Sale giochi
Una sala pubblica da gioco (sala giochi) è un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (ad es. biliardo, calcio-balilla, flipper, dardi) automatici, semiautomatici ed elettronici (ad es. le cosiddette newslot od i vari tipi di videogiochi), nonché con il gioco delle carte.
Requisiti soggettivi:
per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di Polizia o di commercio, ai sensi dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia) per le rispettive forme sociali:
- per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.,r.d. 18.6.1931 n.773.
Requisiti dei locali:
per esercitare l'attività di sala pubblica da gioco è necessaria una licenza, ai sensi dell'art. 86 c.1 del Tulps rilasciata dal Comune.
Il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 1.000 mt. da:
- istituti scolastici e universitari;
- impianti sportivi e centri parrocchiali;
- giardini e parchi pubblici;
- ospedali.
Al fine della tutela della salute, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 m. da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
La distanza tra i locali e i luoghi di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta d’ingresso del luogo sensibile individuato.
L’esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato negli immobili di proprietà o in gestione all’Amministrazione comunale.
Per l’eventuale apertura di sala giochi in Zona Industriale dovrà essere osservata la procedura prevista dall’art. 21 lett. c) delle Norme Tecniche di Attuazione del Prg. In tale ambito non trovano applicazione le distanze di cui ai commi 2 e 3.
Ai sensi dell'art. 10 lett. g) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, i locali adibiti a sala pubblica da gioco non possono essere comunicanti con un pubblico esercizio, un circolo o qualsiasi altra attività.
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata dovranno essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
- agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
- disponibilità (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
- possesso certificazione di Prevenzione incendi per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
- sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del Tulps, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
- dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1,00 per ogni mq. 2,50 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
- nel caso di superficie fruibile dal pubblico superiore a mq. 500, impatto sulla viabilità interessata dall'intervento, valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e stima della capacità del suo assorbimento;
- rispetto delle norme in tema di superamento delle barriere architettoniche, relativamente all'accessibilità, ai servizi igienici ed alle altre disposizioni in materia (l. 9.1.1989 n. 13 e decreto Min. LL. PP. 14.6.1989 n. 236);
- rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali e degli impianti (d. Min. Interno 10.3.1998, d. lgs. 9.4.2008 n. 81, d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37);
- dotazione di servizi igienici separati, con antibagno, di cui almeno uno attrezzato per i disabili;
- contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav.
Chi intende aprire una sala giochi deve presentare istanza al Comune, utilizzando la modulistica disponibile sul Portale Suap.
Contingentamento apparecchi
Esiste un limite per quanto riguarda il numero di apparecchi che possono essere installati:
- per ogni 5,00 mq. di superficie del locale accessibile al pubblico è collocabile un congegno di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del Tulps fino ad un massimo di 75 apparecchi;
- all’interno di locali con superficie non superiore ai 20,00 mq., si possono installare fino a 4 congegni.
Non è consentita la collocazione di congegni di cui all’art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps all’esterno dei locali autorizzati all’esercizio del gioco.
Accesso ai minori
Sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro; il rispetto del divieto deve essere garantito dall'esercente con idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulps devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, all'ingresso degli esercizi che detengano apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori; il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno.
Tutela del giocatore
Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo, l'art. 7 del Regolamento prevede che i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare o il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
Inoltre, l'art. 7 del Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.
Orario
Sale giochi autorizzate dal Comune (art. 86 Tulps)
- Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 tutti i giorni compresi i festivi
Sale giochi autorizzate dalla Questura (art. 88 del Tulps - agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco)
- Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 tutti i giorni compresi i festivi
La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata in bollo al Comune di Padova dal titolare in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante in caso di società.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- D. Dir. A.A.M.S. del 27 luglio 2011 – Individuazione dei nuovi parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.1106 Tulps
- D. Dir. A.A.M.S. del 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Tulps che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
- Legge 26.10.1995 n. 447
- R.D. 6.5.1940 n. 635 "Regolamento di esecuzione del Tulps"
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) r.d. 18 giugno 1931 n. 773
- Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
Riferimenti
Per accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi ex art.86 del Tulps
UFFICIO Suap
Luogo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 (2° piano) - 35138 Padova
Orario Ricevimento solo su appuntamento: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Per accettazione pratiche e rilascio provvedimenti autorizzativi ex art.88 del Tulps - sale scommesse
QUESTURA DI PADOVA
Per definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito ex art.86 del Tulps
UFFICIO PUBBLICI ESERCIZI
telefono 049 8205859 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
orario Ricevimento solo su appuntamento: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - Prenotazione appuntamenti
Email pubbeser.commercio@comune.padova.it
Per definizione dei requisiti e della documentazione e istruttoria di merito ex art.88 del Tulps