Operazioni cimiteriali
Con il termine "operazioni cimiteriali" si intendono tutte le operazioni, da svolgersi successivamente alla prima sepoltura: ovvero esumazioni, estumulazioni, reinumazioni e ritumulazioni.
L’esumazione e l’estumulazione sono operazioni cimiteriali che vengono condotte trascorsi i termini del periodo di sepoltura in terra (esumazione) o trascorsa la durata della concessione di un loculo (estumulazione).
Le operazioni cimiteriali si distinguono in:
- operazioni ordinarie: ovvero operazioni che vengono svolte trascorsi i termini ordinari di durata delle concessioni: 10 anni per le sepolture a terra e solitamente 30 anni per le sepolture in loculo;
- operazioni straordinarie vengono svolte prima delle scadenze sopra indicate.
Esumazione ed estumulazione hanno come finalità la raccolta delle spoglie mortali in una cassettina ossario o in un urna cineraria per permettere alla famiglia di continuare a riservare un posto per i propri cari e concedere loro una seconda sepoltura.
L’avvio delle esumazioni ordinarie (art. 42 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali) ed estumulazioni ordinarie (art. 41 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali) rientra nelle attività d’ufficio della Direzione cimiteriale e consiste nella apposizione di avvisi che informano che la concessione cimiteriale è scaduta e, in base alle volontà dei familiari aventi titolo, deve essere data nuova destinazione ai resti mortali del defunto.
L’avviso viene pubblicato sull’albo Pretorio online del Comune, esposto all’interno degli uffici cimiteriali, pubblicato su Padovanet nella pagina dedicata alle operazioni di esumazione ed estumulazione nei cimiteri cittadini ed esposto in prossimità del campo interessato dalle esumazioni.
Gli avvisi vengono inoltre collocati sulla sepoltura interessata almeno 4 mesi prima della data prevista per lo svolgimento dell’operazione, salvo che il periodo di affissione coincida con la commemorazione dei defunti (2 novembre), nel qual caso la durata può essere ridotta a 2 mesi.
Nel caso in cui nessuno si presenti, la Direzione cimiteriale, pur senza esserne obbligata, se in possesso di recapiti dei familiari, cercherà di stabilire un contatto con gli stessi.
In prossimità della data dell’avvio delle esumazioni, saranno rimosse dall’area di sepoltura interessata tutte le lapidi, per le attività preparatorie.
E’ possibile, ma non obbligatorio, presenziare all’operazione di esumazione o di apertura del loculo, relativa al proprio defunto, osservando la distanza di sicurezza che sarà indicata dagli operatori.
In caso di estumulazione, nell’ipotesi in cui i familiari intendano presenziare alle operazione di apertura del feretro, dovranno presentare, con dovuto anticipo, il modulo di richiesta scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina.
Soltanto nel caso si riscontri la completa mineralizzazione dei resti mortali, le spoglie del defunto possono essere raccolte in una cassetta-ossario unitamente alla targa identificativa. Tale condizione si presenta con una discreta frequenza nelle sepolture a terra, ma in bassissime percentuali in caso di sepolture in loculo.
Se il cadavere non è completamente decomposto, i successivi trattamenti ammessi dalla legge sono:
- la cremazione,
- l’inumazione per un periodo di almeno altri 5 anni (campo indecomposti), al termine del quale si procederà a nuova esumazione.
In caso di disinteresse per il defunto da parte dei familiari, il Comune provvederà:
- a collocare in ossario comune i resti ossei completamente mineralizzati;
- alla cremazione dei resti non mineralizzati, con conferimento delle ceneri in cinerario comune.
La fotografia posta sulla sepoltura viene sempre restituita. Se i familiari sono interessati a conservare o recuperare gli arredi, possono farne richiesta mediante l’apposito modulo scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina.
In occasione di operazioni di traslazione è possibile richiedere di recuperare e riutilizzare parte degli arredi.
Per maggiori informazioni consultare la pagina Recupero oggetti preziosi o ricordi personali da sepoltura.
Le opere funerarie di particolare pregio e valore storico/artistico esistenti nelle sepolture, alla scadenza delle concessioni restano nelle disponibilità del Comune, che può decidere di esporle all’interno del Cimitero o in altro luogo consono.
La seconda sepoltura è la sistemazione data al defunto, successivamente alla raccolta dei resti ossei, in cassettina ossario o delle ceneri di salma inconsunta in urna cineraria.
Qualunque sia stata la forma di sepoltura scelta in occasione del decesso, è possibile scegliere:
- la tumulazione in una celletta di nuova concessione;
- la tumulazione in un loculo o in una celletta già occupati da altro parente, se capienti;
- il trasferimento in sepoltura privata, previa autorizzazione del concessionario;
- il trasferimento al cimitero di un altro Comune (ad esempio del comune di nascita o di nuova residenza del nucleo di appartenenza);
- il trasferimento in altro cimitero o in paese estero (in questo caso la famiglia può provvedere direttamente sia all’espletamento delle pratiche per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto, presso gli uffici cimiteriali, sia al trasporto stesso nel luogo o paese di destinazione);
- la conservazione nella propria abitazione dell’urna cineraria;
In linea generale le nuove concessioni di celletta hanno durata trentennale.
Per chi non desideri una sistemazione individuale, è possibile optare per il conferimento dei resti del proprio caro nell’ossario o nel cinerario comuni, o per lo spargimento delle ceneri in apposita area del cimitero Maggiore.
Alla scadenza della concessione trentennale di un loculo, ove non si desideri dar seguito all’estumulazione del defunto, è possibile richiedere, per una sola volta, la proroga di 10 o 20 anni, a condizione che nel Cimitero ove si trova la sepoltura vi sia sufficiente disponibilità di sepolture in loculo.
Il concessionario di un sepolcro familiare – o gli aventi titolo - e i parenti più prossimi al defunto, possono rivolgersi ai Servizi Cimiteriali per le operazioni di esumazione o estumulazione, finalizzate ad una diversa collocazione di uno o più defunti, ed al recupero di spazi all’interno del sepolcreto per altri membri della famiglia.
Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:
- attraverso POS, presso l'Ufficio informazioni del Cimitero Maggiore;
- con bonifico bancario sul conto corrente: IT37 A 03069 12117 100000046009, indicando nella causale:
L.C. NUMERO______ ANNO____ DEFUNTO ______________
- con bollettino postale sul Conto Corrente Postale n. 11420353 intestato a "Comune di Padova - Servizio Tesoreria", indicando nella causale:
L.C. NUMERO______ ANNO____ DEFUNTO ______________
N.B.: il personale non è autorizzato a ricevere pagamenti in contanti.
ESCLUSIVAMENTE PER IL PAGAMENTO DI LOCULI E OSSARI, oltre alle modalità sopra elencate:
- attraverso il sistema PagoPA/MyPay inserendo la causale:
L.C. NUMERO______ ANNO____ DEFUNTO ______________
approfondimento su Manuale pagamenti PagoPA.
La ricevuta generata dal sistema dovrà poi essere inoltrata all'indirizzo mail contabilita.cimiteri@comune.padova.it.
- Regolamento dei servizi cimiteriali
- Legge regionale n, 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria"
- Legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, art. 79, "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria"
Riferimenti
SPORTELLO POLIFUNZIONALE - Servizi Cimiteriali
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento
via del Cimitero, 10 - 35136 Padova
Orario:
ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle 11.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.45 alle 16:30
risposta telefonica: dal lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 14.45 alle 16:30.