Tariffe Imposta di soggiorno
Dall'1 gennaio 2019 le tariffe dell'imposta di soggiorno sono state aggiornate per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 29/11/2018 come segue:
Strutture ricettive alberghiere Art . 22-23 L.R.Veneto 33/2002 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle e superiori | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Una stella | € 1,00 |
Strutture ricettive extralberghiere Art. 25 L.R.Veneto 33/2002 | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività ricettive in esercizi di ristorazione | € 3,00 |
Strutture ricettive - residence | € 1,00 |
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico | € 1,00 |
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast | € 1,00 |
Esercizi di affittacamere | € 1,00 |
Case religiose di ospitalità | € 1,00 |
Foresterie per turisti | € 1,00 |
Case per ferie | € 1,00 |
Altre strutture ricettive extralberghiere | € 1,00 |
Strutture ricettive alberghiere Art. 24 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Alberghi o Hotel - Albergo diffuso | |
Cinque stelle e cinque stelle lusso | € 3,00 |
Quattro stelle e superiori | € 3,00 |
Tre stelle e tre stelle superiori | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Una stella | € 1,00 |
Villaggio albergo | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Residenze turistico - Alberghiere | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Strutture ricettive all’aperto Art. 26 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Campeggi | 1 stella | € 1,00 |
2 stelle | € 1,00 | |
3 stelle | € 1,00 | |
4 stelle | € 1,00 | |
5 stelle | € 1,00 | |
Villaggi Turistici | 2 stelle | € 1,00 |
3 stelle | € 1,00 | |
4 stelle | € 1,00 | |
5 stelle | € 1,00 |
Strutture ricettive complementari Art. 27 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Alloggi Turistici |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 | |
Case per Vacanze |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 | |
Bed & Breakfast |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 |
Locazione Turistiche Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 e L.R. n. 45 del 30.12.2014 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Locazioni Turistiche Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Incluse Locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 |
€ 1,00 |
Attività agrituristiche L.R. Veneto n. 28 del 10.08.2012 e n. 35 del 24.12.2013 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività agrituristiche | € 1,50 |
Attività agrituristiche D.G.R. 1423 del 02/10/2018 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività Agrituristiche | 1 girasole | € 1,50 |
2 girasoli | € 1,50 | |
3 girasoli | € 1,50 | |
4 girasoli | € 1,50 | |
5 girasoli | € 1,50 |
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ONLINE
Attraverso il portale imposta di soggiorno, utilizzando la piattaforma PagoPA:- immediatamente via internet banking;
- con carte di credito o di debito.
- ALLA TESORERIA COMUNALE - INTESA SANPAOLO - corso Garibaldi 22/26 - Padova
O PRESSO UNA QUALUNQUE AGENZIA DI INTESA SANPAOLO - 35100 Padova.
E' necessaria l'indicazione dei seguenti dati:
a) codice ente: 1010285;
b) descrizione causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____;
c) bollo: esente;
d) codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento; - A MEZZO BONIFICO BANCARIO PRESSO QUALSIASI BANCA
E' necessaria l'indicazione dei seguenti dati:
a) descrizione causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____, codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento;
b) coordinate bancarie internazionali, codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009; - A MEZZO BONIFICO BANCARIO SU CONTO CORRENTE POSTALE:
E' necessaria l'indicazione dei seguenti dati:
a) descrizione causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____, codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento;
b) coordinate bancarie internazionali, codice IBAN IT95 N076 0112 1000 0001 1420 353; - CON VERSAMENTO SU C/C POSTALE n. 11420353 intestato al Comune di Padova - Servizio di Tesoreria - 35121 Padova. Indicare la causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____, codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento.
In caso di versamento a mezzo bonifico, viene presa in considerazione, per i pagamenti su c/c bancario, la data di accredito risultante da apposita quietanza; invece per i pagamenti effettuati su c/c postale viene presa in considerazione la data di valuta del beneficiario. Si consiglia pertanto di consultare la propria banca per accertarsi che i bonifici rispettino, a seconda del caso, la data di accredito o la data di valuta del beneficiario.
- i residenti a Padova;
- i minori fino a 16 anni;
- coloro che pernottano negli ostelli della gioventù o in strutture di proprietà del Comune di Padova;
- i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente);
- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (massimo due persone per paziente);
- i portatori di disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (ogni autista e un accompagnatore ogni 25 partecipanti);
- gli appartenenti alla Polizia statale e locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
Le esenzioni previste ai punti "4" (malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie con un eventuale accompagnatore), "5" (chi assiste i degenti ricoverati) e "6" (i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni ricoverati) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, ovvero alla produzione della equivalente autocertificazione utilizzando il MODULO A1.
Gli accompagnatori/genitori devono anche dichiarare che il soggiorno, presso la struttura ricettiva, è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato/degente ricoverato utilizzando il MODULO A.
L'esenzione prevista al punto "7" (portatori di disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione.
L'accompagnatore deve dichiarare che il soggiorno, presso la struttura ricettiva, è finalizzato all'assistenza nei confronti del portatore di disabilità non autosufficiente utilizzando il MODULO A.
Le esenzioni previste ai punti "8" (autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo - un autista e un accompagnatore ogni 25 partecipanti) e "9" (appartenenti alla Polizia statale e locale e ai Vigili del Fuoco) sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il MODULO B.
Le violazioni relative ai versamenti (omesso, parziale e o tardivo) sono punite con la sanzione amministrativa pari al 30% del dovuto (articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471).
Le violazioni relative all'obbligo di informazione della clientela sono punite con la sanzione da 25 a 100 euro.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
I gestori che non hanno pagato l'Imposta di soggiorno entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% dal gennaio 2019, 0,05% dal gennaio 2020, 0,01% per l'anno 2021).
Il ravvedimento consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%;
Si precisa che per potersi avvalere delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Come richiedere il ravvedimento
Per ottenere l'importo dell'imposta di soggiorno comprensivo del calcolo del ravvedimento operoso, è necessario inviare una richiesta, via email a tributi.riscossione@comune.padova.it o impostasoggiorno@pec.comune.padova.it, con indicato:
- il numero di dichiarazione imposta di soggiorno da ravvedere;
- l’imposta di soggiorno non versata;
- il giorno esatto in cui si andrà ad eseguire il versamento.