Installazione di giochi leciti in locali in possesso di autorizzazione di Polizia
Si considerano giochi leciti gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art. 110 c. 6 lett. a) del Tulps).
Tipologie di esercizi in cui possono essere installati
Gli esercizi autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale AAMS 27/07/2011 - sono:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili;
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
- stabilimenti balneari · alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- sale pubbliche da gioco;
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate ai soli associati;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Ministero delle Finanze 31.1.2000 n. 29;
- esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 Tulps.
L’esercizio di ogni singola attività innanzi richiamata richiede infatti il possesso, in capo al titolare/legale rappresentante, di licenza di Polizia ex art. 86 o ex art. 88 Tulps.
Gli apparecchi previsti dall’art. 110 co. 6 lettera a) del Tulps non possono in alcun caso essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande qualora gli stessi si trovino all’interno di istituti scolastici e universitari, impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici, ospedali.
Ai titolari che rinunciano all’installazione di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni in relazione al plateatico o comunque altre agevolazioni che verranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.
Requisiti soggettivi
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei seguenti requisiti personali: requisiti morali.
Per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:
- per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza,
- per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico,
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci,
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11, 92 del Tulps - R.D. 18.6.1931 n.773 a carico dei soggetti specificamente previsti per ogni singola tipologia di impresa dall’art. 85 del DLgs. n. 159/2011.
Per poter installare apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del Tulps in un pubblico esercizio è necessario procedere alla trasmissione di Scia per installazione di giochi leciti, al Comune da parte del:
- titolare in caso di ditta individuale;
- legale rappresentante in caso di società;
- presidente nel caso di un circolo.
Il titolare di una licenza di Polizia nell’esercizio di altre attività, potrà installare i giochi leciti di cui all’art. 110 co. 6 lett.a) del Tulps dopo avere trasmesso al Comune di Padova Scia per installazione di giochi leciti.
L’attività può essere esercitata dal momento in cui il sistema telematico rilascia conferma dell’avvenuto ricevimento della Scia.
L'offerta complessiva di gioco non può riguardare soltanto gli apparecchi previsti dall'art. 110 c. 6 del Tulps; nel caso l'esercente voglia installare tali congegni deve detenere almeno un apparecchio di cui all'art. 110 c. 7 del Tulps od un apparecchio meccanico. Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del Tulps deve essere rapportato alla tipologia ed alla superficie del locale (nel dettaglio si veda il D.Dir. A.A.M.S. del 27.7.2011). La superficie da considerare per il contingentamento, ai sensi dell'art. 16 lett. d) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, è esclusivamente l'area di somministrazione interna dell'esercizio. Infatti, ai sensi dell'art. 7 di tale Regolamento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps all'esterno dei locali.
Nei locali in cui sono consentiti giochi leciti (per esempio i giochi di carte o il biliardo), e/o in cui sono installati apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, devono essere esposti:
-
la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune, ai sensi dell’art. 110 del Tulps e dell’art. 195 del Regolamento di esecuzione del Tulps;
-
il cartello contro le ludopatie, il cui obbligo (e la corrispondente sanzione) è stato inserito dal decreto legge n. 158/2012, per tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco che distribuiscono vincite in denaro.
L’assenza della tabella dei giochi proibiti conserva ad oggi rilevanza penale ed è punita, ai sensi dell’art. 221 del Tulps, oltre che con multa fino e con l’arresto fino a due mesi.
Si ricorda che il cartello contro le ludopatie va ad aggiungersi agli altri adempimenti espositivi da rispettare quando, all’interno del pubblico esercizio, sono presenti apparecchi che consentono vincite in denaro (nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, scheda esplicativa e registro manutenzioni di ogni apparecchio). Per il gioco del bigliardo è obbligatoria l’esposizione della tabella indicante il costo partita.
L’assenza di tale tabella è punita, ai sensi dell’art. 221 del Tulps, con multa e con l’arresto fino a due mesi.
Orario
Gli orari di funzionamento degli apparecchi sono fissati dall'art. 23 del Regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi da intrattenimento.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- D.P.R. n.227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese".
- D.L.GS 159 del 6.09.2011 “Nuovo codice antimafia”.
- D. Dir. A.A.M.S. del 27/07/2011 – Individuazione dei nuovi parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.1106 Tulps.
- D. Dir. A.A.M.S. del 18/01/2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Tulps che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
- D. Dir. A.A.M.S. del 27/10/2003 - Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.
- Legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- R.D. 06/05/1940 n. 635 "Regolamento di esecuzione del Tulps".
- R.D. 18/06/1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Riferimenti
Per la definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Ufficio pubblici esercizi
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