Licenza di agibilità per aprire o allestire luoghi di pubblico spettacolo (teatri, cinema, discoteche, impianti sportivi, spazi destinati a concerti...)
La licenza di agibilità viene rilasciata a seguito delle verifiche delle condizioni di solidità e sicurezza delle strutture e attrezzature allestite e, in caso di locali chiusi, a seguito della verifica degli aspetti strutturali dell'edificio e del rispetto della vigente normativa di sicurezza (impiantistica, antincendio, segnaletica di sicurezza) e di igiene.
Si può richiedere una licenza di agibilità FISSA, vale a dire senza alcuna scadenza temporale (a patto che non vengano successivamente apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all'immobile), oppure una licenza di agibilità TEMPORANEA, cioè valida per un determinato periodo di tempo (solitamente legato alla durata della manifestazione di pubblico spettacolo che si vuole allestire).
AGIBILITA' FISSA
- PER LOCALI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO:
da richiedere in presenza di locali/immobili aperti al pubblico, ad eccezione dei club privati, al cui interno vengono svolte attività di intrattenimento (ad es. ballo) o di spettacolo (concerto, teatro, proiezioni cinematografiche, ecc.) o conferenze, auditorium, convegni, locali multiuso, karaoke con predisposizione di apposite sale attrezzate, ecc. - PER IMPIANTI SPORTIVI:
- da richiedere per impianti sportivi in genere muniti di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (tribune, spalti, sedie) oppure per campi sportivi recintati al cui interno sia previsto lo stazionamento, anche in piedi, degli spettatori;
- da richiedere per piscine natatorie pubbliche munite di strutture per lo stazionamento del pubblico.
AGIBILITA' TEMPORANEA
- PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO
- manifestazione di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, organizzata con allestimenti temporanei all'aperto ed in area non delimitata né recintata, per la quale vengano predisposte strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, ecc.);
- manifestazione di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, organizzata all'aperto ma in un'area delimita, transennata o recintata, come ad esempio un cortile, per il quale è prevista la presenza di spettatori, indipendentemente dall'utilizzo di strutture destinate al loro stazionamento (sedie, panchine, tribune, ecc.) o dall'utilizzo di pedane, palchi o altri allestimenti; - PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO CHIUSO
manifestazioni di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, da effettuarsi all'interno di un immobile (palestra, sala convegno, teatro, cinema, discoteche, circhi, stadi, palazzetti dello sport, ecc.) con presenza di pubblico indipendentemente dal fatto che assista in piedi o seduto; - PER SAGRE E FESTE PARROCCHIALI
quando sia prevista, in area non destinata all'attività di somministrazione di bevande e alimenti, una manifestazione di pubblico spettacolo o di intrattenimento (ballo, concerto, cabaret, ecc.) con predisposizione di strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, ecc.); - ALTRI CASI
parchi giochi, luna park (non per singole giostre di spettacolo viaggiante), teatri tenda, circhi, karaoke con predisposizione di apposite sale attrezzate, locali multiuso, spazi destinati a concerti, quando l'attività di pubblico spettacolo è diversa da quella per la quale sia stata già rilasciata una agibilità fissa, ecc.
Nel caso in cui si intenda richiedere l'agibilità per un locale, la richiesta deve essere presentata dal soggetto che esercita l'attività, sia esso proprietario, affittuario o gestore del locale.
Nel caso si intenda svolgere una attività temporanea di pubblico spettacolo in un locale o in un luogo per il quale non sia già stata rilasciata una licenza di agibilità (art. 80 del Tulps) o sia stata rilasciata una licenza di agibilità non relativa alla tipologia di attività prevista dalla manifestazione stessa, la richiesta della licenza di agibilità può essere presentata contestualmente alla richiesta di rilascio della licenza di esercizio di pubblico spettacolo ex art. 68 del Tulps, dalla persona che organizza l'evento.
In caso di società, associazione o ente, la richiesta può essere presentata dal legale rappresentante o, a suo nome, da persona da lui delegata.
E' necessario acquisire la licenza di agibilità prima dell'inizio di qualunque attività di pubblico spettacolo. Le richieste devono essere presentate all'Ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
L'iter da seguire si differenzia a seconda della capienza del locale o impianto sportivo (più o meno di 200 posti). In entrambi i casi è necessario presentare la richiesta collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it e allegando la documentazione indicata.
ATTENZIONE: per qualsiasi locale o impianto sportivo, ogni qual volta vengano apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all'immobile, l'intestatario dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio di una nuova agibilità secondo le procedure precedentemente indicate.
Nel caso in cui l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento o l'attività sportiva rivesta carattere imprenditoriale, ossia abbia scopo di lucro, l'interessato, oltre alla licenza di agibilità (art. 80 del Tulps), ha l'obbligo di richiedere anche la licenza di pubblico spettacolo (art. 68 del Tulps).
L'autorizzazione (ai sensi dell'art. 80 del Tulps) non deve essere richiesta nel caso in cui l'attività di pubblico spettacolo sia collaterale a quella principale (ad esempio, musica di sottofondo alla somministrazione di bevande e alimenti).
Inoltre, tale autorizzazione non si rilascia per i locali adibiti a mostre.
Casi nei quali è sufficiente presentare una comunicazione
- manifestazione SPORTIVA, a carattere educativo senza scopo di lucro:
deve essere presentata comunicazione ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del Tulps, all'Ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo - modulo comunicazione; - manifestazione di PUBBLICO SPETTACOLO, all'aperto e senza strutture per lo stazionamento/contenimento del pubblico oppure in locale chiuso già in possesso di licenza di agibilità fissa, e senza scopo di lucro:
deve essere presentata comunicazione all'Ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo, ai fini del controllo dell'attività denunciata da parte degli Enti preposti e per motivi legati alla sicurezza pubblica - modulo comunicazione
Tali comunicazioni, esenti da bollo, devono essere compilate e trasmesse, unitamente agli allegati elencati in calce alle stesse, all'Ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo almeno 2 giorni prima delle manifestazioni, anche a mezzo fax.
Nel caso di cambio di gestione, cambio di proprietà o modifica della ragione sociale o modifica del contratto di affitto, la persona o società subentrante deve provvedere a richiedere il cambio di intestazione dell'autorizzazione di agibilità precedentemente rilasciata, collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it e allegando la documentazione indicata.
Tuttavia, se nel frattempo sono state apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all'immobile, il nuovo intestatario non può richiedere il semplice cambio di intestazione ma deve richiedere il rilascio di una nuova agibilità secondo le procedure sopra indicate ("AGIBILITA' FISSE PER LOCALI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO" e "AGIBILITA' FISSE PER IMPIANTI SPORTIVI").
Nel caso si intenda replicare, comunque entro 2 anni dal primo evento per il quale si è ottenuta già l'agibilità temporanea (fa fede la data di rilascio della prima agibilità), una manifestazione sportiva e/o di pubblico spettacolo utilizzando l'allestimento già utilizzato in precedenza (nello stesso luogo, con le stesse dimensioni di palco e posizionamento di sedie, carichi sospesi e tutte le altre strutture), è possibile richiedere la "RIPETITIVITÀ" anziché presentare una domanda ex-novo.
La ripetitività è richiesta in riferimento alla licenza di agibilità (art. 80 del Tulps) ed anche in riferimento alla licenza di esercizio di pubblico spettacolo (art. 68 del Tulps).
Per presentare la richiesta è necessario collegarsi al sito www.impresainungiorno.gov.it e allegare la documentazione indicata.
- Del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3.
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 – Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- L. 26.10.1995 n. 447.
- Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Tulps (artt. 68 e 80).
- Regolamento della commissione comunale di vigilanza.
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo
Palazzo Gozzi, via Tommaseo, 60 - 35131 Padova
orario per il pubblico: solo su appuntamento contattando il numero 049 8204067
email agibilitaps@comune.padova.it
responsabile: ing. Andrea Baldan
referente: istr. tecnico geom. Andrea Zanchi (segretario della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)