Spettacoli viaggianti (circhi, giostre)
Sono considerate attrazioni dello spettacolo viaggiante quelle inserite nell’elenco adottato con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 4 della l. 18/03/1968 n. 337, tali attrazioni prima di poter esercitare, deve essere registrata e munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Descrizione
L’attività professionale di esercente lo spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del Tulps. Il Comune competente a tale rilascio è quello presso cui è la sede legale della ditta.
Come ogni attività economica anche quella di spettacolo viaggiante è soggetta alla pubblicità del Registro Imprese, pertanto la ditta deve essere iscritta presso il Registro della Camera di commercio.
L’autorizzazione abilita ad esercitare l’attività economica di spettacolo viaggiante con le attrazioni opportunamente registrate (vedere pagina "rilascio del codice identificativo"). Le stesse possono essere di nuova acquisizione, acquistate direttamente dalla ditta produttrice o già in uso, acquistate tramite atto pubblico da altri operatori.
Le attrazioni di spettacolo viaggiante costituiscono ramo d’azienda e come tali acquistano l’anzianità di esercizio, che è uno dei criteri previsti per l’assegnazione dell’area sulla quale installare l’attrazione in occasione di manifestazioni, sagre o luna park in area pubblica.
In caso di subingresso per atto tra vivi viene riconosciuto al subentrante l’anzianità di frequenza acquisita dalla persona cedente.
Il subentrante non può sostituire l'attrazione prima che siano trascorsi due anni dal subingresso; in caso di decesso del titolare tutti i diritti di anzianità da lui acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività.
Requisiti
Lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.) e dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59.
Procedimento
La domanda deve essere presentata al Suap del Comune di Padova.
Al termine dell’istruttoria l’ufficio competente, a mezzo Pec, inviterà il richiedente a presentarsi per il ritiro dell’autorizzazione.
Normativa
- D.lgs.26 marzo 2010 n. 59
- D.M. 18 maggio 2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante
- Legge 18 marzo 1968 n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Tulps
- Regolamento comunale per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Descrizione
Per installare attrazioni e/o circhi opportunamente registrati all’interno di sagre, manifestazioni o luna park che si svolgono nel Comune di Padova, in area pubblica o privata, gli operatori degli spettacoli viaggianti, già in possesso di autorizzazione all’esercizio, devono essere autorizzati dal Comune ed osservare le indicazioni e prescrizioni da esso formulate.
Per la registrazione delle attrazioni vedere pagina "rilascio del codice identificativo".
Le sagre e le manifestazioni in area pubblica sono definite annualmente con apposita deliberazione di Giunta comunale (consultare Albo Pretorio online del Comune di Padova), che individua le aree pubbliche da destinare allo spettacolo viaggiante. Per la partecipazione a tali manifestazioni il Comune, contestualmente all’autorizzazione all’esercizio, rilascia anche la concessione dell’area, sulla base delle prescrizioni per ciascun evento (Luna Park, sagre ecc. ) contenute nell'ordinanza specifica, annualmente pubblicata.
Le installazioni di attrazioni in sagre o manifestazioni in area privata sono soggette al nulla osta del proprietario dell’area.
Requisiti
Lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.) e dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59.
Procedimento
La domanda deve essere presentata al Suap del Comune di Padova.
L'imposta di bollo relativa alla domanda viene evasa in modo virtuale, contestualmente alla redazione della pratica nel portale. Per ulteriori informazioni sull'evasione virtuale dell'imposta di bollo leggere: Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo
Come previsto all'art. 5 del Regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante, i termini per la presentazione sono:
- 60 giorni prima dell'inizio delle sagre o delle manifestazioni, in area privata o pubblica
- il 10 gennaio per il Luna Park del Santo
- 120 giorni prima della data di inizio attività per i circhi.
In considerazione dell’elevato numero di richieste per l’esercizio dell’attività circense nel periodo invernale, l’ufficio pubblica una graduatoria dei richiedenti tenendo conto dei requisiti di cui al Regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante; detta graduatoria terrà conto degli operatori che hanno presentato la domanda entro il 1° settembre 2023 come da deliberazione di G. C. n. 2023/0386.
Al termine dell'istruttoria, verificata l'ammissione del richiedente sulla base dell'apposita graduatoria, come previsto dall'art. 15 del regolamento l'ufficio competente inviterà (a mezzo Pec inviata dal Suap), il titolare della domanda a presentarsi per il ritiro dell'autorizzazione, munito della seguente documentazione:
- per installazioni in area pubblica:
- marca da bollo evasa virtualmente (Pagamento virtuale dell'imposta di bollo)
- l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone Osap
- attestazione versamento cauzione
- l'originale del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) - per installazioni in area privata:
- marca da bollo evasa virtualmente (Pagamento virtuale dell'imposta di bollo)
- originale del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
Normativa
- D.lgs.26 marzo 2010 n. 59
- D.M. 18 maggio 2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante
- Legge 18 marzo 1968 n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Tulps
- Regolamento comunale per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante
- Regolamento comunale per la tutela degli animali
Riferimenti
Ufficio commercio in area pubblica