Permesso di costruire - Attività produttive
Il permesso di costruire trova applicazione quando si debbano eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio quali:
- Interventi di nuova costruzione:
- costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
- interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
- Interventi di ristrutturazione urbanistica
che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale. - Interventi di ristrutturazione edilizia
(ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Denuncia di inizio attività (Dia alternativa al permesso di costruire).
N.B.: La scelta del committente e/o del professionista incaricato di attuare mediante Dia interventi di norma assoggettati a permesso di costruire non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso di costruire, con la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi.
E' inoltre salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi sottoposti a semplice denuncia di inizio attività (Dia). In questo caso il termine per il rilascio è di sessanta giorni.
Requisiti soggettivi
La domanda può essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, servitù, ecc.) sul bene (area o fabbricato) oggetto del permesso di costruire, ovvero di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione). Il diritto deve essere compatibile con la natura dell'intervento richiesto nel permesso di costruire.
Requisiti oggettivi
Conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati e a tutta la normativa di settore. Tale requisito viene autocertificato dal tecnico di fiducia all'atto della presentazione della domanda.
Per gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire volti a consentire l’insediamento di una attività economico-produttiva il permesso di costruire deve essere presentato al Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.it.
Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è di 150 giorni dalla presentazione domanda.
Il permesso di costruire viene rilasciato previa istruttoria tecnica e acquisizione, se necessario, dei pareri di altri Settori o Enti.
Il cittadino deve rispondere ad eventuali richieste dell'ufficio incaricato dell'istruttoria, questo perchè l'ufficio possa procedere con la richiesta.
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento. Il provvedimento finale, notificato al richiedente e al progettista, è adottato dal dirigente entro trenta giorni dalla proposta. I termini sono sospesi nel caso il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, oppure interrotti per la richiesta di documenti che integrino la documentazione presentata.
Il ritiro del permesso di costruire dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di notifica di accoglimento.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, salvo che si tratti di immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In tali ipotesi se sussiste parere negativo dell'ente preposto alla tutela del vincolo, si forma il silenzio-rifiuto.
N.B.: nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
I costi del permesso di costruire sono:
- il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate nel Disciplinare per l'applicazione del contributo di costruzione (approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 24/10/2011).
- i diritti di segreteria, pari a euro 210 se si tratta di permesso ordinario, pari a euro 280 se si tratta di permesso in sanatoria;
- i diritti di sopralluogo tecnico pari a euro 30;
- la cartellina di progetto pari a euro 15;
- l'imposta di bollo pari a euro 16.
Il pagamento del contributo di costruzione viene effettuato presso una qualsiasi agenzia di Intesa SANPAOLO consegnando l'avviso di rilascio del permesso, in cui viene specificato l'importo dovuto. Gli altri versamenti (diritti di segreteria, bollo, diritti di sopralluogo) possono essere eseguiti direttamente presso lo Sportello pratiche edilizie. Prima del ritiro del permesso deve essere versato il contributo di costruzione.
- DPR 7 settembre 2010, n.160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009) art.7 comma 3 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
- Deliberazione G.R. 2774 del 22/09/2009 allegato A “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.
- Legge regionale n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e Del. Consiglio Comunale n. 2010 del 01/03/2010 "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".
- D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) deliberazione G.R. 2424 del 8/8/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- DM 29 maggio 2008 e allegato "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 "Disposizioni integrative e correttive in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (BUR n. 81/2004) "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel veneto".
- Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) art. 44, comma 2 e 45, comma 4, "Norme per il governo del Territorio e in materia di Paesaggio".
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- L. n. 443 del 21 dicembre 2001 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".
- D.P.R. 37/1998, D.M. 4/5/1998 (prevenzione incendi), D.Lgs n. 139/2006 e DPR n.151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".
- Circolare regionale n.13 del 1 luglio 1997 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario".
- Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 (BUR n. 70/1996) "Nuove modalita' di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica".
- L. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.C.M. 5/12/1997 (inquinamento acustico) e Delibera Consiglio Comunale del 17 gennaio 2011 "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose".
- Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993) "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", Deliberazione G.R. 3 luglio 2007 allegato A.
- L. 10/1991 (contenimento dei consumi energetici), D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06.
- L. 46/1990 (norme per la sicurezza degli impianti), D.M. 37/2008.
- L. 13/1989, 104/1992, L.R. 16/2007 (Barriere architettoniche), DGR n. 509 del 2/03/2011 e DGR n. 1428 del 06 settembre 2011 Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico
- L. 1086/1971 (opere in cemento armato), D.M. 14/1/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e Circolare n. 617 del 02/02/2009.
- Regolamento edilizio art.41 e seguenti.
- Specifiche operative del Regolamento edilizio.
- Norme tecniche di attuazione del PRG.
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Sportello Unico Edilizia Produttiva - Settore Edilizia Privata
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