Gestione del contenzioso tributario
L'ufficio Contenzioso tributario cura, per il Settore Tributi e Riscossione del Comune di Padova, l'attività processuale, in materia di tributi locali, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Padova ed alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto e svolge, nella stessa materia, attività di supporto agli uffici nell'interpretazione della normativa.
Ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e ss. mm. ii., il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19 comma1 lett g) nonché avverso il rifiuto tacito all’istanza di autotutela di cui all’art. 19 comma 1 lett. g-bis) può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela.
Il ricorso è proponibile per il tramite di professionista abilitato all’assistenza tecnica, salvo che per le controversie di valore fino a € 3.000 per le quali le parti possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (art. 12 comma 2 del D.Lgs. 546/92 e ss. mm. ii.).
A partire dal 2 settembre 2024 il ricorso va obbligatoriamente notificato a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art 16-bis del D.Lgs. 546/1992, all’indirizzo pec tributi@pec.comune.padova.it.
Le notifiche di ricorsi cartacei, invece, sono ammesse solo per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica (controversie di valore fino a € 3.000) per i quali, in alternativa alla notifica telematica, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, è possibile effettuare la notifica tramite ufficiale giudiziario ex art. 137 ss. c.p.c. o tramite consegna diretta al Comune o ancora tramite spedizione con plico raccomandato da inviare all'indirizzo: Comune di Padova - Settore Tributi e Riscossione, Ufficio Postale Padova Centro, Casella Postale Aperta A0010, 35122 Padova.
Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell’originale digitale del ricorso notificato, delle ricevute della PEC e della documentazione allegata al ricorso con modalità esclusivamente telematica, mediante l’applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) tramite il portale della Giustizia Tributaria “www.giustiziatributaria.gov.it”, a cui si accede previa registrazione. Per i ricorsi notificati a partire dal 2 settembre 2024 è ammesso solo il deposito telematico. Fanno eccezione i ricorsi depositati dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente (controversie fino a € 3.000) per i quali è possibile costituirsi in giudizio mediante deposito cartaceo o invio postale, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 546/1992, di un esemplare del ricorso già inoltrato a questo Comune, munito di timbro di ricevuta, relata di notifica o di fotocopia della ricevuta di ritorno postale.
La costituzione in giudizio comporta il pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6-quater del DPR n. 115/2002 ss.ii.mm..
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 ss.mm.ii.
Legge n. 212 del 27/7/2000 ss.mm.ii
Per informazioni
Ufficio Contenzioso tributario - Settore Tributi e Riscossione - Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova
telefono 049 8205891 - 8205897 - 8205861
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Roberta Fonso
Capo Settore: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi