Cil/Cila per attività edilizia libera - edilizia residenziale
La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016 (c.d. decreto Scia 2), che ha ampliato i casi di interventi che non richiedono l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione preliminare agli uffici comunali.
Gli interventi minori che devono essere preventivamente comunicati sono ora soggetti a Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), che deve essere inviata per tutte le attività edilizie non comprese nell’attività di edilizia libera, nella Scia e nel permesso di costruire.
Per una precisa indicazione degli interventi e del corrispondente regime edilizio, si invita a consultare la Tabella A allegata al Decreto - Sezione II Edilizia, che individua esattamente, in corrispondenza ai lavori da eseguire, il titolo edilizio necessario (es. attività libera, Cila, ecc).
Interventi di edilizia libera senza comunicazione:
Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001, e cioè:
- interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a);
- interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil)
Come indicato nell'art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001:
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Interventi di edilizia libera con comunicazione e relazione tecnica asseverata (Cila)
Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001.
Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni interventi soggetti a Cila:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali ("leggeri");
- eliminazione di barriere architettoniche "pesanti" con la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- realizzazione di pertinenze "minori" di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- movimenti di terra non inerenti all'attività agricola, ecc.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Allegati alla comunicazione: attestato di qualificazione energetica, se previsto.
Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).
L'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell'interessato, ovvero possono essere richiesti allo Sportello unico Sue (art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell'acquisizione degli atti di assenso.
La Cila non può mai essere presentata come variante ad un intervento soggetto a titolo edilizio; con riferimento all'art.22 comma 2 e 2-bis, le varianti e le varianti finali, da comunicare a fine lavori, sono realizzabili mediante Scia.
Il mancato invio della Comunicazione di inizio lavori (Cila), determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 1000 euro, ridotta di 2/3, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.
Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.).
Per Cil/Cila non sono previsti versamenti per diritti di segreteria, marca da bollo e cartella di progetto.
In caso di mancata presentazione della comunicazione o di ritardo è dovuta una sanzione - approfondimento.
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" come modificato dal D.Lgs 25/11/2016 n. 222:
- art. 6 (attività edilizia libera)
- art. 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)
- art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione)
- Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 - Sezione seconda edilizia.
Riferimenti
Unità territoriali
Settore Edilizia Privata - Comune di Padova