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Integrazione retta per inserimento di persone adulte in struttura protetta

Rivolta a persone adulte in marginalità sociale
Ultimo aggiornamento: 23/03/2021
Indice
  • Descrizione
  • Chi può chiedere l'integrazione
  • Documentazione da presentare
  • Quote di compartecipazione
  • Principale normativa di riferimento
Descrizione
Descrizione

L'accoglienza in struttura protetta per adulti in situazione di disagio è destinata a persone di norma autosufficienti, in stato di bisogno e residenti nel Comune di Padova.
Il Comune si assume l'onere dell'integrazione della retta dopo che, accertati i requisiti del richiedente e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, sia verificata l'impossibilità da parte della persona e/o della famiglia di far fronte integralmente al pagamento della retta. L'inserimento avviene a seguito di valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale costituita presso l'Azienda Ulss 6 Euganea, nei casi previsti.
L'ospite deve mettere a disposizione per il pagamento della retta le proprie entrate mensili, salva una quota  per le spese personali.
La spesa in questione viene assunta sul presupposto della impossibilità economica della persona di far fronte al costo, con riserva pertanto di recuperare quanto speso in caso di mutata condizione economica; l'ospite risponde dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Chi può chiedere l'integrazione
Chi può chiedere l'integrazione

Per richiedere l'integrazione è necessario:

  • avere la residenza nel Comune di Padova prima dell'ingresso in struttura;
  • essere in possesso della valutazione dall'Unità di valutazione multidimensionale dell'Ulss 6 Euganea, nei casi previsti;
  • avere un reddito complessivamente insufficiente al pagamento della retta;
  • non essere proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato. Il Comune si riserva di agire in rivalsa sul valore della/e proprietà immobiliari di cui il richiedente sia proprietario per la restituzione di quanto eventualmente anticipato;
  • nel caso in cui il richiedente sia titolare di diritto di usufrutto dovrà essere messo a disposizione il valore corrispondente.

E' tenuto al pagamento della retta di ricovero il donatario a favore del donante, nei limiti di valore della donazione ricevuta.
Il servizio sociale si riserva di chiedere ai parenti obbligati, anche se non conviventi anagraficamente, di sostenere le spese personali dell'ospite.

Documentazione da presentare
Documentazione da presentare
  • dichiarazione Isee del richiedente;
  • dichiarazione sostitutiva dei redditi del familiare tenuto alla quota di contribuzione (il modulo è scaricabile dalla sezione "Documenti" a destra di questa pagina);
  • estratto conto con movimentazione relativa agli ultimi 12 mesi;
  • documentazione sanitaria e/o di invalidità.

La documentazione va presentata a uno dei centri di servizio territoriale - cst individuato in base alla residenza.

Quote di compartecipazione
Quote di compartecipazione

Le quote sono calcolate secondo i criteri stabiliti nella deliberazione consiliare n. 340 del 1994 e successive determinazioni dirigenziali.
I versamenti al Comune devono essere effettuati mensilmente.

Principale normativa di riferimento
Principale normativa di riferimento
  • L. 328/2000, art. 6, comma 4 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
  • D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali".
  • L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".
  • D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 Assistenza".
  • DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"
  • DGR 30 dicembre 2002 n. 3972 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Disposizioni applicative"
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