Produzione e distribuzione giochi
L’attività degli operatori nell’ambito degli apparecchi da trattenimento di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps è soggetta al rilascio della licenza di cui all’art. 86 del Tulps.
L'attività si distingue in:
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produttori/importatori dei congegni;
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altri soggetti incaricati di compiere le attività necessarie a fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad es. pubblici esercizi), a mantenerli efficienti, a svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
In mancanza di disposizioni esplicite da parte del legislatore, vige la regola generale per cui l’autorizzazione deve essere richiesta al Comune dove ha sede legale l’operatore, a prescindere dall’ubicazione di eventuali magazzini o depositi.
Il produttore e l’importatore hanno l’obbligo di richiedere all’A.a.m.s una verifica tecnica dei modelli di apparecchio interessati, per verificarne la conformità alle prescrizioni normative (esistono, all’uopo, una serie di organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con i Monopoli di Stato). Una volta ottenuta la certificazione di conformità dell’esemplare alle legge, è possibile richiedere all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli competente per territorio (dove si trova la sede legale) il "nulla osta di distribuzione", che viene poi consegnato ai cessionari degli apparecchi.
Questi soggetti sono tenuti all’iscrizione nell’elenco degli operatori in materia di apparecchi da trattenimento, istituito presso i Monopoli di Stato, che costituisce titolo abilitativo per le attività esercitate.
Requisiti soggettivi
Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della l. 31.5.1965 n. 575 (normativa antimafia):
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 565;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011.
E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli art.i 11,12 e 92 del T.U.L.P.S.,r.d. 18.6.1931 n.773:
- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011.
Requisiti dei locali (per eventuale magazzino o deposito)
Nei locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
- agibilità/abitabilità;
- disponibilità (contratto di affitto o comodato registrato a norma di legge, atto di proprietà, ecc.).
La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata al Suap del Comune di Padova:
- dal titolare in caso di ditta individuale;
- dal legale rappresentante in caso di società.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
R.D. 18.6.1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Riferimenti
Per la definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Ufficio pubblici esercizi
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