Affitto di poltrona/cabina
L'affitto della poltrona/cabina si configura come il contratto con cui un'impresa, titolare di un salone di acconciatura o di un centro estetico, cede in uso, a titolo oneroso, una postazione di lavoro - poltrona o cabina - già esistente ad una nuova impresa, affinché quest'ultima possa esercitare in modo autonomo la propria attività di acconciatore o estetista.
L'affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la Scia e risulta quindi già autorizzato.
Il contratto di affitto di poltrona/cabina, dovrà individuare nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, contabile e fiscale.
Requisiti morali
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, cooperative (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l'eventuale persona preposta all'attività, necessitano dell'assenza di pregiudiziali, di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 antimafia).
Requisiti professionali
Possesso della qualificazione professionale da parte dell'affittuario o di almeno uno dei soci o di un responsabile tecnico (la persona in possesso dei requisiti professionali deve essere presente durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio e nell’esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti) specifico per l'attività di estetista (affitto di cabina) per l'attività di acconciatore (affitto di poltrona).
Il nominativo del responsabile deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio.
Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale provvederà all’iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio economico amministrativo (Rea) e, per le imprese artigiane effettuerà apposita annotazione nella sezione speciale.
Requisiti oggettivi
- Ogni impresa deve indicare chiaramente i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti in modo da non generare confusione nel cliente relativamente al soggetto che fornisce la prestazione;
- nel caso della compresenza di società non ci devono essere partecipazioni di quote di una verso l'altra;
- il personale presente ed operante deve lavorare per un'impresa ben determinata e per nessun motivo il personale dell'una riceve direttive dal titolare dell'altra;
- i beni strumentali utilizzati (attrezzature e apparecchiature di lavoro, comprese quelle destinate alla disinfezione e sterilizzazione, ecc) e le relative forniture (materiale d'uso, deposito del pulito e dei prodotti, deposito del materiale sporco e deposito rifiuti speciali) devono essere separati ed utilizzati separatamente;
- le due ditte devono definire autonome procedure di:
- disinfezione ad alto livello e/o sterilizzazione delle proprie attrezzature non monouso;
- pulizia e disinfezione delle eventuali superfici di lavoro utilizzate in comune (es. poltrone lavatesta, lavandini, zone lavaggio attrezzature, ecc.);
- l'affittuario deve ottenere a proprio nome una certificazione sanitaria di idoneità dei locali, da acquisire preventivamente.
L'utilizzo di tale istituto è limitato a:
- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.
E' vietato l'affitto di poltrona/cabina nei seguenti casi:
- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;
- a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni;
- per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.
Per l’apertura occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), completa della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati nella sezione "Documentazione da presentare", così come disposto dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010.
La presentazione della Scia consente di iniziare subito l’attività.
La cessazione dell'attività va comunicata al Suap.
L'orario di apertura degli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista e di tatuaggio e piercing è disciplinato dall'ordinanza sindacale n. 26 del 14/05/2020.
ATTENZIONE: con ordinanza n. 36 del 1/09/2016 il Sindaco ha disciplinato gli orari delle attività commerciali ed artigianali per prevenire e contrastare il degrado urbano, tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nell'area ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da p.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione, escluso l’interno della Stazione Ferroviaria, nonché nelle vie e località di seguito elencate, comprese le laterali su entrambi i lati: cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti, tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l’intersezione con viale Arcella e via Tiziano Minio, via Annibale da Bassano, tratto compreso tra il suo inizio e via Gennari, via Avanzo, tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia";
- DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
- Legge n. 174 del 17 agosto 2005 (ex Legge n. 161 del 14.2.1963 modificata con Legge n. 1142/1970) "Disciplina dell’attività di acconciatore".
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, documentazione e istruttoria
Ufficio attività economiche
Riferimenti
Per definizione dei requisiti igienico sanitari - Ulss 16