Salta al contenuto principale
rete civica del
Comune di Padova
A A A

menu header

  • URP
  • Ufficio Stampa
  • Newsletter
  • Social Media
  • Contatti
  • Padova Partecipa!
instagram twitter facebook rss

main menu

  • Sindaco e amministrazione
  • Ambiente, territorio e verde
  • Cultura e turismo
  • Famiglia, sociale e sport
  • Istruzione, lavoro e impresa
  • Servizi online
  • Sicurezza
  • Tasse

Tu sei qui

» Tutti gli argomenti

Scia edilizia - edilizia residenziale

Segnalazione certificata di inizio attività
Ultimo aggiornamento: 08/04/2021
Indice
  • Descrizione
  • Quando può essere presentata
  • Chi può presentare la Scia
  • Modalità di invio della pratica
  • Tempi e controlli
  • Costi
  • Certificato di collaudo finale
  • Normativa di riferimento
Descrizione
Descrizione

La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l'esistenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Sue, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.

Quando può essere presentata
Quando può essere presentata

La Scia può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” (come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non configurano variazioni essenziali ( art. 22 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001).

Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia si rinvia a quanto disposto nell’allegato A- Sezione II Edilizia – del D.Lgs 222 del 25/11/2016.  

Chi può presentare la Scia
Chi può presentare la Scia

La scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).  

Modalità di invio della pratica
Modalità di invio della pratica

​La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it. 

 

Tempi e controlli
Tempi e controlli

L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica. Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale (Sportello Sue) dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.

In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste dal titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del DPR 380/2001. 

Costi
Costi

La presentazione della Scia è soggetta al pagamento di:

  • € 70 per diritti di segreteria;
  • € 15 per la cartella di corredo;
  • contributo di costruzione, se previsto. In questo caso il richiedente deve allegare alla Scia la ricevuta del versamento, nella misura autodeterminata dal progettista delle opere, in relazione alle opere da eseguire in base alle tabelle vigenti e al disciplinare oneri disponibili presso il Sue.

Approfondimento "Pagamenti Sue"

Certificato di collaudo finale
Certificato di collaudo finale

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Sue, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la Scia.​
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it. 

Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
  • DPR 06/06/2001 n. 380: artt. 10 comma 1 lett. c) 23 e 23- bis. 
  • L. 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività - scia).

 

Riferimenti

Unità territoriali
Settore Edilizia Privata - Comune di Padova

Luogo palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
Telefono 049 8204707
Questo contenuto contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile:
11 Città e comunità sostenibili
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin
  • Print this page
Link
Stato di avanzamento della pratica edilizia
Questo contenuto si trova in:

Tu sei qui

» Ambiente, territorio e verde » Casa » Interventi e pratiche edilizie » Sue » Procedimenti Sue

footer menu

  • Redazione Padovanet 2001 - 2022
  • Note legali
  • Privacy
  • Cookie

footer menu

  • Dati Monitoraggio
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Posta elettronica certificata (Pec)
  • Spid
I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons: Attribuzione (CC BY 4.0), salvo dove è diversamente specificato. Credits