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Limitazioni d'esercizio degli impianti termici e delle combustioni all'aperto - stagione invernale 2022/2023

Dall'1 ottobre al 30 aprile
Ultimo aggiornamento: 09/01/2023
Indice
  • Descrizione
  • LIVELLO VERDE (nessuna allerta)
  • LIVELLO DI ALLERTA 1° - ARANCIO
  • LIVELLO DI ALLERTA 2° - ROSSO
Descrizione
Descrizione
ATTUALE LIVELLO DI ALLERTA

E' possibile restare sempre aggiornati, sul livello di allerta del PM10 nei Comuni del Veneto,​ attraverso un servizio di messaggistica Telegram - per approfondimenti.

Le misure per contenere l'inquinamento atmosferico riguardano gli impianti termici per la climatizzazione invernale (compresi i caminetti e le stufe a biomassa legnosa/pellet), le combustioni all'aperto di materiale vegetale (compresi barbecue e i falò rituali), i fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e gli spandimenti di liquami zootecnici.

I provvedimenti vengono applicati in attuazione dell'Accordo di bacino padano (DGRV n. 836/2017) e del Pacchetto di misure straordinarie (DGRV n. 238/2021) approvato dalla Regione Veneto (DGRV n. 836/2017 e DGRV n. 238/2021), in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di PM10 in diverse zone d'Italia, inclusa la Pianura Padana.

Le limitazioni prevedono tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso), che si basano sui dati di superamento del valore limite giornaliero di PM10, misurati eo previsti da Arpav.
Il livello di allerta viene comunicato attraverso il bollettino Arpav emesso il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.

L'ordinanza sulle "Limitazioni d'esercizio degli impianti termici" è consultabile nella sezione "Documenti" di questa pagina.

LIVELLO VERDE (nessuna allerta)
LIVELLO VERDE (nessuna allerta)
Livello di allerta segnale mano inquinamento limitazioni VERDE

E' prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

  • i 19 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;
  • i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.
    Sono fatte salve le eccezioni di legge.

E' previsto inoltre:

  • il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella e 2 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.
    Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore;
  • il divieto di combustioni all'aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali.

Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, da lunedì a domenica. 
Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.

 

 

LIVELLO DI ALLERTA 1° - ARANCIO
LIVELLO DI ALLERTA 1° - ARANCIO
Livello di allerta segnale mano inquinamento limitazioni ARANCIO

(dopo 4 gg. consecutivi di superamento misurato e previsto del valore di 50 µg/m3 di PM10)
E' prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

  • i 18 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;
  • i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.
    Sono fatte salve le eccezioni di legge.

E' previsto inoltre:

  • il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.
    Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore;
  • il divieto di combustioni all'aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali;
  • il divieto di barbecue, falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
  • il divieto di spandimento di liquami zootecnici (fino al 15 aprile 2023).

Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, da lunedì a domenica. 
Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.

 

 

LIVELLO DI ALLERTA 2° - ROSSO
LIVELLO DI ALLERTA 2° - ROSSO
Livello di allerta segnale mano inquinamento limitazioni ROSSO

(dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato e previsto del valore di 50 µg/m3 di PM10)
E' prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

  • i 18 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;
  • i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali. 
    Sono fatte salve le eccezioni di legge.


E' previsto inoltre:

  • il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.
    Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore;
  • il divieto di combustioni all'aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali;
  • il divieto di barbecue, falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
  • il divieto di spandimento di liquami zootecnici (fino al 15 aprile 2023).

Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, da lunedì a domenica. 
Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.

 


In base alle disposizioni regionali, è previsto:

  • il divieto di installazione di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017);
  • il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet non certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013, gli impianti termici non alimentati a gas naturale, possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno; al di fuori di tale periodo possono essere attivati per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore, in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino. Per più di 7 ore di accensione è necessario un provvedimento del Sindaco.

ATTENZIONE: i soli impianti termici alimentati a gas naturale, per la stagione invernale 2022/2023, possono essere accesi dal 22 ottobre al 7 aprile, per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno; al di fuor di tale periodo, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, è necessario un provvedimento del Sindaco per poter attivare tali impianti a gas per una durata giornaliera non superiore a 6 ore e mezza, ossia metà di quella consentita in via ordinaria. 
Le disposizioni e le deroghe sia sul periodo che sulla durata giornaliera di accensione sono indicate nel Decreto del Ministro della transizione ecologica - approfondimento.

SI INVITA:

  • a limitare al minimo possibile gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento e la temperatura degli ambienti, anche in considerazione della crisi energetica;
  • ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, ad es. la cippatura, per lo smaltimento di ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba etc o a servirsi delle linee di servizio di AcegasApsAmga;
  • in caso di "livello nessuna allerta - colore verde", durante le festività natalizie, non far esplodere fuochi di artificio di qualsiasi tipo classificati come F2, F3 ed F4 (ai sensi all’art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 123/2015), ad eccezione dei fuochi d'artificio quali, ad esempio, petardini da ballo, girelle al suolo, fontane etc, classificati come F1 nelle strade, piazze e aree pubbliche e private;
  • i titolari e/o gestori di attività commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, a tenere chiuse le porte che comunicano con l’esterno, ove possibile e compatibilmente con le disposizioni legati all’emergenza sanitaria Covid19, a meno che non siano installati dispositivi per l’isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso.
Informazioni

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