Somministrazione accessoria ad altra attività
Alcune tipologie di somministrazione di alimenti e bevande sono attuate in forma accessoria rispetto ad un'altra attività che é principale e nella quale si inseriscono; si tratta di somministrazione in luoghi in cui l'accesso non é consentito liberamente a tutti. Nello specifico, si tratta delle attività svolte:
- al domicilio del consumatore (catering), con l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso il domicilio del consumatore o nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio impianti sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, discoteche, locali notturni, sale da gioco o strutture similari). La somministrazione deve essere riservata ai fruitori dell'intrattenimento, su una superficie non superiore ad un quarto di quella complessiva;
- nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture appositamente attrezzate, da uno o più datori di lavoro pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con i quali sia stato stipulato apposito contratto;
- in scuole, ospedali, poliambulatori, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, centri di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- all'interno dei centri commerciali;
- nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi, dirette a valorizzare la cucina regionale.
Queste tipologie non richiedono il rilascio di un'autorizzazione amministrativa ma sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Requisiti soggettivi:
Per poter svolgere l'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che non sussistano a carico del titolare le cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio di cui all'art. 11 Tulps - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011 - "Nuovo Codice Antimafia".
Se l'attività sia esercitata in forma di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le rispettive forme sociali:
- per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
Requisiti professionali:
Con riferimento alle attività sopraelencate, il possesso del requisito professionale è richiesto solo per:
- le attività svolte al domicilio del consumatore;
- le attività svolte negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, come previsto all'art. 3 comma 6 lettere a) e d) della l. n. 287/1991 e s.m.
In ogni caso, il soggetto titolare/legale rappresentante dell'attività è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria sia rispetto ai locali utilizzati che alle risorse umane impiegate. Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.
Requisiti dei locali:
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità dei locali;
- sorvegliabilità (ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del R.D. 6.5.1940 n. 635) – Tulps, accertata d'ufficio con sopralluogo della Polizia Locale);
- agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
- idoneità sotto il profilo igienico-sanitario;
- rispetto della normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche;
- dotazione di parcheggi destinati alla clientela (locali con riferimento ai quali è stato attuato un cambio di destinazione d'uso, situati all'esterno del centro storico, nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
- l'entità dell'impatto sulla viabilità dell'area, la valutazione del traffico indotto e della capacità del suo assorbimento, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).
Nel caso di somministrazione esercitata insieme ad attività prevalente di intrattenimento (ad es. impianti sportivi, parchi, ecc.) è necessario inoltre produrre una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria con l'indicazione dei relativi orari e, nel caso questi si protraggano oltre le 22,00, la relativa documentazione di impatto acustico (vedere Adempimenti relativi all'inquinamento acustico), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in copia.
ATTENZIONE: l'insediamento di attività commerciali o artigianali comportanti la trasformazione di alimenti mediante cottura è consentito esclusivamente in locali dotati di condotto di aspirazione dei vapori e delle esalazioni prolungato oltre la linea di gronda, anche se l'impresa alimentare sia dotata di sistemi di cottura ad irraggiamento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio ad eccezione dei casi in cui siano utilizzati tostapane, forni elettrici o a microonde (art. 109 Reg. Edilizio), come indicato nel Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 2018 e successiva interpretazione applicativa dell'art.9 comma 4.
Per i locali di pubblico spettacolo (es. discoteche, sale da ballo) è, inoltre, necessario produrre:
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- licenza di cui all'art. 68 del Tulps per pubblici spettacoli e trattenimenti (da richiedere al Settore Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Padova);
- licenza di cui all'art. 80 del Tulps per l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo (da richiedere al Settore Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Padova);
- valutazione relativa all'entità dell'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, alla stima del traffico indotto e della capacità del suo assorbimento;
- documentazione di impatto acustico (vedere Adempimenti relativi all'inquinamento acustico) contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav.
Per esercitare l'attività di somministrazione per le tipologie descritte è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune di Padova , unitamente alla documentazione di seguito descritta.
Attenzione: la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (catering) deve essere presentata al Comune in cui ha sede legale l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.
Subingresso
In caso di subingresso per cessione d'azienda, affitto d'azienda, reintestazione, l'attività può essere esercitata dopo aver effettuato la Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia). In questo caso costituisce ulteriore requisito necessario il possesso del titolo che legittima l'attività (atto di acquisto, affitto, ecc), da dichiarare nella Scia all'atto della presentazione.
Variazioni societarie
Per le variazioni societarie è sufficiente una comunicazione al Comune.
Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
Per ampliamenti o riduzioni della superficie è sufficiente una comunicazione al Comune.
La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3642/C del 15.4.2011.
- Delibera Dir. Gen. Arpav n. 3 del 29 gennaio 2008.
- Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
- D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.
- Reg. CE.852/2004.
- L. 26.10.1995 n. 447.
- Circolare dell'Agenzia Dogane Monopoli dell'8 ottobre 2018 - Licenza minuta vendita prodotti alcolici.
- D. Ministero dell'Interno n. 564 del 17 dicembre 1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
- D.Ministero Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del Tulps".
- R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
Riferimenti
Per la definizione dei requisiti, della documentazione e istruttoria di merito
Ufficio pubblici esercizi
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