Imposta municipale propria - anno 2023
IN EVIDENZA:
- Per il conteggio dell'Imu si raccomanda l'utilizzo del calcolo IMU online, che consente anche di pagare direttamente con il sistema MyBank o con carta di credito (fino a 250 euro); in alternativa è possibile prenotare un appuntamento presso lo sportello (v. ultimo paragrafo "Servizio al pubblico").
- è disponibile un sondaggio online per conoscere il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai contenuti presenti in questa pagina. Il sondaggio è formulato da poche domande e la partecipazione è in forma completamente anonima.
A livello nazionale, le novità sono le seguenti:
- non vi sono più esenzioni per Covid-19;
- la riduzione prevista a favore dei titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad essere pari al 50%; per maggiori dettagli vedere Casi particolari alla sezione Abitazioni possedute da non residenti in Italia (italiani o stranieri);
- è stata introdotta l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu annualità 2021 è stato spostato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, e coincide quindi con il termine per la presentazione della dichiarazione Imu annualità 2022.
A livello comunale, le novità sono le seguenti:
- in aggiunta a quelle già previste, sono state introdotte due nuove aliquote per le abitazioni locate a canone concordato, alle condizioni previste dagli accordi territoriali, per le locazioni per la città di Padova, con canone concordato inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto:
- l'aliquota dello 0,76% per le abitazioni interamente locate a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori),
- l'aliquota dello 0,95% , per le abitazioni interamente locate con contratto a canone concordato transitorio o per studenti.
Per maggiori dettagli vedere Casi particolari alla sezione Abitazioni locate a canone concordato;
- l’aliquota dello 0,76% applicabile per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- l’aliquota dell’1,06%, viene estesa alle abitazioni, e relative pertinenze, locate a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locate a scopi turistici.
La disciplina dell'Imu è contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in particolare l'art. 1 commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono soggetti passivi dell'Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 16 giugno 2023
- seconda rata entro il 16 dicembre 2023: posticipato al 18 dicembre 2023 (poiché il 16/12 è un sabato).
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre.
Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l’intero anno 2023, a conguaglio di quanto versato in acconto.
È comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.
Per gli enti non commerciali vedere Casi particolari.
Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale (si vedano le istruzioni sul sito di Poste italiane).
Si può versare l'Imu online con il sistema di pagamento MyBank o con carta di credito (fino a 250 euro) direttamente dal calcolo Imu online: nella sezione Calcolo Imu, compilati i campi richiesti per il calcolo, cliccare su "Paga F24 online".
Codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod. F24:
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati diversi dalla categoria D |
3923 | Interessi (a seguito di accertamento) |
3924 | Sanzioni (a seguito di accertamento) |
3925 | Immobili di categoria D (quota Stato) |
3930 | Immobili di categoria D (quota Comune) |
Sugli immobili di categoria catastale D, l'aliquota deliberata dal Comune di Padova (tranne per gli immobili di categoria D/5) è dello 0,99%: lo 0,76% va allo Stato e l'eccedenza pari allo 0,23% va al Comune.
Nel mod. F24 utilizzare il codice tributo 3925 per la quota Stato e il codice tributo 3930 per la quota Comune.
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Padova: G224.
L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro:
- per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi (72,49 euro si arrotondano a 72 euro)
- per eccesso se superiore (72,50 si arrotondano a 73 euro).
L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del modello F24
L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui, al di sotto di tale soglia l'imposta non è dovuta.
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
FABBRICATI:
la base imponibile è determinata applicando, all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5% (la rivalutazione si ottiene moltiplicando la rendita per il coefficiente di rivalutazione dell'1,05), i seguenti moltiplicatori:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 65 |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
Base imponibile = Rendita Catastale x 1,05 x 160
ESEMPIO
abitazione di cat. A/2 con rendita di 1.000 €
base imponibile = 1.000 x 1,05 x 160 = 168.000
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata:
- al Catasto, presso l'Agenzia delle Entrate, via Turazza 39, tel. 049 7911511 (informativa per il pubblico)
- allo sportello catastale decentrato Arianna, presso il Comune di Padova, via Fra' Paolo Sarpi, 2 - tel. 049 8204673
- collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.
TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale, risultante in catasto, va rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio 2023 o dell'adozione degli strumenti urbanistici. Il Comune di Padova non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.
Le aliquote sono consultabili in Aliquote Imu 2023, al cui interno sono disponibili alcuni esempi di calcolo.
L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera come "principali".
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è recentemente intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia comprovabile.
La Corte Costituzionale ha infatti precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.
Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.
Abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera come "principali", escluse dall'applicazione dell'Imu:
- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce a suo favore il diritto di abitazione;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi del Regolamento comunale Imu, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nell'istituto di ricovero.
Per maggiori dettagli sulle seguenti casistiche vedere Casi particolari:
- Abitazione principale di cat. A/1, A/8 o A/9 A/1 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e relative pertinenze.
- Assegnazione della casa familiare al genitore assegnatario e affidatario dei figli.
- Successioni.
- Abitazioni locate a canone concordato.
- Altre abitazioni locate a canone concordato.
- Abitazioni in comodato.
- Abitazioni posseduti da non residenti in Italia (italiani o stranieri).
- Immobili di interesse storico-artistico.
- Immobili inagibili.
- Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione.
- Aree pertinenziali dei fabbricati.
- Terreni agricoli.
- Enti non commerciali.
- Fabbricati "merce".
- Fabbricati rurali non strumentali.
- Locali e attività storiche iscritti all'Albo.
Le variazioni 2021 devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2023 (termine così modificato dal decreto-legge n. 73/2022 e dal decreto cd. "milleproroghe" n. 198/2022").
Anche le variazioni 2022 devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2023.
La dichiarazione Imu deve essere presentata nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
Per le locazioni a canone concordato, l'invio all'ufficio del modello di dichiarazione sostitutiva o di copia del contratto con allegata attestazione di conformità , sostituisce la dichiarazione Imu.
La dichiarazione può essere trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per fax al n. 049 8207115 o per posta certificata all'indirizzo pec imu@pec.comune.padova.it.
È possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel 2019, 0,05% nel 2020, 0,01% nel 2021, 1,25% dal 2022, 5% nel 2023).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%;
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
È disponibile il calcolatore per il calcolo Imu online, che consente anche di pagare direttamente con il sistema MyBank o con carta di credito (fino a 250 euro).
Compilati i campi richiesti per il calcolo, cliccare su "Paga F24 online".
RIMBORSI
I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. La domanda di rimborso, redatta preferibilmente sull'apposito modello, va presentata o spedita (v. paragrafo Contatti) eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso una volta che il Comune ha inserito i dati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
COMPENSAZIONI
Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.
La compensazione consiste nel sottrarre l'importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo (es.: Imu dovuta nel 2023 pari a 400 euro, credito per l'anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando nella colonna a debito del mod. F24 la sola differenza pari a 300 euro). L'importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento).
Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all'ufficio l'apposito modello entro i 30 giorni precedenti la scadenza della rata. Il modello va presentato o spedito (v. paragrafo Contatti) eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Padova G224 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all'ufficio utilizzando lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
Se invece l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.
REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI
Nel caso in cui il tributo dovuto sia stato complessivamente versato, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore all'ufficio attraverso l'invio dell'apposito modello per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.
Il contribuente può presentare domanda di interpello al Settore Tributi e Riscossione se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Padova.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, a pena di inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
RICHIESTA DI RIESAME
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o rifiuto al rimborso Imu che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l'apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se dovuti, oppure alla sua conferma.
La richiesta può essere inviata tramite mail dedicata imu@comune.padova.it o pec imu@pec.comune.padova.it.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto richiesta di accertamento con adesione .
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.
RATEAZIONE RISCOSSIONE
Il debitore in situazione di temporanea e obiettiva comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento. Agli atti notificati dal 1.1.2020 si applicano le norme di cui all'art. 1 comma 796 e ss.
La richiesta di rateazione può essere trasmessa alla mail imu@comune.padova.it o alla pec imu@pec.comune.padova.it.
- F24 semplificato - modello di pagamento unificato
- Imu - dichiarazione
- Imu - inagibilità
- Imu - interpello
- Imu - rimborso
- Imu - regolarizzazione versamento
- Imu - compensazione
- Imu - rateazione persone fisiche
- Imu - rateazione persone giuridiche
- Imu - dichiarazione sostitutiva locazione
- Imu - comunicazione di versamento tardivo eredi
- Legge 178/2020, art. 1, commi 48 e 599.
- D. L. 146/2021, art. 5 decies.
- Legge 160/2019 (art. 1, commi 738-783)
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 19 dicembre 2022 di approvazione delle aliquote 2023
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 24 luglio 2023 di modifica aliquota Imu anno 2023 per alloggi regolarmente assegnati da ATER
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 22 giugno 2020 (estratto) di approvazione regolamento Imu
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
- Regolamento generale delle Entrate tributarie del Comune di Padova
Il servizio di assistenza telefonica, per semplici comunicazioni o richieste di informazioni, è attivo chiamando il numero 049 8205821.
Orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00.
Il servizio di sportello al pubblico avviene, invece, esclusivamente previo appuntamento.
È possibile prenotare un appuntamento in presenza presso l’ufficio Imu in Prato della Valle, 98-99, oppure un appuntamento telefonico (in questo caso l'ufficio provvederà a contattare per telefono l'utente nel giorno e nell'orario fissato).
Orari sportello: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 14:30 alle 16:30.
L'appuntamento può essere prenotato online o chiamando il numero 049 8205821 (negli orari di risposta sopra indicati).
Rispetto al calcolo dell'Imu, è fornita assistenza fino a un massimo di due conteggi per contribuente e fino a cinque immobili posseduti (pertinenze comprese), purché il contribuente sia in possesso della rendita catastale o del conteggio dello scorso anno; i calcoli per conto di terzi, nel limite sopra indicato, possono essere effettuati solo con la visura catastale e la delega del soggetto interessato.
CONTATTI
Settore Tributi e Riscossione del Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova
telefono 049 8205821 (nell'orario di risposta telefonica sopra indicato)
fax 049 8207115
- pec imu@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata)
- email imu@comune.padova.it (allegare documento d'identità)
responsabili del procedimento:
dott. Marco Andreucci (assistenza, rimborsi e compensazioni)
dott.ssa Laura Donnarumma (accertamenti)
ing. Paolo Veronese (verifiche tecniche aree edificabili e inagibilità)
Capo Settore - Funzionario responsabile dell'imposta dott.ssa Maria Pia Bergamaschi