Vendita diretta da parte di imprenditore agricolo
Il codice civile italiano definisce la figura di imprenditore agricolo all'articolo 2135.
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Per esercitare l’attività di vendita di prodotti ricavati dai propri fondi è necessario:
- disporre di un fondo per coltura o allevamento, ovunque situato;
- essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio di una qualsiasi Provincia d’Italia;
- non aver riportato, nell’esercizio delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- che i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti, non provenienti dalle rispettive aziende, nell’anno solare precedente sia inferiore a Euro 160.000 per gli imprenditori individuali e a Euro 4 milioni per le società. Oltre questi importi si ricade nell’esercizio di attività commerciale.
Gli imprenditori agricoli possono vendere i propri prodotti:
- su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola (senza alcuna comunicazione);
- in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali (senza alcuna comunicazione);
- in locali aperti al pubblico (con comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita; per effetto delle modifiche intervenute con il “decreto del fare”, inoltre, l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati);
- su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio (con comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita; in questo caso ovviamente la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo);
- su aree pubbliche in forma itinerante (con comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione).
Gli imprenditori agricoli devono comunque osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (ai sensi del primo comma dell’art. 4 del D. Lgs. n. 28/01).
La vendita di prodotti ricavati dai propri fondi rientra nell’ambito del procedimento automatizzato. La comunicazione al Suap va inoltrata sia nel caso di nuova apertura dell'attività che nel caso di trasferimento.
L’attività di costruzione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, rientra nell’attività edilizia libera senza comunicazione.
Per le attività di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione di aziende agrituristiche o florovivaistiche il procedimento gestito dal Suap è del tipo ordinario e verrà definito attraverso lo strumento della Conferenza di servizi.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da Tabella.
Per l'attività florovivaistica:
domanda (in bollo), all’Ufficio Fitosanitario della Regione con allegata relazione di natura tecnico-economica, nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell’azienda, gli investimenti fondiari programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all’attività secondo la classificazione di vivaista, produttore o realizzatore di aree verdi.
In quest'ultimo caso la relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve contenere anche la descrizione dell’attrezzatura aziendale e l’indicazione della provenienza delle piante che vengono utilizzate.
Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità dell’azienda di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa uomo.Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che si verifica nel corso dell’esercizio dell’attività, rispetto a quanto indicato nella relazione, va comunicata al servizio fitosanitario regionale nei trenta giorni successivi.
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, la documentazione e l'istruttoria:
Ufficio commercio in area privata
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