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Rappresentazione grafica

 
Ultimo aggiornamento: 04/05/2021

Ai sensi della Delibera ANAC n.1310/2016 - Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione", l'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.

 

STRUTTURA SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE/INDIRETTE
ALTRE PARTECIPAZIONI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA GRUPPO ENTI DI DIRITTO PRIVATO
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA GRUPPO ENTI PUBBLICI VIGILATI
 

 

 

 

In questa pagina si riporta il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, che stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:

Art. 22  Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: (63)
a)  l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; (64)
b)  l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c)  l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d)  una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; (70)
d-bis)  i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (65).

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. (66)

3.  Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1. (67)

4.  Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c). (68)

5.  Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6.  Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (69)

 

(63) Alinea così modificato dall’ art. 21, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(64) Lettera così modificata dall’ art. 21, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(65) Lettera aggiunta dall’ art. 21, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(66) Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(67) Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(68) Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(69) Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(70) Vedi, anche, il D.M. 27 marzo 2015.

 

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