Impianti di distribuzione carburanti (esercizio attività)
La normativa prevede due tipologie di impianto:
- impianto stradale: complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada, nonché di servizi e attività accessorie all'auto e all'automobilista;
- impianto ad uso privato: complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.
Per la gestione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sia esso stradale o ad uso privato, è necessaria un'autorizzazione comunale.
Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un "gestore" al quale viene rilasciata la licenza Utf. Al gestore fa carico il corretto esercizio dell'impianto sotto il profilo dell'apertura e chiusura.
Sospensione
L'esercizio di un impianto stradale non può essere sospeso fatta eccezione per i periodi di ferie.
Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
Ferie
L'impianto può essere sospeso per un periodo di ferie (solo a settimana intera) non superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg prima della fruizione.
Orario di apertura
Tutti gli impianti stradali di carburanti possono scegliere un proprio orario entro i seguenti:
- fascia oraria dalle ore 5:00 alle 22:00;
- orario minimo settimanale di 52 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l'orario minimo giornaliero di 9 ore e 30 minuti;
- orario massimo settimanale di 65 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l'orario massimo giornaliero di 12 ore.
Se viene effettuato un orario diversificato nel periodo invernale ed estivo, la decorrenza coincide con l'inizio e la fine dell'ora legale.
Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana è prevista l'apertura di sola mezza giornata, così regolamentata:
- osservando un orario minimo di 4ore e 45 minuti e massimo di 5 ore;
- in caso di chiusura pomeridiana l'apertura del mattino deve concludersi entro le ore 14:00;
- nel caso di chiusura antimeridiana, l'apertura pomeridiana non può avvenire prima delle ore 13:00.
L'orario prescelto non può essere modificato prima di 3 mesi dall'ultima variazione.
Il "self-service" 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l'assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, nonché il turno di riposo infrasettimanale.
Orario attività complementari
Tutte le attività complementari facenti parte dell'area dell'impianto a servizio dell'automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell'automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l'orario dell'impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio Utf.
Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale, anche con l'impiego di aspiratori automatici, lavajet, ecc..., possono funzionare anche oltre l'orario dei turni sopraindicati, entro i seguenti limiti:
- giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21:00;
- giorni festivi dalle ore 9:00 alle 21:00.
L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui autorizzazione è stata rilasciata in deroga ai piani di settore (al titolare della licenza di esercizio Utf o, salvo loro rinuncia, ai titolari dell'autorizzazione petrolifera) osserva l'orario dell'impianto.
Attenzione: la Giunta regionale del Veneto (D.G.R. n.662 del 28/04/2015) ha abrogato l'obbligo della turnazione dell'apertura infrasettimanale, festiva e notturna degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
Gli impianti stradali di carburanti non sono più soggetti a vincoli di distanza e di superficie; al momento possono essere autorizzati anche impianti per sole benzine e gasolio.
Non possono essere realizzati impianti di distribuzione carburanti in centro storico e nelle aree di interesse pubblico di quartiere (art. 38 N.T.A. del PRG).
Procedimento
La messa in esercizio di un impianto nuovo, ristrutturato o trasferito è subordinata a collaudo da parte di apposita commissione.
Ogni 15 anni dal precedente collaudo occorre sottoporre l'impianto a nuova verifica.
Il gestore che "subentra" nella conduzione di un impianto deve darne contestuale comunicazione al Suap.
Le modifiche da apportare agli impianti stradali sono soggette a preventiva comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; la corretta realizzazione deve essere asseverata da perizia giurata e il Comune procede all'aggiornamento dell'autorizzazione.
Nel caso di chiusura, smantellamento e rimozione dell'impianto deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. Lo smantellamento e la rimozione dell'impianto comportano:
- la cessazione delle attività complementari;
- il ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PRC;
- la rimozione di tutte le attrezzature sopra e sotto suolo;
- la bonifica del suolo, secondo le modalità di cui alla DGR Veneto n. 3964 del 10.12.2004;
- la chiusura degli accessi.
La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da Tabella.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale n. 27 del 27 luglio 2018 "Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
- DGR n. 497 del 18 febbraio 2005 "Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti".
- DGR Veneto n. 3964 del 10 dicembre 2004 "Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato.
- DGR n. 641 del 12 marzo 2004 "Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione di carburanti".
- Legge Regionale n. 23 del 23 ottobre 2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
- D. Lgs. n. 32 dell'11 febbraio 1998 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti".
- Piano Regionale dei carburanti (DGR n. 1562 del 26 maggio 2004)
Riferimenti
Per definizione dei requisiti, documentazione e istruttoria
Ufficio attività economiche