all'Albo nel corso dell'anno, l'aliquota agevolata si applica a partire dalla data di iscrizione. Occorre presentare apposita dichiarazione Imu in cui indicare nelle annotazioni che trattasi di immobile iscritto all'Albo dei locali e attività storiche.
Le variazioni 2021 devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2023 (termine così modificato dal decreto-legge n. 73/2022 e dal decreto cd. "milleproroghe" n. 198/2022"). Anche le variazioni 2022 devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2023.
A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione Imu per i seguenti casi:
- immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
Per le locazioni a canone concordato, l'invio all'ufficio del modello di dichiarazione sostitutiva o di copia del contratto con allegata attestazione di conformità , sostituisce la dichiarazione Imu.
Salvo il caso degli Enti non commerciali, per i quali si rinvia all’apposito paragrafo "Casi particolari", la dichiarazione può essere trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per fax al n. 049 8207115 o per posta certificata all'indirizzo pec imu@pec.comune.padova.it. E' possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Dichiarazione Imu
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu
Esempio n. 1- Negozio di cat. C/1 con rendita catastale di euro 1.000, possesso al 100% per 12 mesi:
1000 x 1,05 x 55 = 57.750 (base imponibile)
571,72 : 2 = 285,86 arrotondato a 286
Nel mod. F24 indicare euro 286 con codice 3918 (Altri fabbricati diversi dalla cat. D)
I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel 2019, 0,05% nel 2020, 0,01% nel 2021, 1,25% dal 2022).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%;
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
RIMBORSI
I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso, redatta preferibilmente sull'apposito modello, va presentata o spedita all'ufficio eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso una volta che il Comune ha inserito i dati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
COMPENSAZIONI
Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.
La compensazione consiste nel sottrarre l'importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo (es.: Imu dovuta nel 2022 pari a 400 euro, credito per l'anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando nella colonna a debito del mod. F24 la sola differenza pari a 300 euro). L'importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento).
Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all'ufficio l'apposito modello entro i 30 giorni precedenti la scadenza della rata. Il modello va presentato o spedito (v. paragrafo Contatti) eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Padova G224 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all'ufficio utilizzando lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
Se invece l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.
REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI
Nel caso in cui il tributo dovuto sia stato complessivamente versato, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore all'ufficio attraverso l'invio dell'apposito modello) per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.
Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Tributi e Riscossione se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Padova.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, a pena di inammissibilità.
Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
RICHIESTA DI RIESAME
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o rifiuto al rimborso Imu che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l'apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se dovuti, oppure alla sua conferma.
La richiesta può essere inviata tramite mail dedicata imu@comune.padova.it o pec imu@pec.comune.padova.it.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto richiesta di accertamento con adesione .
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.
RATEAZIONE RISCOSSIONE
Il debitore in situazione di temporanea e obiettiva comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento. Agli atti notificati dal 1.1.2020 si applicano le norme di cui all'art. 1 comma 796 e ss.
La richiesta di rateazione può essere trasmessa alla mail imu@comune.padova.it o alla pec imu@pec.comune.padova.it.
- F24 semplificato - modello di pagamento unificato
- Imu - dichiarazione
- Imu - inagibilità
- Imu - interpello
- Imu - rimborso
- Imu - regolarizzazione versamento
- Imu - compensazione
- Imu - rateazione persone fisiche
- Imu - rateazione persone giuridiche
- Imu - dichiarazione sostitutiva locazione
- Imu - comunicazione eredi
- Legge 178/2020, art. 1, commi 48 e 599.
- D. L. 146/2021, art. 5 decies.
- Legge 160/2019 (art. 1, commi 738-783)
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 29 novembre 2021 di approvazione delle aliquote per l'anno 2022
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 18 dicembre 2020
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 22 giugno 2020 (estratto) di approvazione regolamento Imu
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
- Regolamento generale delle Entrate tributarie del Comune di Padova
Il servizio di assistenza telefonica, per semplici comunicazioni o richieste di informazioni, è attivo chiamando il numero 049 8205821.
Orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00.
Il servizio di sportello al pubblico avviene, invece, esclusivamente previo appuntamento.
È possibile prenotare un appuntamento in presenza presso l’ufficio Imu in Prato della Valle, 98-99, oppure un appuntamento telefonico (in questo caso l'ufficio provvederà a contattare per telefono l'utente nel giorno e nell'orario fissato).
Orari sportello: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 14:30 alle 16:30.
L'appuntamento può essere prenotato online o chiamando il numero 049 8205821 (negli orari di risposta sopra indicati).
Rispetto al calcolo dell'Imu 2022, è fornita assistenza fino a un massimo di due conteggi per contribuente e fino a cinque immobili posseduti (pertinenze comprese), purché il contribuente sia in possesso della rendita catastale o del conteggio dello scorso anno; i calcoli per conto di terzi, nel limite sopra indicato, possono essere effettuati solo con la visura catastale e la delega del soggetto interessato.
CONTATTI
Settore Tributi e Riscossione del Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova
telefono 049 8205821 (nell'orario di risposta telefonica sopra indicato)
fax 049 8207115
- pec imu@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata)
- email imu@comune.padova.it (allegare documento d'identità)
responsabili del procedimento:
dott. Marco Andreucci (assistenza, rimborsi e compensazioni)
dott.ssa Laura Donnarumma (accertamenti)
ing. Paolo Veronese (verifiche tecniche aree edificabili e inagibilità)
Capo Settore - Funzionario responsabile dell'imposta dott.ssa Maria Pia Bergamaschi