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Installazione antenne per l'attivazione di impianti di telefonia mobile o radiotelevisivi

I requisiti e la documentazione da presentare per l'esercizio dell'attività
Ultimo aggiornamento: 03/02/2020
Indice
  • Descrizione
  • Requisiti
  • Procedimento
  • Modalità di invio della pratica
  • Normativa di riferimento
Descrizione
Descrizione

Per installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici si intende l'installazione di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili Gsm/Umts e per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza assegnate.

Requisiti
Requisiti

Requisiti della documentazione 
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
POSIZIONAMENTO APPARATI: deve essere descritto sinteticamente, ma in modo esauriente, il posizionamento degli  impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE: devono essere indicate in modo completo e privo di ambiguità.

Solo per gli impianti soggetti ad autorizzazione 
DESCRIZIONE TERRENO CIRCOSTANTE:  

  • edifici posti in vicinanza del sito;  
  • conformazione e morfologia del terreno circostante;
  • eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

STIME DEL CAMPO GENERATO:
presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica sotto specificate.
Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

  • volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22  febbraio 2001, n.36.Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida  alla  realizzazione di una stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida Cei 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere  fornite le curve iso campo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. 
  • Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
    • evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
    • effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma Cei 211-7-Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida Cei già citata.  In  entrambi  i  casi  (volume  di  rispetto  o  calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

MODALITA' DI SIMULAZIONE NUMERICA: 
specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.
Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni Cei, non appena emanate.

Procedimento
Procedimento
L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è soggetta ad una autorizzazione generale (articoli 25-26 del D. Lgs 1 agosto 2003, n. 259 c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”). L’impresa interessata a svolgere tale attività presenta, al Ministero, una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Le imprese così autorizzate hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per installare infrastrutture.

La disciplina per l'installazione degli impianti di telefonia mobile è oggi regolata dagli articoli 86 e seguenti del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, che prevedono la presentazione di un'istanza all'amministrazione comunale competente, domanda corredata da parere dell'Arpav, che accerta il rispetto dei limiti di emissione fissati dai D.P.C.M. dell'8 luglio 2003.

Se gli impianti sono di potenza inferiore ai 20 Watt, è sufficiente la proposizione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), se invece la potenza è superiore ai 20 Watt, fino a 150 W, occorre ottenere il rilascio di un'autorizzazione dell'amministrazione comunale (oltre i 150 W dell'Amministrazione Provinciale). Se tale autorizzazione non interviene, dopo 90 giorni si forma il silenzio-assenso sulla richiesta.

Dopo l'installazione delle infrastrutture, per gli impianti di potenza compresa tra i 7 e i 150 Watt è necessario presentare la comunicazione di detenzione impianto.

Modalità di invio della pratica
Modalità di invio della pratica

​La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it. 

Per ulteriori informazioni e consultazione dei moduli vedere la pagina "inquinamento elettromagnetico" della Provincia di Padova

Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
  • Legge 30 luglio 2010 , n. 122
    Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010)
  • Decreto Legislativo 4 luglio 2006, n. 223
  • D.P.R. 01 agosto 2003, n. 259  "Codice delle comunicazioni elettroniche"
  • D.P.C.M. 8 luglio 2003   Valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici
  • Circolare regionale n. 14 del 09/08/2000
  • Legge Regionale 29/1993
  • Manuale per la creazione dei file shape degli edifici

Riferimenti

Per la definizione dei requisiti, la documentazione e l'istruttoria

  • per la realizzazione dell'impianto
    SPORTELLO EDILIZIA PRODUTTIVA
    telefono 049 8204703 - 8204668
    email pratiche.suap@comune.padova.it
    orario martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 solo su appuntamento
    prenotazione appuntamenti
  • per la messa in esercizio
    SETTORE AMBIENTE
    telefono 049 8204821
    email ambiente@comune.padova.it
    orario: martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 solo con prenotazione online dell'appuntamento
    prenotazione appuntamenti
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