Tariffe Imposta di soggiorno
Dall'1 gennaio 2019 le tariffe dell'imposta di soggiorno sono state aggiornate per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 29/11/2018 come segue:
Strutture ricettive alberghiere Art . 22-23 L.R.Veneto 33/2002 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle e superiori | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Una stella | € 1,00 |
Strutture ricettive extralberghiere Art. 25 L.R.Veneto 33/2002 | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività ricettive in esercizi di ristorazione | € 3,00 |
Strutture ricettive - residence | € 1,00 |
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico | € 1,00 |
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast | € 1,00 |
Esercizi di affittacamere | € 1,00 |
Case religiose di ospitalità | € 1,00 |
Foresterie per turisti | € 1,00 |
Case per ferie | € 1,00 |
Altre strutture ricettive extralberghiere | € 1,00 |
Strutture ricettive alberghiere Art. 24 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Alberghi o Hotel - Albergo diffuso | |
Cinque stelle e cinque stelle lusso | € 3,00 |
Quattro stelle e superiori | € 3,00 |
Tre stelle e tre stelle superiori | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Una stella | € 1,00 |
Villaggio albergo | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Residenze turistico - Alberghiere | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Strutture ricettive all’aperto Art. 26 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Campeggi | 1 stella | € 1,00 |
2 stelle | € 1,00 | |
3 stelle | € 1,00 | |
4 stelle | € 1,00 | |
5 stelle | € 1,00 | |
Villaggi Turistici | 2 stelle | € 1,00 |
3 stelle | € 1,00 | |
4 stelle | € 1,00 | |
5 stelle | € 1,00 |
Strutture ricettive complementari Art. 27 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Alloggi Turistici |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 | |
Case per Vacanze |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 | |
Bed & Breakfast |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 |
Locazione Turistiche Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 e L.R. n. 45 del 30.12.2014 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Locazioni Turistiche Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Incluse Locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 |
€ 1,00 |
Attività agrituristiche L.R. Veneto n. 28 del 10.08.2012 e n. 35 del 24.12.2013 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività agrituristiche | € 1,50 |
Attività agrituristiche D.G.R. 1423 del 02/10/2018 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività Agrituristiche | 1 girasole | € 1,50 |
2 girasoli | € 1,50 | |
3 girasoli | € 1,50 | |
4 girasoli | € 1,50 | |
5 girasoli | € 1,50 |
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ONLINE
Attraverso il portale imposta di soggiorno, utilizzando la piattaforma PagoPA:- immediatamente via internet banking;
- con carte di credito o di debito;
- attraverso la generazione di bollettino pagoPA, dotato di QRcode.
- ALLA TESORERIA COMUNALE - INTESA SANPAOLO - corso Garibaldi 22/26 - Padova
O PRESSO UNA QUALUNQUE AGENZIA DI INTESA SANPAOLO - 35100 Padova.
E' necessaria l'indicazione dei seguenti dati:
a) codice ente: 1010285;
b) descrizione causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____;
c) bollo: esente;
d) codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento;
- A MEZZO BONIFICO BANCARIO PRESSO QUALSIASI BANCA
A favore del COMUNE DI PADOVA con l'indicazione dei seguenti dati:
a) causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____, codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento;
b) coordinate bancarie (anche per bonifici internazionali), codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009.
In caso di versamento a mezzo bonifico, viene presa in considerazione, per i pagamenti su c/c bancario, la data di accredito risultante da apposita quietanza. Si consiglia pertanto di consultare la propria banca per accertarsi che i bonifici rispettino, a seconda del caso, la data di accredito o la data di valuta del beneficiario.
- i residenti a Padova;
- i minori fino a 16 anni;
- coloro che pernottano negli ostelli della gioventù o in strutture di proprietà del Comune di Padova;
- i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente);
- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (massimo due persone per paziente);
- i portatori di disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (ogni autista e un accompagnatore ogni 25 partecipanti);
- gli appartenenti alla Polizia statale e locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
Le esenzioni previste ai punti "4" (malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie con un eventuale accompagnatore), "5" (chi assiste i degenti ricoverati) e "6" (i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni ricoverati) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, ovvero alla produzione della equivalente autocertificazione utilizzando il MODULO A1.
Gli accompagnatori/genitori devono anche dichiarare che il soggiorno, presso la struttura ricettiva, è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato/degente ricoverato utilizzando il MODULO A.
L'esenzione prevista al punto "7" (portatori di disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione.
L'accompagnatore deve dichiarare che il soggiorno, presso la struttura ricettiva, è finalizzato all'assistenza nei confronti del portatore di disabilità non autosufficiente utilizzando il MODULO A.
Le esenzioni previste ai punti "8" (autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo - un autista e un accompagnatore ogni 25 partecipanti) e "9" (appartenenti alla Polizia statale e locale e ai Vigili del Fuoco) sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il MODULO B.
Le violazioni relative ai versamenti (omesso, parziale e/o tardivo), in attuazione di quanto previsto dall’art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e s.m.i., sono soggette a sanzione calcolata secondo quanto di seguito descritto:
- Tardivo versamento dal 1° al 15° giorno di ritardo: 1% dell'importo pagato in ritardo per ogni giorno di ritardo.
- Tardivo versamento dal 16° al 90° giorno di ritardo: 15% dell'importo pagato in ritardo.
- Tardivo versamento dal 91° giorno di ritardo: 30% dell'importo pagato in ritardo.
- Omesso versamento o parziale versamento: 30% dell'importo omesso o parzialmente versato.
Le violazioni relative all'obbligo di informazione della clientela sono punite con la sanzione da 25 a 100 euro.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % dell'importo dovuto (articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 s.m.i.).
Per l’omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione trimestrale, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
A partire dai versamenti dovuti dal III trimestre 2020, i gestori delle strutture ricettive possono regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dell’imposta di soggiorno mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO".
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 il contribuente, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto entro i termini previsti per legge, può spontaneamente sanare la violazione entro 5 anni dalla scadenza del termine di pagamento, provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta oltre agli interessi al tasso legale.
Si precisa che per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell’imposta, il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea tramite l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• versamento effettuato entro 14 giorni dalla data di scadenza: sanzione dello 0,1% per ogni giorno giorno di ritardo
• versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione dell’1,5%
• versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell’1,67%
• versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,75%
• versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4,29%
• versamento oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 5%.
Gli interessi per il ravvedimento operoso sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno:
- 0,05% per l'anno 2020
- 0,01% per l'anno 2021
- 1,25% per l'anno 2022
- 5 % per l’anno 2023
Come richiedere il ravvedimento operoso.
- I gestori, che entro la scadenza, non hanno effettuato il versamento possono regolarizzare autonomamente la posizione attraverso il portale dell'imposta di soggiorno che ne consente il calcolo aggiornato con sanzioni ed interessi legali e il successivo pagamento con pago PA.
- Se il versamento dell'imposta di soggiorno è stato effettuato parzialmente o tardivamente, per la regolarizzazione è necessario inviare una richiesta via pec a impostasoggiorno@pec.comune.padova.it oppure via email a tributi.riscossione@comune.padova.it con i seguenti dati:
- il numero di protocollo, l’anno e il trimestre della comunicazione dell'imposta di soggiorno da ravvedere;
- il codice fiscale del legale rappresentate della struttura ricettiva;
- l'indicazione della data in cui il gestore effettuerà il versamento
L’ufficio comunicherà l’importo complessivo da versare.
Ufficio Imposta di Soggiorno, Tari e Riscossione
Settore Tributi e Riscossione
Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova
telefono 049 8205860 - 8205833 - 8205800
fax 049 8207115
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec impostasoggiorno@pec.comune.padova.it
L'ufficio fornisce assistenza solo su appuntamento il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 14:30 alle 16:30.
Per prenotare un appuntamento: CUP PRENOTAZIONI.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Scarin