Abuso edilizio
Si ha un abuso edilizio quando un intervento sul territorio (costruzione edilizia, lottizzazione, ecc.) viene realizzato in assenza, o in difformità, di una preventiva autorizzazione: permesso di costruire o denuncia di inizio attività.
Generalmente l'abuso viene rilevato d'ufficio a seguito di segnalazione da parte dei cittadini.
Dopo la segnalazione di abuso viene avviato il procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti responsabili (titolare del permesso di costruire, committente, direttore lavori, impresa del progettista per opere subordinate a Dia - Denuncia inizio attività).
Se i lavori sono in corso viene formalizzata l'ordinanza di sospensione lavori; viene poi istruita la pratica ed acquisito, eventualmente, il parere della Commissione edilizia ambientale. Successivamente viene emesso il provvedimento finale (demolizione, sanzione pecuniaria).
Se l'intervento edilizio è sanabile l'interessato può presentare domanda di sanatoria.
La domanda di sanatoria segue l'iter dei progetti edilizi ed è di competenza delle unità territoriali del Settore Edilizia Privata.
La segnalazione di abuso deve essere presentata in carta semplice al Settore Edilizia Privata o alla Polizia Municipale.
La domanda di sanatoria segue le stesse modalità previste per i progetti, provvedendo alla presentazione della documentazione richiesta a seconda del tipo di intervento realizzato.
180 giorni per l'emanazione dei provvedimenti e 60 giorni per la definizione delle sanatorie.
Le sanzioni sono determinate in base alla tipologia di abuso commesso e si possono così sintetizzare:
- la demolizione della costruzione irregolare e la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi;
- acquisizione al patrimonio comunale in caso di non avvenuta demolizione;
- il pagamento, in alternativa alla demolizione, di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all'entità dell'abuso o all'incremento del valore venale del bene;
- in caso di mancata dichiarazione di inizio attività o in difformità alla dichiarazione, la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a euro 516;
- nel caso in cui è possibile ottenere la sanatoria dell'intervento abusivo esso è subordinato al pagamento, a titolo di ablazione, del contributo di costruzione in misura doppia.
I pagamenti devono essere effettuati presso una qualsiasi agenzia della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo della città di Padova.
- D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- L. R. n. 61, art. 91 e seguenti, del 27/06/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".
- L. n. 47 del 28/02/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie".
- nel caso di intervento in assenza di preventivo atto abilitativo
Settore Edilizia privata - Ufficio vigilanza
via Frà Paolo Sarpi, 2 - Padova
telefono 049 8204678 - 049 8204721
orario: solo su appuntamento che va richiesto con prenotazione online
email sagramorap@comune.padova.it, callegaron@comune.padova.it
responsabile: dott. Pierluca Sagramora;
referente: arch. Nazzareno Callegaro - nel caso di intervento realizzato in difformità dall'atto abilitativo
unità territoriale competente
sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia: arch. Nicoletta Paiaro