Iscrizione al Registro comunale delle associazioni
Possono iscriversi al Registro comunale delle associazioni:
- gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Runts, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Runts, che applicano il Codice Civile, le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi - Tuir ed eventuali norme speciali (es. Asd - associazioni sportive dilettantistiche);
- le altre forme associative e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente.
Requisiti essenziali per l’iscrizione:
- essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un’organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti;
- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi dello Stato nonché alle norme dell’Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
- essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
- esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", oppure operare in una delle aree tematiche del Registro, indicate all’art. 1, comma 3, del Regolamento;
- documentare di avere la titolarità degli spazi dove sono state stabilite la sede legale e la sede operativa, se prevista. Per titolarità si intende avere la proprietà o altro legittimo e riconosciuto diritto di godimento (es: la locazione, la concessione, anche a titolo gratuito, dello spazio utilizzato);
- la/il legale rappresentante/presidente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3;
- non essere incorsi nel provvedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. e) del Regolamento, finché non viene estromessa/o dall’associazione la/il legale rappresentante/presidente o la/ il socia/o, condannata/o.
Altri requisiti:
- avere sede in Padova o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- svolgere attività rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Padova;
- avere svolto attività documentata da almeno un anno alla data di presentazione dell’iscrizione.
Non si possono iscrivere nel Registro ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore":
a) le formazioni e le associazioni politiche;
b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
c) le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
d) gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
e) le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
f) le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell’Amministrazione comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti
pubblici;
g) le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
h) non possono essere altresì iscritti enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.
L’iscrizione va presentata sul modulo predisposto attraverso il Portale istanze online, a cui si accede con le credenziali Spid, la Cie (Carta d'identità elettronica) o con la Cns (Carta nazionale dei servizi); può essere fatta esclusivamente dalla/dal presidente/legale rappresentante o dalla/dal referente locale appositamente incaricato e risulta effettiva a seguito della comunicazione di avvenuta accettazione da parte dell’ufficio associazioni, dopo la verifica dei requisiti dichiarati. Il modulo viene inviato direttamente al Protocollo che rilascia una ricevuta.
L’iscrizione ha durata triennale e comunque fino al 31 gennaio successivo al terzo anno di iscrizione.
Documentazione da allegare in formato .pdf:
a) fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) una relazione sull’attività svolta nel territorio comunale e rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Padova, almeno nell’ultimo anno, firmata dalla/dal legale rappresentante/presidente o dalla/dal referente locale;
c) programma indicativo delle attività che si intendono realizzare.
Entro il 31 gennaio successivo al terzo anno di iscrizione la/il presidente/legale rappresentante o la/il legale rappresentante dell’associazione che intende rimanere iscritta al Registro deve autocertificare il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento e dimostrare l’attività svolta durante il triennio nel territorio comunale. L’attività deve essere rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Padova.
Le associazioni che non presentano la dichiarazione entro i termini previsti vengono cancellate dal Registro. La cancellazione non pregiudica il diritto di presentare nuovamente l'iscrizione al Registro.
Il mantenimento dell'iscrizione può essere richiesto attraverso il Portale istanze online, compilando il modulo “Mantenimento dell’iscrizione”.
Documentazione da allegare in formato .pdf al modulo:
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relazione dettagliata, con data e firma della/del rappresentante legale/presidente o della/del referente locale, sull'attività svolta nel territorio del Comune di Padova nei tre anni precedenti alla presentazione del rinnovo (per ogni iniziativa indicare: data/periodo, luogo, breve descrizione e allegare documentazione dimostrativa es. volantini, locandine);
-
programma indicativo delle attività che si intendono realizzare;
-
copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se diversi da quelli depositati all'ufficio associazioni;
-
copia del verbale di nomina del rappresentante legale/presidente o del referente locale, se cambiato rispetto a quello comunicato all'ufficio associazioni.
Il modulo per l'iscrizione può essere presentato in qualsiasi momento dell'anno.
L'iscrizione è effettiva dopo la comunicazione del numero di registro assegnato da parte dell'ufficio associazioni e dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di iscrizione.
Il modulo per mantenimento dell'iscrizione deve essere presentato entro il 31 gennaio successivo al terzo anno di iscrizione o del precedente rinnovo (ad esempio, se l'associazione si è iscritta ad aprile 2023, deve presentare il rinnovo entro il 31 dicembre gennaio 2027). Non è ammesso il rinnovo tacito.
Le associazioni iscritte, in caso di modifica dei dati dichiarati all'ufficio associazioni, devono presentare il modulo di aggiornamento attraverso il Portale istanze online.
La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
a) su dichiarazione della/del legale rappresentante/presidente, con allegato verbale di assemblea, attraverso il Portale istanze online;
b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento;
c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all’art. 4 del Regolamento;
d) in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, per almeno tre volte nel periodo di validità dell’iscrizione, all’Assemblea di area tematica, convocata ai sensi dell’art. 9, comma 7 del Regolamento;
e) nel caso di sentenza di condanna definitiva della/del legale rappresentante/presidente o di una/o delle/dei socie/i per i reati di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento;
f) nel caso in cui l’associazione incorra per due volte nel provvedimento di sospensione.
L’Ufficio Associazioni dà comunicazione motivata del provvedimento all’associazione.
L’associazione che incorre nel provvedimento di cancellazione non può presentare nuova dichiarazione di iscrizione per un anno dalla data del provvedimento stesso.
Le associazioni possono incorrere nel provvedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, che ha effetto dalla data del provvedimento del Settore competente e si verifica:
a) qualora la/il legale rappresentante/presidente o una/o delle/dei socie/i risulti imputata/o di un grave reato, in danno dello Stato, della persona e del patrimonio, tra cui partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; resta salva la facoltà per l’associazione di evitare la sospensione procedendo alla sostituzione della/del legale rappresentante/presidente o all'estromissione della/del socia/o;
b) qualora l'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, sia incorsa in fattispecie che arrechino danno anche all'immagine dell'Amministrazione e dalla stessa verificate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, morosità nei pagamenti delle affissioni su spazi pubblici, danneggiamento di beni pubblici, occupazione abusiva di immobili pubblici o privati, morosità nei pagamenti delle sale comunali, occupazioni di suolo pubblico abusive, utilizzo non autorizzato dello stemma del Comune di Padova e/o del patrocinio, mancato pagamento di occupazioni di suolo pubblico autorizzate, se dovuto e nei termini previsti; resta salva la facoltà per l’associazione di evitare la sospensione procedendo con il saldo di quanto dovuto o il ripristino dei beni pubblici danneggiati.
Il Settore competente comunica all'ufficio associazioni la fattispecie contestata. Conseguentemente l’ufficio associazioni procede con la sospensione dell’iscrizione e dà comunicazione motivata del provvedimento all’associazione.
La sospensione ha la durata di sei mesi. Ogni Settore competente può prorogare la sospensione fino a sanatoria per i casi indicati alle lettere a) e b).
L’associazione, durante il periodo della sospensione, non può beneficiare di alcuna forma di sostegno, quali patrocinio, contributi in denaro, fornitura di prestazioni e/o servizi (ad esempio, concessione in uso di sedi, strutture, sale, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti e attrezzature comunali).
Normativa di riferimento
Riferimenti
Ufficio Registro delle associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova
Referenti: Alessandro Tessari e Donatella Natale