Registro dei crediti edilizi (Recred)
Il Comune di Padova ha istituito il Registro dei crediti edilizi (denominato anche Recred).
Il Registro viene implementato successivamente ad uno specifico procedimento amministrativo ed al riconoscimento di un credito.
Il registro è scaricabile in formato .pdf.
REGISTRO
Il Settore Urbanistica e Servizi Catastali conserva e aggiorna il Registro.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Il Registro dei Crediti Edilizi è stato istituito ai sensi
del comma 5 lett. E) e dell'art. 17 della L.R. n. 11/2001.
Successivamente
Il Regolamento per la Gestione dei Crediti Edilizi
è stato approvato con DCC nr 9 del 10 marzo 2011
Attualmente
Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
approvate con DCC nr 91 del 23 dicembre 2011 al
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE
Capo 3 Il Registro dei Crediti Edilizi
Regolano
Art. 162 - Istituzione del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 163 - Titolarità e finalità del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 164 - Definizione e genesi dei Crediti Edilizi
Art. 165 - Caratteristiche del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 166 - Trasferimento dei Crediti Edilizi
Art. 167 - Visura del Registro dei Crediti Edilizi
Art. 168 - Durata dei Crediti Edilizi.
L'ufficio del Registro dei Crediti Edilizi
conserva e aggiorna il Registro dei Crediti
Riconosciuti Trasferiti e Utilizzati
pubblicando on-line lo stato dei Crediti Residui Disponibili.
L'ufficio rilascia inoltre, su richiesta, un Certificato di Credito Edilizio
per tutti gli atti notarili dove tale certificato è richiesto.
Per facilitare la gestione dei crediti edilizi sono a disposizione degli interessati i moduli relativi ai procedimenti di cui alla determinazione n. 2023/46/0022 del 11/07/2023.
- dichiarazione di avvio di intervento demolitorio di edificio incongruo;
- comunicazione di avvenuto trasferimento di crediti edilizi;
- domanda di certificato di credito edilizio.
Il modulo necessario al procedimento scelto dall'interessato, dovrà essere compilato ed inviato a mezzo pec all'indirizzo urbanistica@pec.comune.padova.it.
Il certificato di credito edilizio verrà rilasciato nei termini di legge, entro 30 giorni dalla data della presentazione.
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda e sulla certificazione consultare
- Art. 11 delle Norme tecniche operative del Piano degli interventi.
- Art.li 13.6 e 13.7 delle Norme tecniche del Piano di assetto del territorio.
- Deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 26/04/2023.
- Deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 27/02/2023.
- Deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 13/02/2023.
- Deliberazione della Giunta comunale n.774 del 28/12/2021.
- Deliberazione del Consiglio comunale n.95 del 27/09/2021.
- Deliberazione della Giunta comunale n.418 del 09/07/2019.
- Deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza del Consiglio comunale n. 2 del 31/01/2017 (abrogata).
- L.R. n. 11 art. 17 comma 5 del 24/04/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Riferimenti
Settore Urbanistica e Servizi Catastali - Comune di Padova