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Integrazione rette di permanenza in centri di servizio (case di riposo)

Come richiedere l'integrazione della retta
Ultimo aggiornamento: 05/07/2021
Indice
  • Descrizione
  • Chi può chiedere l'integrazione
  • Documentazione da presentare
  • Quote di compartecipazione
  • Tempi
  • Principale normativa di riferimento
  • Per informazioni
Descrizione
Descrizione

L'accoglienza in una struttura protetta (casa di riposo) è destinata a persone anziane non autosufficienti, in stato di bisogno e residenti nel Comune di Padova (prima dell'inserimento in struttura).
Il Comune si assume l'onere dell'integrazione della retta dopo che, accertati i requisiti del richiedente e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, sia accertata l'impossibilità da parte dell'anziano e del nucleo parentale di riferimento di far fronte integralmente al pagamento della retta. Deve essere inoltre verificata  la disponibilità del posto presso la struttura protetta.
L'inserimento avviene considerando la posizione che risulta dal Registro unico della residenzialità (Rur) previa disponibilità della quota di residenzialità a carico dell'Azienda Ulss 16.
Viene verificata la situazione patrimoniale del richiedente anche con riguardo ad alienazioni del patrimonio mobiliare/immobiliare avvenute prima della presentazione della domanda di integrazione retta.

Chi può chiedere l'integrazione
Chi può chiedere l'integrazione

Per richiedere l'integrazione è necessario:

  • avere la residenza nel Comune di Padova prima dell'ingresso in struttura;
  • essere in condizioni di non autosufficienza certificata dall'Unità di valutazione multidimensionale dell'Ulss 16;
  • avere un reddito complessivamente insufficiente al pagamento della retta;
  • non essere proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato. Il Comune si riserva di agire in rivalsa sul valore della/e proprietà immobiliari di cui il richiedente sia proprietario per la restituzione di quanto eventualmente anticipato;
  • avere un reddito, che sommato alle indennità di tipo assistenziale percepite e alle quote di partecipazione dei familiari anagraficamente residenti, non copra il costo dell'intera retta di ricovero (deliberazione del Consiglio comunale n. 340/94 e successive determine dirigenziali);
  • nel caso in cui il richiedente sia titolare di diritto di usofrutto dovrà essere messo a disposizione il valore corrispondente.

E' tenuto al pagamento della retta di ricovero il donatario a favore del donante, nei limiti di valore della donazione ricevuta.
Il servizio sociale si riserva di chiedere ai figli, anche se non conviventi anagraficamente, di sostenere le spese personali dell'ospite.

Documentazione da presentare
Documentazione da presentare

 

  • dichiarazione Isee del richiedente;
  • dichiarazione sostitutiva dei redditi del familiare tenuto alla quota di contribuzione (il modulo è scaricabile dalla sezione "Documenti" a destra di questa pagina);
  • estratto conto con movimentazione relativa agli ultimi 12 mesi;
  • documentazione sanitaria e/o di invalidità.

La documentazione va presentata a uno dei centri di servizio territoriale - cst individuato in base alla effettiva residenza.

Quote di compartecipazione
Quote di compartecipazione

Le quote sono calcolate secondo i criteri stabiliti nella deliberazione consiliare n. 340 del 1994 e successive determinazioni dirigenziali.
I versamenti devono essere effettuati mensilmente con bollettini di conto corrente postale inviati al domicilio di chi è tenuto al pagamento.
Le modalità per il calcolo della retta sono consultabili nella sezione "Documenti", a destra di questa pagina.

Tempi
Tempi

La richiesta viene esaminata di volta in volta tenendo conto dell'ordine di inserimento nel Rur, della gravità della situazione economica, sanitaria, sociale e della disponibilità di bilancio e dei posti nei centri di servizio.

Principale normativa di riferimento
Principale normativa di riferimento
  • L.R.V. n. 30 del 18/12/2009 "Disposizioni per l'istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e sua disciplina"
  • D.G.R. n. 457 del 27 febbraio 2007 "Disposizioni alle Aziende Ulss per l'assistenza di persone non autosufficienti nei centri di servizio residenziali e per la predisposizione del Piano locale della non autosufficienza - DGR 464/06 e DGR 394 del 20 febbraio 2007".
  • D.G.R n 456 del 27 febbraio 2007 "Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti -  DGR 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla DGR 38/2006".
  • L.R.V. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
  • L.R. n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
  • D. Lgs. 109/98 e 130/2000 in materia di Isee
  • L.R. V. n. 22 del 20/07/1989 - art. 7 "Piano Sociale Regionale"
Per informazioni
Per informazioni

centri servizi territoriali - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova
Responsabile area adulti e anziani dott.ssa Elena Segato
sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia: dott.ssa Sara Bertoldo

Informazioni

Elenco Case di riposo e centri diurni per anziani a Padova

Strutture e contatti
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Documenti
Dichiarazione sostitutiva di certificazione »
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