Autorizzazione paesaggistica
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici art. 131 e ss.).
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
- procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010;
- procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 13/02/2017 n.31.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati al comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 nonché gli interventi presenti nell’allegato "A" del D.P.R. 13/02/2017, n.31, art.2 comma 1. Per questi interventi, il tecnico incaricato, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo sul sito www.impresainungiorno.gov.it, dichiara che l'intervento è realizzabile senza autorizzazione paesaggistica.
Se l'intervento non prevede la presentazione dell'istanza attraverso il Portale Impresa in un giorno (ad esempio per Scia presentata al Settore Verde del Comune di Padova), sarà necessario allegare alla richiesta di titolo abilitativo il modulo di dichiarazione di intervento esente da autorizzazione paesaggistica, scaricabile dalla sezione "Documenti" di questa pagina.
Se dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulta non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del D.P.R. n.445/2000).
Interventi soggetti a procedura semplificata
Sono sottoposti ad a procedura semplificata gli interventi edilizi di lieve entità, ricompresi nell'allegato “B”, oltre che quelli di cui all' ”art. 7 (istanze di rinnovo autorizzazioni scadute) del citato DPR n. 31/2017, con semplificazione documentale e riduzione dei termini del procedimento.
NB: per le procedure riguardanti taglio e sostituzione di alberi rientranti al punto A.14 dell'allegato A del DPR 31/2017, per quanto riguarda le specie considerate autoctone o naturalizzate, si fa riferimento alla Tabella 1, allegata al previgente regolamento edilizio (vedere sezione "Documenti").
Interventi soggetti a procedura ordinaria
Sono sottoposti a procedura ordinaria gli interventi edilizi non elencati nell’allegato "A" e "B" del DPR n. 31/2017.
Interventi già realizzati in assenza del titolo paesaggistico
In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità della prescritta Autorizzazione paesaggistica, riferibili ad “abusi minori” previsti dall’art. 167 comma 4° del D.lgs n. 42/04, il trasgressore deve presentare istanza di “accertamento di compatibilità paesaggistica”.
Per opere di maggior entità, è previsto soltanto il ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell’art. 181 comma 1 quinquies, che estingue il reato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo).
L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio.
Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, dev’essere richiesta una nuova autorizzazione.
I lavori, iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio (art.146 c. 4 D.Lgs. 42/2004).
E’ stato prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21/08/2013, corrispondente all'entrata in vigore della Legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del D.L. 21/6/2013 n. 69.
In tutti i casi è prevista l’acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza. Il parere deve essere espresso, su proposta di provvedimento da parte dell’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche. Se il parere non viene espresso nei predetti termini è prevista la formazione del silenzio assenso, e l’ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche deve concludere il procedimento.
Procedimento semplificato
L’autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi:
- 30 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio;
- 20 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall’invio della richiesta di parere da parte dell’Ufficio;
- 10 giorni per rilascio autorizzazione.
Procedimento ordinario
L’autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi:
- 40 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio;
- 45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall’invio della richiesta di parere da parte dell’Ufficio;
- 20 giorni per rilascio autorizzazione.
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Per l'autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, bensì un parere di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza con la seguente tempistica:
- 90 giorni per istruttoria tecnica ed invio richiesta alla Soprintendenza;
- 90 giorni per espressione parere della Soprintendenza;
- determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da parte del richiedente (ai sensi del comma 5 dell’art. 167);
- determinazione di accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito versamento della sanzione.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Documentazione da allegare
- Relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato:
a. per le richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata: secondo l'allegato D del D.P.R. n.31 del 13/02/2017 (vedere "Documenti");
b. per le richieste di autorizzazione paesaggistica ordinaria: secondo il modello B dal sito della Regione Veneto (vedere "Documenti");
c. per le richieste di compatibilità paesaggistica: trattandosi di interventi di lieve entità la relazione paesaggistica deve essere redatta secondo l'allegato D del D.P.R. n.31 del 13/02/2017(vedi "Documenti"); - attestazione del versamento dell’imposta di bollo (vedi paragrafo "Costi");
- relazione tecnico-illustrativa del progetto;
- inquadramento planimetrico su CTR, estratto di mappa catastale, estratto PAT/PRG/PI con evidenziata l'area di intervento;
- tavola grafica con rilievo quotato delle eventuali strutture edilizie esistenti;
- tavola grafica con piante, sezioni e prospetti quotati dello stato di progetto;
- dettaglio prospettico e particolari costruttivi;
- planimetria della sistemazione esterna dello stato di fatto e di progetto;
- tavola grafica comparativa;
- documentazione fotografica a colori dello stato di fatto dell’area e/o dei prospetti del fabbricato oggetto di intervento, nonché del suo più ampio contesto paesaggistico, con riprese del e dall’oggetto dal quale ha origine il vincolo;
- fotorendering del progetto, esteso ai prospetti dell’edificio e ad un adeguato intorno dell’area.
La richiesta di autorizzazione o accertamento di compatibilità paesaggistica va presentata unitamente all’attestazione del pagamento di 2 marche da bollo da 16 euro, pari all’imposta dovuta rispettivamente per l’istanza e il successivo provvedimento definitivo.
Il pagamento deve essere effettuato tramite pago PA o bonifico bancario, l’attestazione deve essere allegata alla pratica. Non verranno più accettate scansioni di marche da bollo.
Solo per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, viene richiesto, inoltre, il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall’art.167 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, per il ritiro del provvedimento definitivo.
- Circolare MiBACT n.15 del 21/04/2017.
- D.P.R. 12/02/2017, n.31 (Regolamento sul procedimento semplificato per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per gli interventi di lieve entità).
- Legge 8/08/2013, n. 91 (art. 3 quater).
- Legge 9/08/2013, n. 98.
- Circolare Regione Veneto prot 80377/57.09 dell'11/02/2010.
- Circolare Regione Veneto prot 713988/57.09 del 23/12/2009.
- L.R. n. 1 del 12/01/2009 n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" art. 31.
- Allegato A alla DGR del Veneto n. 3733 del 5/12/2006.
- D.P.C.M. del 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004".
- D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6/07/2002 n.137".
- Schema di accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto per la predisposizione della "Relazione Paesaggistica Semplificata" ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005.
- L.R. n. 11 del 13/04/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112" (Bur n. 35/2001) che contiene (art. 63) la delega ai Comuni all'esercizio delle funzioni in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Settore Lavori Pubblici - Servizio sicurezza ed edilizia monumentale
palazzo Gozzi, via Tommaseo, 60 - Padova
telefono 049 8204348 - 8204321
email ostellariv@comune.padova.it - docantomachadob@comune.padova.it
orario: lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Ricevimento telefonico oppure su appuntamento.
referente: arch. Valeria Ostellari
responsabile del procedimento: Ing. Matteo Banfi