Scia edilizia - attività produttive
La Scia edilizia trova applicazione quando si debbano eseguire i seguenti tipi di intervento edilizio:
- Manutenzione straordinaria (come definita dall’art. 3 comma 1 lett. b del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e dall’art. 76 punto 1 lett. d della L. R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012) che non rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del DPR 380/2001;
- Restauro e risanamento conservativo (come definito dall’art. 3 comma 1 lettera c del DPR 380/2001);
- Ristrutturazione edilizia c.d. “leggera” di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 che non rientra nei casi previsti dall’ art.10 comma 1 lett. c) del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Tale intervento non determina aumento di unità immobiliari (tranne il caso previsto dall’art. 76 punto 1 lettera d) della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012), modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Può essere eseguito anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ovvero prevedere il ripristino di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza;
- Ristrutturazione edilizia c.d. “leggera” in ZTO A, che non rientra nei casi previsti dall’art. 10 comma 1 lett. c) del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Tale intervento non determina aumento di unità immobiliari (tranne il caso previsto dall’art. 76 punto 1 lettera d) della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012) , cambio d’uso, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Può essere eseguito anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001), ovvero prevedere il ripristino di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza;
- Ristrutturazione edilizia c.d. “leggera”, che non rientra nei casi previsti dall’ art. 10 comma 1 lett. c) del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Tale intervento non determina aumento di unità immobiliari (tranne il caso previsto dall’art. 76 punto 1 lettera d) della L.R. 61/85 come modificata dalla L.R. 34/2012), modifiche di volume, dei prospetti e delle superfici. Può essere eseguito anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente (art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ovvero prevedere il ripristino di edifici o di parti di essi eventualmente crollati o demoliti a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza;
- Recinzioni, muri di cinta, cancellate;
- Pertinenza di volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- Eliminazione di barriere architettoniche che non rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del DPR 380/01;
- Variante al permesso di costruire/dia alternativa che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifica la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non viola le prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22 comma 2 del DPR 380/2001);
- Variante al permesso di costruire/dia alternativa di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs42/2004 che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifica la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e non viola le prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22 comma 2 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001);
- Opere in corso d’esecuzione (c.d. Scia tardiva) art. 37 comma 5 del DPR 380/2001 con contestuale pagamento della sanzione di € 516.
Requisiti soggettivi
Possono presentare la Scia edilizia i soggetti titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del proprietario).
Requisiti oggettivi
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato, che attesta ed autocertifica, sotto la sua responsabilità, con il supporto del tecnico di fiducia, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento.
La Scia deve essere presentata al Settore Edilizia Privata del Comune di Padova, in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.it.
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.
L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:
- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.
In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
La presentazione della Scia è soggetta al pagamento di:
- € 150,00 per diritti di istruttoria,
- € 300,00 per diritti di istruttoria (Scia in sanatoria),
- contributo di costruzione.
Il contributo è calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione sulla base delle tabelle vigenti e al disciplinare oneri; in questo caso il denunciante deve allegare alla Scia alternativa il modello di autodeterminazione del contributo di costruzione e le ricevute dei versamenti.
- DPR 7 settembre 2010, n.160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010
- Regolamento edilizio
- Specifiche operative del Regolamento edilizio
- Norme tecniche di attuazione del PRG
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Sportello Unico Edilizia Produttiva - Settore Edilizia Privata
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