Accesso ai dati e ai documenti amministrativi
L'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.
Descrizione
Il diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi nel Comune di Padova, come disciplinato dalla L. 241/90, dal D. Lgs. 33/2013 aggiornato dal D. L.gs 97/2016 e dal Regolamento comunale sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, può essere esercitato nelle seguenti forme:
- accesso documentale, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, consiste nel diritto degli interessati, intesi come coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
-
accesso civico telematico, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, consiste nel diritto di chiunque di richiedere ad una Pubblica amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano pubblicati nella “Sezione Amministrazione trasparente” del sito istituzionale Padovanet.
-
accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, c. 2 del Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. 33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti individuati dall’art. 5 bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Modalità di richiesta
La richiesta va presentata secondo le modalità indicate per le diverse tipologie di accesso, preferibilmente compilando la “Scheda di accesso ai dati e ai documenti amministrativi” e barrando la tipologia di diritto di accesso che si intende esercitare.
Per motivi di sicurezza, non è consentito l’utilizzo di supporti materiali personali per il trasferimento di qualsiasi dato o documento amministrativo.
Tempi
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo quanto indicato nelle diverse tipologie di accesso.
Costi
L'accesso per via telematica è gratuito; per le altre modalità sono previsti dei costi - deliberazione di Giunta comunale n. 0746/2018.
Cosa fare in caso di diniego, differimento o mancata risposta
La procedura varia secondo le diverse tipologie di accesso.
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- DPR 12 aprile 2006, n. 184.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto legislativo n.97 del 25/05/2016.
- Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del D.LGS 33/2013”.
- Regolamento comunale sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi.